Cass. civ., SS.UU., sentenza 28/11/2005, n. 25036
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Spetta alla giurisdizione del giudice ordinario e non a quella del giudice amministrativo conoscere della domanda con cui un privato chiede la condanna della P.A. ad eseguire su un bene pubblico le opere necessarie per eliminare le cause che provocano danni al proprio bene (nella specie, i lavori occorrenti per eliminare le infiltrazioni d'acqua provenienti da una strada comunale ed annessa aera di parcheggio in danno di un edificio condominiale), atteso che nella relativa controversia non è in gioco una posizione di supremazia della P.A. che si sia manifestata attraverso atti o provvedimenti, ma è in discussione l'osservanza da parte dell'ente pubblico del generale principio del "neminem laedere", che si sostanzia, nella specie, nel dovere di sistemazione e di manutenzione dei beni pubblici in conformità con le normali regole di prudenza e di diligenza, al fine di evitare che essi possano recare danno a terzi.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. C R - Primo Presidente f.f. -
Dott. S S - Presidente di sezione -
Dott. M C F - Consigliere -
Dott. D N L F - rel. Consigliere -
Dott. V U - Consigliere -
Dott. C M - Consigliere -
Dott. S G - Consigliere -
Dott. B M - Consigliere -
Dott. B G M - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COMUNE GENOVA, in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14, presso lo studio dell'Avvocato R E, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato L D, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
CONDOMINIO VIA G.B. MONTI 19B-21-23, in persona dell'Amministratore pro-tempore, domiciliato in ROMA, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato C M, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 508/2001 della Corte d'Appello di GENOVA, depositata il 15/06/2001;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 20/10/2005 dal Consigliere Dott. L F D N;
udito l'Avvocato G PAFUNDI, per delega dell'avvocato Livia DAPELO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PALMIERI Raffaele che ha concluso per il rigetto del primo motivo del ricorso, A.G.O., rimessione a Sezione semplice per il resto. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Condominio in via G.B. Monti Genova, con atto di citazione del 23 maggio 1995, ha convenuto in giudizio davanti al tribunale di Genova il Comune di quella città, chiedendone la condanna ad eseguire gli interventi necessari per eliminare le cause delle infiltrazioni provenienti dall'area di parcheggio e da quella stradale contigua, le quali compromettevano la stabilità dei locali della sottostante intercapedine, di proprietà del condominio. Il Comune, costituitosi nel giudizio, svolte difese nel merito, ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito, sostenendo che l'azione esprimeva una inammissibile richiesta di condanna ad un facere nei confronti della pubblica amministrazione. 2. Il tribunale ha accolto la domanda del Condominio e la decisione, impugnata dal Comune, è stata confermata con sentenza del 16 maggio 1997 dalla Corte di appello di Genova, davanti alla quale era stata riproposta l'eccezione di difetto di giurisdizione. 3. Per la cassazione di questa sentenza il Comune di Genova ha proposto ricorso.
Resiste con controricorso il Condominio di via G.B. Monti. Le parti hanno depositato memoria.
La terza sezione civile di questa Corte, chiamata a decidere sul ricorso, ha rimesso la causa a queste sezioni unite, avendo rilevato che con il primo motivo del ricorso era dedotta l'applicazione delle norme attributive della giurisdizione.
Le parti hanno depositato nuove memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo del ricorso è rivolto contro il capo della decisione con il quale la Corte di appello ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario.
La Corte di appello è giunta alla conclusione criticata, affermando che ricorreva la giurisdizione del giudice ordinario, perché nel giudizio era stata dedotta là responsabilità della pubblica amministrazione di cui all'art. 2051 cod. civ. e perché al giudice ordinario era stato chiesto di rimuovere situazioni materiali derivanti da attività che si ponevano in contrasto con il principio di non ledere i diritti soggettivi di privati. In punto di fatto era stato accertato che le denunciate infiltrazioni erano determinate da carenze di manutenzione dell'area di proprietà comunale. Il Comune di Genova, denunciando violazione e falsa applicazione delle norme di attribuzione della giurisdizione ed illogicità manifesta, addebita alla sentenza impugnata l'errore di non avere considerato la natura demaniale del bene dal quale provenivano le infiltrazioni, sicché alla pubblica amministrazione era chiesto di risarcire il danno non tanto per equivalente, ma in forma specifica;
ciò implicava una inammissibile richiesta di condanna ad un facere in danno della pubblica amministrazione.