Cass. civ., sez. II, sentenza 24/07/2008, n. 20392

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 24/07/2008, n. 20392
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20392
Data del deposito : 24 luglio 2008
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. C V - Presidente F.F. -
Dott. T R M - Consigliere -
Dott. M E - rel. Consigliere -
Dott. S G - Consigliere -
Dott. S G M R - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
R F, elettivamente domiciliato in

ROMA VIA CICERONE

4 9, presso lo studio dell'avvocato B S, difeso dall'avvocato F P, giusta delega in atti;



- ricorrente -


contro
B G LIANO;



- intimato -


e sul 2^ ricorso n. 13058/04 proposto da:
B G LIANO, elettivamente domiciliato in ROMA C. SO

VITTORIO EMANUELE II

229, presso lo studio (dell'avvocato D P U, difeso dall'avvocato C B, giusta delega in atti;

- controricorrente e ricorrente incidentale -
e contro
R F;



- intimato -


avverso la sentenza n. 509/03 della Corte d'Appello di MESSINA, depositata il 09/12/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/06/08 dal Consigliere Dott. M E;

udito l'Avvocato V G, con delega depositata in udienza dell'Avvocato

FAZIO

Pietro difensore del ricorrente che si riporta agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA

Aurelio, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione 4.8.1983 Francesco Raymo, deducendo che Bucalo Giuseppe, proprietario del fondo a confine con la sua proprietà, aveva edificato nello spazio di isolamento tra il proprio fabbricato e il terreno di proprietà di esso attore delle costruzioni irregolari e contro legge, facendo defluire dalle tegole le acque piovane nel fondo di esso vicino, conveniva in giudizio costui, da vanti al pretore di Barcellona, chiedendone la condanna all'eliminazione delle servitù e del corpo di fabbrica costruito a distanza non regolamentare.
Il convenuto, costituitosi, chiedeva il rigetto della domanda ed eccepiva di avere usucapito il diritto a mantenere le costruzioni. Il Pretore, all'esito della spiegata istruttoria, costituita dall'espletamento della prova testimoniale e della ctu., con ordinanza 8.10.1985, ritenuta la propria incompetenza per valore, rimetteva la causa al Tribunale di Messina, che proseguiva l'istruttoria;
la causa veniva successivamente riassunta davanti al Tribunale di Barcellona P.G., nel frattempo istituito, che con sentenza n. 291/2000, così disponeva:rigettava l'eccezione di prescrizione acquisitiva, non essendo maturati i tempi;
rigettava la domanda di demolizione delle opere realizzate dal Bucalo perché infondate;
rigettava la domanda di eliminazione delle servitù di scolo, non esistendo alcuna servitù;
condannava l'attore al pagamento delle spese di lite.
La Corte di Appello di Messina con sentenza n. 509/03, depositata il 9.12.03, notificata il 5.3.04. rigettava sia l'appello principale proposto dal Raymo sia quello incidentale avanzato dal Bucalo, provvedendo al regolamento delle spese del grado.
Per la cassazione della decisione ricorre il Raymo, esponendo quattro motivi, cui resiste con controricorso il Bucalo, proponendo ricorso incidentale condizionato basato su due motivi. MOTIVI DELLA DECISIONE
I due ricorsi, attenendo allo stesso processo, vanno riuniti a sensi dell'art. 335 c.p.c.. Con il primo motivo di ricorso principale, deducendo violazione e/o falsa applicazione della L. n. 1684 del 1962, art. 6, e difetto di motivazione, si censura la sentenza impugnata, per avere ritenuto legittima la costruzione di corpi abusivi ed autonomi nello spazio di isolamento, inedificabile in base alla norma richiamata. Si sostiene che la precisata norma antisismica espressamente prescrive: "in nessun caso, negli intervalli di isolamento potranno consentirsi costruzioni di qualsiasi tipo a carattere provvisorio, salvo temporanei incomberà.
Con il secondo motivo di ricorso, deducendo violazione e/o falsa applicazione dell'art. 873 c.c., in relazione alla L. n. 1684 del 1962, e difetto di motivazione, si censura la sentenza impugnata, per
non avere considerato la pericolosità del corpo aggiunto di fabbrica, perché mancante del giunto di oscillazione, come accertato dal perito in sede penale.
Con il terzo motivo di ricorso, deducendo violazione e/o falsa applicazione degli artt. 873, 874 e 875 c.c., nonché L. n. 1684 del 1962, art. 8, e difetto di motivazione si censura la sentenza
impugnata nella parte in cui ha richiamato la giurisprudenza di legittimità circa le distanze da osservarsi da chi costruisce per ultimo a fronte di fabbricato sul fondo del vicino che lambisce solo in parte la linea di confine, distaccandosene in altre parti.(Cass. 12419/93). Si sostiene che il richiamo giurisprudenziale non si armonizza con la fattispecie sostanziale in esame, costituita da un manufatto autonomo e abusivo realizzato nello spazio di isolamento posto tra l'edificio precedentemente costruito e il confine.
