Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/06/1988, n. 4260
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L'art. 2160, primo comma, cod. civ. - nel disporre che, in caso di trasferimento del diritto di godimento del fondo, la mezzadria continua, salvo recesso del mezzadro, nei confronti di chi subentra al concedente - non pone limitazioni circa il titolo del trasferimento stesso e pertanto trova applicazione (con la conseguenza della continuazione del contratto ove il mezzadro o il colono non preferiscano recedere) anche nell'ipotesi di riunione nella medesima persona dell'usufrutto e della nuda proprietà dello immobile oggetto del contratto di mezzadria o Colonia (art. 2169 cod. civ.), atteso che la cosiddetta consolidazione, pur non dando luogo ad una successione di rapporti di natura reale, determina comunque il passaggio della facoltà di godimento dell'immobile dall'usufruttuario al nudo proprietario. ( V 7060/82, mass n 424732).*