Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/06/2005, n. 13065

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Massime1

La retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi agricoli (relativi agli anni 1996 e 1997) per le imprese operanti nel Mezzogiorno è quella fissata negli accordi di riallineamento, secondo la disposizione dell'art. 5, quarto comma, del d.l. n. 510 del 1996, convertito nella legge n. 608 del 1996, contenente norma di interpretazione autentica retroattiva, estesa alle imprese agricole (art. 23 della legge n. 196 del 1997), così sostituendosi come base imponibile la retribuzione convenzionale determinata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'art. 28, primo comma, d.P.R. n. 488 del 1968 (laddove il suddetto art. 5, per le altre imprese, sostituiva il minimale retributivo e contributivo di cui all'art. 1 del d.l. n. 338 del 1989, convertito nella legge n. 389 del 1989). Nè, sulla portata delle richiamate disposizioni normative, incide l'art. 4 del d.lgs. n. 146 del 1997, il quale - con decorrenza dal 1° gennaio 1998 - disciplina per le imprese agricole l'evoluzione della materia nella direzione della generalizzazione del minimale retributivo e contributivo.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/06/2005, n. 13065
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13065
Data del deposito : 17 giugno 2005
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. M V - Presidente -
Dott. D L M - rel. Consigliere -
Dott. F D - Consigliere -
Dott. V L - Consigliere -
Dott. M F A - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DELLA FREZZA

17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati P C, F C, F F, giusta delega in atti;



- ricorrente -


contro
TAMBORINO FRISARI A, GALLUCCIO EMILIO, LICCI PAOLO, SOLETAB SCARL;



- intimati -


e sul 2^ ricorso n.^ 29712/03 proposto da:
TAMBORINO FRISARI ACHILLE, GALLUCCIO EMILIO, LICCI PAOLO, e la SOLETAB SOCIETÀ COOPERATIVA A.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, già elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

GIUSTINIANI

18, presso lo studio dell'avvocato G PELLEGRINO, rappresentati e difesi dall'avvocato G G, giusta delega in atti e da ultimo d'ufficio presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

- controricorrente e ricorrenti incidentali -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DELLA FREZZA

17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto rappresentato e difeso dagli avvocati CLEMENTINA PULLI, F F, FABRIZIO CORRERÀ, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;

- resistente con mandato -
avverso la sentenza n. 991/03 della Corte d'Appello di LECCE, depositata il 07/07/03 r.g.n. 161/03;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 12/05/05 dal Consigliere relatore Dott. Michele DE LUCA;

udito l'Avvocato SGROI per delega CORRERA;

udito l'Avvocato GRECO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ABBRITTI

Pietro che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, inammissibile l'incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza ora denunciata, la Corte d'appello di Lecce - in riforma sentenza del Tribunale della stessa sede - dichiarava che i contributi agricoli (per gli anni 1996 e 1997) dovuti dagli attuali resistenti, titolari di aziende agricole in provincia di Lecce, vanno calcolati sulla base delle retribuzioni previste dagli accordi di riallineamento - essenzialmente in base al rilievo che è stata estesa alle imprese agricole (dall'articolo 23 della legge n. 196 del 1997) la disposizione di interpretazione autentica, inizialmente
limitata alle imprese industriali ed artigiane (di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1^ ottobre 1996, n. 510, convertito in legge 28 novembre 1996, n. 608), secondo cu retribuzione da prendere a
riferimento per il calcolo dei contributi previdenza ed assistenza sociale, è quella fissata negli accordi riallineamento, per le imprese operanti nei territori del mezzogiorno
(individuati dall'art. 1 della legge 1^ marzo 1986, n. 64) che ne stipulano accordi aziendali di recepimento (mentre non rileva, in contrario, l'articolo del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, secondo cui, a decorrere dal 1^ gennaio 1998 il salario medio convenzionale, determinato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e rilevato nel 1995, resta fermo ai fini della contribuzione, per i lavoratori agricoli a tempo determinato, in quanto la data del 1^ gennaio 1998 "rappresenta il termine iniziale" per l'attuazione del graduale superamento del precedente sistema di determinazione dei contributi sulla base del salario medio convenzionale ed, inoltre, riteneva sussistenti giusti motivi per compensare tra le parti le spese processuali del doppio grado di giudizio.
Avverso la sentenza d'appello, l'INPS propone ricorso per Cassazione affidato ad un motivo ed illustrato da memoria.
Gli intimati resistono con controricorso e propongono, contestualmente, ricorso incidentale, affidato ad un motivo. MOTIVI DELLA DECISIONE


1. Preliminarmente va disposta la riunione del ricorso incidentale a quello principale, in quanto proposti separatamente contro la stessa sentenza (art. 335 c.p.c.).