Si sostiene che il principio della prevenzione comporta che il preveniente che abbia scelto di edificare a distanza dal confine, deve rispettare tale scelta e non può successivamente porre un corpo di fabbrica antistante alla costruzione realizzata, modificando la scelta originariamente effettuata(Cass. civ. n. 10395/94). Con il quarto ed ultimo motivo di ricorso, deducendo violazione e/o falsa applicazione dell'art. 873 c.c., in relazione al PRG del Comune di Barcellona, art. 12, nonché omessa motivazione, si censura la sentenza impugnata nel punto in cui, pur dando atto che il PRG del Comune di Barcellona sia stato adottato nel 1975, ha fatto decorrere l'operatività del medesimo dal 1978, laddove la giurisprudenza di legittimità rileva che la definitiva approvazione dello strumento urbanistico in questione deve intervenire entro un anno dall'adozione.
Con il primo motivo del ricorso incidentale condizionato, si censura la sentenza impugnata per difetto di motivazione nel punto in cui ha ritenuto che sussiste la prova che il corpo di fabbrica in contestazione sia stato edificato successivamente al retrostante edificio a tre elevazioni fuori terra.
Si adduce che il Bucalo, sin dal primo momento, aveva sostenuto che la baracca era stata edificata prima dell'edificio a tre elevazioni fuori terra e che tale circostanza aveva trovato conferma nelle testimonianze di Abbate Giuseppe e Abbate Anonino.
Con il secondo motivo del ricorso incidentale condizionato si censura la sentenza impugnata per difetto di motivazione nella parte in cui ha respinto l'eccezione di prescrizione acquisitiva, basato sul fatto che la baracca in contestazione era stata costruita oltre venti anni prima dell'edificio a tre elevazioni fuori terra.
I primi tre motivi del ricorso principale, essendo sostanzialmente connessi, possono essere esaminati congiuntamente e vanno rigettati perché sono infondati.
Ben vero, due sono le ragioni che rendono inapplicabili le disposizioni antisismiche della L. n. 1684 del 1962, richiamate in ricorso.
La prima è costituita dall'assenza di prova dell'inserimento del Comune di Barcellona P.G. fra quelli soggetti ad intensi movimenti sismici, come richiesto dalla cit. L. art. 2.
Tali Comuni, in relazione al gradi di sismicità ed alla costituzione geologica, sono distinti in due categorie e l'inclusione ovvero il passaggio di categoria sono disposti con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro dell'Interno, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.
La seconda ragione, assorbente anche della prima, è costituita dal fatto che le disposizioni in materia attengono a terreni edificatori ovvero alle prescrizioni di edificazione fra edifici, tant'è che la cit. L. art. 6, comma 4, a proposito degli intervalli di isolamento fra due edifici, dispone che "la larghezza degli intervalli di isolamento tra due edifici, cioè la distanza minima tra i muri frontali di essi, deve essere non inferiore a metri 6, purché l'area frapposta sia sottratta al pubblico transito mediante chiusura". D'altro canto, questa Corte ha già avuto modo di pronunciarsi sulla natura e finalità della normativa antisismica, osservando che nelle zone in cui vige la normativa in questione non sono applicabili le disposizioni di cui agli artt. 874, 876, 884 c.c., secondo le quali il proprietario del fondo contiguo al muro altrui ha la facoltà rispettivamente, di chiedere la comunione forzosa di innestarvi il prioprio muro, di costruirvi il proprio edificio in appoggio, perché è invece necessario che ogni costruzione costituisca un organismo a se stante, mediante l'adozione di "giunti" o altri opportuni accorgimenti idonei a consentire la libera e indipendente oscillazione degli edifici (Cass. civ. sez. il 16 agosto 1993 n. 8744;Cass. civ. sez. 2^ 16 febbraio 2006 n. 3425). Lo stesso discorso è a farsi circa la limitata applicabilità delle norme di salvaguardia del P.R.G. ai soli rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione, derivando la relativa applicabilità ai rapporti tra privati dalla definitiva approvazione da parte dell'organo tutorio. (Cass, civ. n. 1929/91). Ne consegue che, nessun rilievo, ai fini della decorrenza del termine ad usucapione, può essere attribuito al fatto che lo stesso strumento urbanistico doveva essere approvato entro un anno dalla sua adozione, perché tale circostanza non fornisce la prova dell'avvenuta approvazione del P.R.G. entro lo stesso termine e, al tempo stesso, le conclusioni dell'indagine tecnica sono nel senso opposto a tale assunto, fissandone la definitiva approvazione nel 1979.
Per le considerazioni che precedono, l'infondatezza del ricorso principale coinvolge l'esame del ricorso incidentale condizionato, inducendo al rigetto di entrambi e alla compensazione delle spese del presente giudizio, anche in considerazione della particolarità della materia trattata.

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