Cass. civ., SS.UU., ordinanza 30/06/2021, n. 18492

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 30/06/2021, n. 18492
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18492
Data del deposito : 30 giugno 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

nciato la seguente

ORDINANZA

4 sul ricorso 36954-2019 proposto da: M A, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

POLIBIO

15, presso lo studio dell'avvocato G L, che lo rappresenta e difende;
- ricorrente — nonché sul ricorso 37692-2019 proposto da: D M, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.G. BELLI, 27, presso lo studio dell'avvocato D T, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato M G;

- ricorrente -

contro

PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BAIAMONTI,25.

- controricorrente -

nonché

contro

PROCURA REGIONALE CORTE DEI CONTI PER IL LAZIO, CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO, ACOCELLA GIUSEPPE, FINI VITTORIO, BOCCA BERNABO', BOSCO SALVATORE;

- intimati -

avverso la sentenza n. 181/2019 della CORTE DEI CONTI - PRIMA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO, depositata il 09/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/06/2021 dal Consigliere A S.

FATTI DI CAUSA

E

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.M D, con atto avviato per la notifica il 3 dicembre 2019, ha proposto ricorso (R.G. 37692-2019) articolato in unico motivo avverso la sentenza n. 181/2019 della Corte dei Conti, Sezione Prima Giurisdizionale centrale d'appello, depositata il 9 settembre 2019. A M, con atto avviato per la notifica il 4 dicembre 2019, ha proposto ricorso (R.G. 36954-2019) articolato in Ric. 2019 n. 36954 sez. SU - ud. 22-06-2021 -2- unico motivo avverso la medesima sentenza n. 181/2019 della Corte dei Conti.

2.11 Procuratore Generale rappresentante il Pubblico Ministero presso la Corte dei Conti ha resistito ai due ricorsi con distinti controricorsi.

2.1.Gli altri intimati non hanno svolto attività difensive.

3.11 motivo del ricorso di M D denuncia l'eccesso di giurisdizione per invasione di spazi riservati al potere legislativo da parte della Corte dei Conti. Si assume che l'attività del CNEL, avendo riguardo all'epoca dei fatti di causa (anni 2009-2010), doveva dirsi regolata, con profili di specialità, dalla I.n. 936 del 1986 e dai regolamenti emanati in base alla medesima legge, non essendo comunque il CNEL compreso fra le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, quanto tenuto unicamente all'applicazione dei principi generali indicati nel Titolo I del citato Testo Unico. Solo a seguito delle modifiche normative introdotte nel 2012 (art. 5, comma 7, d.l. n. 16 del 2012) il CNEL è stato destinatario delle disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica, e dunque altresì alla disciplina in tema di conferimento degli incarichi. Il motivo del ricorso di A M denuncia in rubrica "error in procedendo et in judicando in ordine al mancato accertamento dell'eccepito difetto di giurisdizione - violazione dell'art. L, comma della legge n. 20/1994". La censura espone che la Corte dei Conti abbia sconfinato dai limiti inerenti alla giurisdizione, non operando nei confronti del CNEL il ravvisato divieto di conferire incarichi a soggetti esterni, ed essendo comunque insindacabili gli atti posti in essere dal presidente e dai componenti di tale organo dì rilevanza costituzionale. Ric. 2019 n. 36954 sez. SU - ud. 22-06-2021 -3- 4. La trattazione dei ricorsi è stata fissata in camera di consiglio, a norma dell'art. 380 bis.1, c.p.c.

4.1. Il Pubblico Ministero,
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