2.1. Con l'unico motivo del ricorso principale - denunciando violazioni falsa applicazione di norme di diritto (art. 4 del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146;
5 della legge 1^ ottobre 1996, n. 510, convertito in legge 28 novembre 1996, n. 608, come modificato
dall'articolo 23 della legge 24 giugno 1997, n. 196;
11 e 15 delle preleggi), nonché vizio di motivazione (l'art. 360, n. 3 e 5, c.p.c.) - l'INPS censura la sentenza impugnata - per avere ritenuto che i contributi agricoli (per gli anni 1996 e 1997) dovuti dagli attuali resistenti, titolari di aziende agricole in provincia di Lecce, vanno calcolati sulla base delle retribuzioni previste dagli accordi di riallineamento - sebbene la retribuzione imponibile - per i lavoratori agricoli a tempo determinate fosse il salario medio convenzionale (determinato con decreto ministeriale r rilevato nel 1995), a norma di disposizione (articolo 4 del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, cit.), che non risulta abrogata - contrariamente
all'avviso espresso nella sentenza impugnata - dalla disposizione success va (articolo 23 della legge 24 giugno 1997, n. 196, cit.), che la sentenza stessa applica alla dedotta fattispecie. Il ricorso principale non è fondato.


2.2. Invero la disposizione (articolo 5, intitolato Disposizioni in materia contratti di riallineamento retribuivo, comma 4, del decreto- legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito in legge 28 novembre 1996, n. 608, Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili,
di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale)r- che risulta applicata, correttamente per quanto si dirà, alla dedotta fattispecie - sancisce testualmente:
"La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale dovuti è quella fissata dagli accordi di riallineamento. La presente disposizione deve intendersi come interpretazione autentica delle norme relative alla corresponsione retributiva ed alla determinazione contributiva di cui al combinato disposto dell'art. 1, comma 1, e dell'art. 6, commi 9, lettera c), e 11 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. Restano comunque salvi e conservano la loro efficacia i versamenti contributivi effettuati anteriormente alla date di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".
In funzione del "fine di salvaguardare i livelli occupazionali e di consentire la regolarizzazione retributiva e contributiva per le imprese industriali ed artigiane operanti nei tenitori individuati all'art. 1 della legge 1^ marzo 19116, n. 64" (ratto legis) - enunciato dall'inciso di apertura del primo comma dello stesso articolo 5 (del decreto-legge 1^ ottobre 1996, n. 510, convertito in legge 28 novembre 1996, n. 608, cit.) - la disposizione in esame (articolo 5, comma 4, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito in legge 28 novembre 1996, n. 608, cit, appunto), esplicitamente, rinvia agli accordi di riallineamento - per la determinazione della "retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale" (cd. retribuzione imponibile a fini contributivi) - con norma, dichiaratamente, di "interpretazione autentica delle norme relative alla corresponsione retributiva ed alla determinazione contributiva di cui al combinato disposto dell'art. 1, comma 1, e dell'art. 6, commi 9, lettera e), e 11 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389". Ne risulta, quindi, stabilito che - nell'ambito d'applicazione della stessa disposizione - la retribuzione imponibile a fini contributivi, fissata dagli accordi di riallineamento, sostituisce con efficacia retroattiva - propria de le norme di interpretazione autentica e, peraltro, supposta dalla contestuale previsione esplicita di salvezza ed efficacia per "i versamenti contribuivi effettuati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" - al "minimale retribuivo e contributivo", che è previsto (proprio dalle norme interpretate autenticamente) per gli stessi settori produttivi (vedi, per tutte, le sentenza n. 11199/2002 delle sezioni unite, n. 3494, 3899, 7842, 7848, 7850, 8358, 11788, 14833, 16762, 19263/2003, 2733, 2843, 9761/2004 della sezione lavoro di questa Corte), peraltro in conformità di principi e disposizioni della costituzione (vedi la sentenza 20 luglio 1992, n. 342 della Corte costituzionale). Coerente con la efficacia retroattiva di detta disposizione (articolo comma 4, del decreto-legge 1^ ottobre 1996, n. 510, convertito in legge 28 novembre 1996, n. 608, cit.) è, poi, la previsione contestuale (di cui al comma 2 dello stesso articolo 5) che - in funzione della applicazione, anche per il passato, della disposizione medesima - assegna un termine (di dodici mesi, "a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del (...) decreto") per la stipulazione sia degli accordi territoriali di riallineamento - recanti "programmi di graduale riallineamento dei trattamenti economici dei lavoratori ai livelli previsti nei corrispondenti contratti collettivi nazionali di lavoro" - sia degli accordi aziendali di recepimento.
Ora la disposizione, di cui si discute (articolo 5, comma 4, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito in legge 28 novembre 1996, n. 608, cit, appunto), si applica - per quanto si è detto -
soltanto alle "imprese industriali ed artigiane operanti nei territori individuati all'art. 1 della legge marzo 1986, n. 64". La disposizione stessa, tuttavia, è stata estesa a tutte le imprese comprese quelle agricole, che qui interessano - operanti nei medesimi territori (individuati dall'art. 1 della legge V marzo 1986, n. 64).

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