Cass. civ., sez. V trib., sentenza 13/12/2022, n. 36325
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Testo completo
1. Con sentenza n. 81/4/12, depositata il 13 novembre 2012 la Commissione tributaria regionale del Veneto rigettava l'appello dell'Agenzia delle Entrate e dei contribuenti Dal M C & Abbigliamento Sas e B.B. socio e liquidatore, proposti avverso la sentenza n. 82/7/10 della Commissione tributaria provinciale di Vicenza la quale aveva dichiarato inammissibile il ricorso avanzato dai contribuenti avverso l'avviso di accertamento relativo all'anno di imposta 2002.
2. La società contribuente svolgeva attività di vendita al dettaglio di capi di abbigliamento, ponendo in essere per gli anni 2002, 2003, 2004 e 2005 - e dunque anche per l'anno di imposta oggetto dell'accertamento alla base del presente processo - cessioni immobiliari omettendo la registrazione in contabilità dei ricavi corrispondenti.
Il giudice di prime cure per il 2002 dichiarava nullo l'accertamento relativamente al reddito di impresa imputabile al socio e legittima la ripresa IVA. La CTR confermava la decisione di primo grado, ritenendo da un lato infondato l'appello dell'Agenzia per intervenuta decadenza dal potere di accertamento ai fini dei redditi di impresa per inoperatività del principio del raddoppio dei termini di cui al D.Lgs. n. 223 del 2006, art. 37 e il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 3. Dall'altro, con riferimento all'IVA, non trovava accoglimento l'appello dei contribuenti, con il quale veniva invocata l'intervenuta prescrizione dei termini di accertamento anche ai fini dell'imposta armonizzata.
3. Avverso tale decisione ha proposto