Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/02/2023, n. 07578
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Testo completo
la seguente SENTEN2:A sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ancona nei confronti di D M N, nato in Siria il 06/02/1947 avverso l'ordinanza del 16/09/2022 del Tribunale del riesame di Ancona visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere A C;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale A V, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Ancona ha annullato il decreto di perquisizione e sequestro emesso dal P.m. presso il medesimo Tribunale nei confronti di D M N in relazione al reato di cui all'art. 270 quinquies.1 cod. pen. Con detto decreto il P.m. aveva disposto la ricerca ed il sequestro di dispositivi informatici e documentazione contenenti corrispondenza, chat, immagini, video, prospetti e documenti relativi a rapporti con organizzazioni terroristiche islamiche o con finanziatori delle stesse e documentazione relativa a rapporti finanziari o di supporto alle stesse. Dopo aver dato atto che il materiale sequestrato era stato esaminato dal consulente tecnico, incaricato dal P.m. di compiere accertamenti tecnici non ripetibili sui reperti informatici, e che all'esito dell'indagine tecnica era stato restituito all'indagato, il Tribunale ha, in primo luogo, ritenuto sussistente l'interesse dell'indagato all'impugnazione in ragione della sottrazione all'interessato dei dati informatici riservati, non esclusa dalla restituzione dei• supporti, stante l'esecuzione di copia forense;
ha, inoltre, ritenuto nullo il decreto di sequestro per carenza di motivazione, in particolare, per mancata descrizione della condotta ipotizzata a carico dell'indagato per essersi il P.m. limitato ad indicare la norma incriminatrice senza descrivere in alcun modo la condotta, neppure per relationem con riferimento ad informative o a specifica attività investigativa, derivando dalla genericità dell'ipotesi di reato l'impossibilità di verificare la sussistenza del fumus commissi delicti e del nesso di pertinenzialità dei beni sequestrati.
2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il P.m. presso il Tribunale di Ancona. Il ricorrente censura l'interpretazione data dal Tribunale alla sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 40963 del 20/07/2017 relativamente ai dati riservati nonché la ritenuta nullità del decreto. Sostiene che il decreto non contiene solo l'indicazione della norma, ma anche la succinta descrizione della
udita la relazione svolta dal consigliere A C;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale A V, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Ancona ha annullato il decreto di perquisizione e sequestro emesso dal P.m. presso il medesimo Tribunale nei confronti di D M N in relazione al reato di cui all'art. 270 quinquies.1 cod. pen. Con detto decreto il P.m. aveva disposto la ricerca ed il sequestro di dispositivi informatici e documentazione contenenti corrispondenza, chat, immagini, video, prospetti e documenti relativi a rapporti con organizzazioni terroristiche islamiche o con finanziatori delle stesse e documentazione relativa a rapporti finanziari o di supporto alle stesse. Dopo aver dato atto che il materiale sequestrato era stato esaminato dal consulente tecnico, incaricato dal P.m. di compiere accertamenti tecnici non ripetibili sui reperti informatici, e che all'esito dell'indagine tecnica era stato restituito all'indagato, il Tribunale ha, in primo luogo, ritenuto sussistente l'interesse dell'indagato all'impugnazione in ragione della sottrazione all'interessato dei dati informatici riservati, non esclusa dalla restituzione dei• supporti, stante l'esecuzione di copia forense;
ha, inoltre, ritenuto nullo il decreto di sequestro per carenza di motivazione, in particolare, per mancata descrizione della condotta ipotizzata a carico dell'indagato per essersi il P.m. limitato ad indicare la norma incriminatrice senza descrivere in alcun modo la condotta, neppure per relationem con riferimento ad informative o a specifica attività investigativa, derivando dalla genericità dell'ipotesi di reato l'impossibilità di verificare la sussistenza del fumus commissi delicti e del nesso di pertinenzialità dei beni sequestrati.
2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il P.m. presso il Tribunale di Ancona. Il ricorrente censura l'interpretazione data dal Tribunale alla sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 40963 del 20/07/2017 relativamente ai dati riservati nonché la ritenuta nullità del decreto. Sostiene che il decreto non contiene solo l'indicazione della norma, ma anche la succinta descrizione della
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