Cass. pen., sez. II, sentenza 24/11/2022, n. 44696

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 24/11/2022, n. 44696
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 44696
Data del deposito : 24 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica del Tribunale di Sassari avverso la sentenza emessa in data 15/02/2022 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Sassari. Visti gli atti del procedimento nei confronti di C T nato a Sassari il 22/10/1976. Udita la relazione svolta dal Consigliere E C. RITENUTO IN FATI-0 1. Il Pubblico Ministero del Tribunale di Sassari propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Sassari, in data 15 febbraio 2022, ha disposto la restituzione degli atti al Pubblico Ministero per l'esercizio dell'azione penale con le forme della citazione diretta in relazione al reato di violenza privata, così giuridicamente qualificata la condotta di cui al capo di imputazione.

2. Il ricorrente lamenta, con il primo motivo di impugnazione ex art. 606 lett. comma 1, lettera b) cod. proc. pen., l'errata qualificazione giuridica del fatto ascritto all'imputato. Il Giudice ha errato nel ritenere insussistente l'elemento costitutivo dell'ingiusto profitto, elemento che si identifica invece in qualsiasi utilità, anche non patrimoniale, che costituisca un vantaggio per il soggetto attivo del reato.L'imputato, dopo aver ricevuto avviso di chiusura delle indagini preliminari, ha cercato di costringere la persona offesa a rimettere la querela sporta nei suoi confronti per conseguire un ingiusto vantaggio di evitare l'esercizio dell'azione penale 3. Il ricorrente lamenta, con il secondo motivo di impugnazione l'abnormità del provvedimento di restituzione degli atti al Pubblico Ministero;
il giudice dell'udienza preliminare, investito della richiesta di rinvio a giudizio avente ad oggetto un reato per il quale è prevista la trattazione dell'udienza preliminare non può procedere a restituzione degli atti previa riqualificazione giuridica del fatto perché in tal modo lede le prerogative costituzionalmente riconosciute al Pubblico Ministero e determina una stasi insuperabile nel procedimento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e, pertanto, deve esser accolto per le ragioni che seguono.

1.1. Occorre premettere che la categoria del provvedimento abnorme è stata elaborata dalla giurisprudenza con l'intento di introdurre un correttivo al principio della tassatività dei mezzi di impugnazione ed annullare gli effetti di provvedimenti che, pur non rientrando in alcuna tipologia di gravame, risultino affetti da anomalie genetiche o funzionali così radicali da non poter essere inquadrati in nessuno schema legale. (vedi Sez. 1, n. 10666 del 27/01/2015, P.M. in proc. Comparone, Rv. 262694-01: «Il ricorso per cassazione rappresenta, pertanto, lo strumento processuale utilizzabile per rimuovere gli effetti di un provvedimento che, per la singolarità e la stranezza del suo contenuto, deve essere considerato avulso dall'intero ordinamento giuridico»).
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