Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/05/2023, n. 20261
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Testo completo
e SENTENZA sul ricorso proposto da: EC AL WA nato il [...] avverso la sentenza del 04/10/2022 del GIP TRIBUNALE di TRENTOudita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;
lette le conclusioni del PG che ha concluso per l'accoglimento del ricorso limitatamente alla confisca della somma di denaro
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa il 4.10.2022, il G.I.P. presso il Tribunale di Trento ha applicato nei confronti di EL HI NI, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod.proc.pen. e in riferimento a un capo di imputazione ipotizzante i reati previsti dall'art.73, commi 1 e 4, d.P.R. n.309/1990, dall'art.337 cod.pen. e dagli artt. 582, 585 e 576, n.
5-bis, cod.pen., la pena di anni quattro di reclusione ed C 14.000,00 di multa, così determinata - ritenuta la continuazione tra i reati - previa esclusione della recidiva e con il riconoscimento dell'attenuante della condotta riparatoria, con confisca e distruzione di quanto in sequestro.
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione EL HI NI, a mezzo del proprio difensore, articolando i seguenti motivi di impugnazione, il cui contenuto è qui riassunto ai sensi dell'art.173, comma 1, disp.att., cod.proc.pen: 1) difetto di correlazione tra richiesta e sentenza nonché illegalità della pena in relazione all'art.81 cpv. cod.pen.;
rilevava che nella richiesta di patteggiamento era stato individuato come reato più grave, sul quale operare l'aumento per i reati satellite, quello contestato in riferimento all'art.73, comma 1, d.P.R. n.309/1990 (integrato dalla detenzione di grammi 3.327,60 di cocaina)/ che, invece, nella parte motiva non si era fatto alcun riferimento alla sussistenza di tale reato e che era stato ritenuto come più grave quello contestato al capo 1), concretizzato dalla detenzione di grammi 10.306,0 di hashish;
rilevava quindi che, per tale reato, era stata conseguentemente applicata una sanzione base di anni sette e mesi sei di reclusione, da ritenere illegale in quanto superiore al massimo edittale previsto per la relativa fattispecie;
2) inosservanza ed erronea applicazione dell'art.240 cod.pen. e dell'art.73, comma 7-bis del d.P.R. n.309/1990 in relazione all'applicazione della confisca;
deduceva che la confisca doveva ritenersi estesa anche alla somma di C 1.000,00 trovata in possesso dell'imputato e che la stessa, in considerazione del fatto che le imputazioni concernevano la sola condotta di detenzione di sostanza stupefacente, non poteva ritenersi invece applicabile in tale specifico caso.
3. Il Procuratore Generale ha concluso con requisitoria scritta, nella quale ha chiesto l'accoglimento del secondo motivo di ricorso limitatamente alla confisca della somma di denaro e il conseguente annullamento con rinvio al Tribunale di Trento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è parzialmente fondato in relazione al secondo motivo di doglianza.
1.1 In ordine al primo motivo, va premesso che i limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta sono attualmente regolati dal disposto dell'art.448, comma 2-bis, cod.proc.pen., introdotto dalla I. 23.6.2017. n.103, ai sensi del quale il Pubblico Ministero e l'imputato possono ricorrere solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, conseguendone l'inammissibilità del ricorso per cassazione con cui si deducano vizi di violazione di legge differenti da quelli tassativamente indicati nel citato comma 2-bis (Sez.6, 7/11/2019, n.1032/2020, Pierri, Rv. 278337;
Sez.fer., 28/5/2020, Messnaoui, Rv. 279761). "T,A 117/ lizE Occorre quindi pregiudizialmente Er"- in--drse possano rientrare nelle predette fattispecie di difformità tra accordo raggiunto dalle parti e quello recepito in sentenza nonché di applicazione di una pena illegale i profili inerenti ad una sentenza emessa ai sensi dell'art.444 cod.proc.pen. che - nel giungere alla determinazione di una pena finale congruente con quella richiesta dalle parti - abbia però indicato come reato più grave quello indicato al capo 1) (contestato ai sensi dell'art.73, comma 4, d.P.R. n.309/1990 e concretizzato dalla detenzione di grammi 10.306,0 di hashish) anziché quello indicato al capo 2), contestato ai sensi dell'art.73, comma 1, d.P.R. n.309/1990 e concretizzato dalla detenzione di 3.327,6 di cocaina, con i conseguenti riflessi in punto di corretta determinazione della pena base rispetto al relativo limite