Cass. civ., sez. V trib., sentenza 30/10/2018, n. 27585
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Testo completo
a seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 2704/2012 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato. - ricorrente -contro RODOLFO DALLONA, rappresentato e difeso dagli avv.ti B P e L P, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via Giovanni Battista Tiepolo, n. 21. - controricorrente - Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto, sezione 24, n. 113/24/2010, pronunciata il 18/11/2010, depositata il 9/12/2010. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 18 settembre 2018 dal Consigliere R G;udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale I Z, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del primo motivo, assorbito il secondo. FATTI DI CAUSA R D, ex dirigente dell'Enel Spa, optava, nel 2000, per il riscatto di una pensione integrativa aziendale e su tale somma, erogata il 23/11/2000, la società applicava una trattenuta IRPEF del 33,01%. Con istanza ex art. 38 del d.P.R. n. 602/1973 il contribuente chiedeva il rimborso della maggiore imposta trattenuta dal datore di lavoro sulla somma erogata con la cessazione del rapporto di lavoro;su di essa si formava il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione finanziaria, avverso il quale il dirigente in quiescenza proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Venezia, deducendo che i redditi percepiti non erano imponibili e che, semmai, l'erogazione in questione andava assimilata ad un reddito di capitale assoggettato all'aliquota del 12,5%. Il giudice di primo grado rigettava il ricorso, ritenendo che gli emolumenti percepiti non avessero natura assicurativa e che fossero assoggettabili a tassazione separata. Il contribuente ha impugnato tale sentenza dinanzi alla Commissione tributaria regionale del Veneto (hinc: CTR) che, con la decisione in epigrafe, ha accolto l'appello. La CTR ha affermato che, essendo la somma erogata frutto di una forma di previdenza complementare, essa ha sicuramente natura previdenziale e deve essere tassata secondo il regime tributario di cui all'art. 6 della legge n. 482/1985, poi trasfuso nell'art. 42, comma 4, TUIR, ossia con l'imposta sostitutiva del 12,5%. Per la Cassazione ricorre l'Agenzia delle Entrate, con due motivi, cui resiste il contribuente con controricorso.r.g. n. 270,1/2012 Cons. est. Ricciuto G RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Primo motivo di ricorso: «Violazione e falsa applicazione dell'art. 13, comma 9, d.lgs. n. 124/93;dell'art. 1, comma 5, d.l. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997;degli artt. 16, comma 1, lett. a), 17, comma 2 e 42 (ora 45), comma 4, d.P.R. n. 917/86;dell'art. 6, legge n. 482/1985;dell'art. 14, d.lgs. n. 47/2000, in relazione all'articolo 360, comma 1, n. 3, c.p.c.». Richiamati, da parte dell'Ufficio, i principi enunciati dalle Sezioni unite di questa Corte (22/06/2011, n. 13642), si denuncia l'errore di diritto della sentenza impugnata che, pur ravvisando la natura pensionistica (e non assicurativa) del trattamento oggetto di istanza di rimborso, tuttavia, ha reputato tale reddito assoggettabile alla disciplina dell'art. 6, della legge n. 482/1985, per un'equiparazione tra prestazioni assicurative e previdenziali (entrambe volte alla costituzione di una forma di previdenza integrativa), trascurando che, trattandosi di un Fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti ed a causa previdenziale prevalente, occorreva, invece, verificare se, e in quale misura, la somma liquidata rappresentasse il rendimento dell'investimento, sul mercato finanziario, del capitale accantonato con il piano d'accumulo. 1.1. Il motivo è fondato. Come stabilito, di recente, dalla Corte (Cass. 24/08/2018, n. 21136), è il caso di ricordare che, a proposito della disciplina impositiva applicabile alle somme erogate in forma di capitale da fondi previdenziali integrativi (nella specie da PIA e Fondenel), le Sezioni unite, con la suaccennata sentenza (Cass. sez. un. 22/06/2011, n. 13642) hanno avuto modo di affermare il seguente principio di diritto: «In tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma di capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca antecedente all'entrata in vigore del d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124, ad un fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono soggette al seguente trattamento tributario: a) per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata di cui agli artt. 16, comma 1, lett. a) e 17 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, solo per quanto riguarda la "sorte capitale", corrispondente all'attribuzione patrimoniale conseguente r.g. n. 270 L/2012 Cons. est. R G alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del c.d. rendimento si applica la ritenuta del 12,5% prevista dall'art. 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482;b) per gli importi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui agli artt. 16, comma 1, lett. a) e 17 d.P.R. n. 917/86. Pertanto: la ritenuta fiscale più favorevole del 12,5%, propria dei redditi da capitale, è applicabile ai soli iscritti al fondo previdenziale in data antecedente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 124 del 1993;è valevole per gli importi maturati sino e non oltre il 31.12.2000;riguarda esclusivamente la quota dell'importo erogato corrispondente al "rendimento netto imputabile alla gestione del mercato, da parte del Fondo, del capitale accantonato".». Occorre distinguere, a giudizio delle Sezioni unite, la situazione dei soggetti già iscritti a forme pensionistiche complementari prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124 (28 aprile 1993) da quella dei soggetti che si siano iscritti a forme analoghe in epoca successiva all'entrata in vigore del predetto provvedimento legislativo, distinzione che discende dalla norma interpretativa di cui all'art. 1, comma 5, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669 (convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30), la quale prevede che: «la disposizione contenuta nell'art. 13, comma 9, d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124, e quella contenuta nell'art. 42, comma 4, ultimo periodo del t.u.i.r., introdotta dall'art. 11, comma 3, legge 8 agosto 1995, n. 335 [...] devono intendersi riferite esclusivamente ai destinatari iscritti alle forme pensionistiche complementari successivamente alla data di entrata in vigore del citato d.lgs. n. 124 del 1993.». Consegue a tale premessa che sono assoggettati a tassazione separata, ai sensi degli artt. 16, comma 1, lett. a) e 17 TUIR, senza distinzione circa la loro interna composizione, sia i capitali maturati dai soggetti iscritti a forme pensionistiche complementari dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124, sia i capitali maturati successivamente al 1° gennaio 2001 dai soggetti iscritti a forme pensionistiche complementari anteriormente all'entrata in vigore di quest'ultimo provvedimento. Con riferimento, invece, ai capitali maturati prima della predetta data, dai soggetti iscritti a forme pensionistiche complementari r.g. n. 2701/2012 Cons. est. R G anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 124 del 1993 - in relazione ai quali occorre applicare "le disposizioni vigenti anteriormente", la sentenza in esame rimarca che: «il trattamento tributario delle prestazioni erogate non è, e non può essere, indipendente dalla composizione strutturale delle prestazioni stesse», le quali, soggiunge la Corte: «nel caso concreto, trattandosi di un fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono composte da una "sorte capitale", costituita dagli accantonamenti imputabili ai contributi versati dal datore di lavoro (e in notevole minor misura dal lavoratore), e da un "rendimento netto", imputabile alla gestione sul mercato, da parte del Fondo, del capitale accantonato. Sicché possono essere tassate in modo analogo al TFR esclusivamente le somme liquidate a titolo di capitale, mentre alle somme corrispondenti al rendimento di polizza (nella fattispecie PIA), si applica la tassazione nella misura del 12,50% ai sensi della L. 26 settembre 1985, n. 482, art. 6 [...].».
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