Cass. pen., sez. IV, sentenza 30/03/2023, n. 13279
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Testo completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: G S nato a MONZA il 22/06/1960 avverso la sentenza del 19/01/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere A R;udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FCESCA CERONI che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. E' presente l'avvocato P M del foro di Roma in sostituzione del difensore P B W in difesa della parte civile N B. Il difensore deposita nomina ex art. 102 c.p.p., conclusioni e nota spese di cui chiede l'accoglimento. L'avvocato P M è altresì presente per delega orale del difensore A L A nell'interesse della parte civile A G. Il difensore deposita conclusioni e nota spese chiedendone l'accoglimento. E presente l'avvocato G G del foro di BUSTO ARSIZIO in difesa dell'imputato G S. Il difensore illustra i motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 19.1.2022, la Corte di appello di Milano - su appello del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio - in riforma della sentenza assolutoria di primo grado, resa all'esito di giudizio abbreviato, ha dichiarato S G colpevole del reato di omicidio colposo di T A, in relazione all'incidente stradale avvenuto il 14.3.2015 in Busto Arsizio: l'imputato, alla guida di un autocarro, svoltando a destra all'altezza di un semaforo aveva investito la vittima che viaggiava sulla sua bicicletta, cagionandone il decesso. Il Gip del Tribunale di Busto Arsizio non aveva ritenuto raggiunta la prova della responsabilità colposa del G, non essendovi prova della direzione di marcia e della velocità della bicicletta al momento dell'impatto, così come della repentinità o meno della manovra di svolta a destra effettuata dal prevenuto senza l'inserzione della freccia direzionale. La Corte territoriale, invece, ha ritenuto la configurabilità della colpa e del nesso causale, avendo l'imputato effettuato in modo improvviso e inaspettato la manovra di svolta a destra, neanche segnalata, e ritenendo non determinante il fatto che la bicicletta, nell'occorso, fosse o meno avvistabile da parte del camionista. 2. Avverso la prefata sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) quanto segue. I) Vizio di motivazione e travisamento delle risultanze probatorie. Si deduce che, diversamente da quanto affermato nella sentenza impugnata, non esiste nessuna prova che il ciclista procedesse sul lato destro della strada percorsa dall'imputato e che il ciclista sia stato trascinato per qualche metro sul lato destro dell'autocarro, come si evince dalla documentazione dei carabinieri intervenuti e dalla consulenza tecnica del PM, allegata al ricorso, in cui si dà atto che non è stato possibile "accertare quale fosse la direzione del velocipede". I giudici di appello hanno fatto proprie mere ipotesi ricostruttive del fatto esposte dal ct. del PM, in contrasto con gli stessi rilievi del medesimo circa la inesistenza di prova che il ciclista procedesse sulla corsia di destra di Corso Italia. II) Vizio di motivazione, in relazione alla manifesta illogicità dell'argomentazione spesa in sentenza, secondo cui, per escludere la responsabilità del ricorrente, non sarebbe determinante il fatto che la bicicletta fosse o meno avvistabile, trattandosi di manovra comunque pericolosa. Ma se il ciclista non era visibile, come dimostrato dalle immagini delle telecamere, non si vede come possa definirsi "pericolosa" la svolta a destra effettuata lentamente dal G. III) Violazione di legge, per errata adesione al dubbio del c.t. del PM in ordine all'obbligo del ciclista di viaggiare nei centri abitati durante le ore notturne con l'impianto di segnalazioni visive in funzione, essendo pacifico che - a mente dell'art. 377, comma 4, reg. cod. strada - il ciclista, circolando di notte senza segnalazioni visive, avrebbe dovuto procedere a piedi con la bicicletta in mano, il che avrebbe impedito la verificazione del sinistro mortale.
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