Cass. pen., sez. VII, ordinanza 28/03/2018, n. 14218

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VII, ordinanza 28/03/2018, n. 14218
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14218
Data del deposito : 28 marzo 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JARMOUNI EL MOSTAFA nato il 01/01/1964 avverso l'ordinanza del 17/05/2017 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alte parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere A M;
Motivi della decisione J E M ha proposto personalmente ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte di Appello di Bologna indicata in epigrafe con la quale è stata rigettata l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione avanzata dal predetto. Il ricorso è inammissibile. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che il ricorso per cassazione contro la decisione della Corte d'appello resa nel procedimento per la riparazione per ingiusta detenzione deve essere proposto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, a nulla rilevando la sottoscrizione personale dall'interessato, quand'anche autenticata da difensore iscritto nel predetto albo (Sez. 4, n. 41636 del 03/11/2010 - dep. 24/11/2010, Bengu e altro, Rv. 248449;
Sez. 4, n. 3630 del 14/01/2016 - dep. 27/01/2016, Romano, Rv. 26559701). Il ricorso che occupa, che risulta proposto personalmente dalla parte, per le ragioni sopra evidenziate, si qualifica come inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, che si impone, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende, liquidata come a dispositivo.
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