Cass. pen., sez. III, sentenza 11/01/2021, n. 00667

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 11/01/2021, n. 00667
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 00667
Data del deposito : 11 gennaio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da R G, nato a Napoli il 13/08/1969 R G, nato a Napoli il 08/11/1962 avverso l'ordinanza del 05/08/2020 del Tribunale della libertà di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere S C;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale R B, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale cautelare di Napoli rigettava l'istanza di riesame proposta nell'interesse di G R e di G R avverso l'ordinanza emessa dal G.i.p. del Tribunale di Napoli in data 21 luglio 2020, che ha applicato, nei confronti di predetti, la misura della custodia cautelare in carcere per i delitti di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 (capo A) e agli artt. 81 cpv., 110 cod. pen., 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990 (capo N).

2. Avverso l'indicata ordinanza, gli indagati, per il tramite comune del difensore di fiducia, con il medesimo atto propongono ricorso per cassazione, affidato a un unico articolato motivo, con cui deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione. In primo luogo, secondo la prospettazione difensiva, il Tribunale cautelare avrebbe confermato la sussistenza della gravità indiziaria in ordine al sodalizio criminoso, non avendo indicato specifici elementi da cui desumere che i ricorrenti avessero la consapevolezza di aderire dad un programma delinquenziale indeterminato, posto che essi ebbero rapporti con il solo M - a cui peraltro non viene contestato il delitto scopo di cui al capo N) - e, nel medesimo periodo, avrebbero ceduto sostanza stupefacente anche ad altri soggetti del casertano. In ogni caso, il Tribunale cautelare non avrebbe indicato elementi concreti da cui inferire l'esistenza di un patto stabile e permanente dei ricorrenti, considerando poi che il sodalizio si approvvigionava anche da altri soggetti, che il contenuto delle conversazioni telefoniche intercettate è equivoco, non essendo peraltro certa l'identificazione degli interlocutori, e che, in ogni caso, le cessioni effettuate a M sarebbero state occasionali, essendo state effettuate in un arco temporale delimitato e circoscritto. Sotto altro profilo, il Tribunale cautelare avrebbe escluso in maniera apodittica l'ipotesi attenuata di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990, applicabile quantomeno in forza del principio in dubio pro reo. Si aggiunge che il Tribunale distrettuale avrebbe erroneamente ravvisato la sussistenza delle esigenze cautelari, non valutando che i ricorrenti cessarono i rapporti nel marzo 2017, quindi ben prima della scadenza del termine delle indagini, avvenuta nel febbraio 2018. Il Tribunale cautelare, infine, avrebbe fornito una risposta incompleta in merito alla doglianza, sollevata con riferimento a G R, di inefficacia della misura per decorrenza dei termini, considerando che il ricorrente era già stato arrestato in data 1 marzo 2017.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono inammissibili perché ripropongono censure, peraltro largamente fattuali, già disattese dal Tribunale cautelare con motivazione esente da illogicità manifeste e con la quale i ricorrenti omettono di confrontarsi criticamente.

2. Le doglianze dirette a contestare, sotto il profilo sia oggettivo che soggettivo, la partecipazione dei ricorrenti al sodalizio criminoso sono in gran parte generiche, non essendo assistite da alcun confronto critico con la motivazione e, dunque, degradate a pura contestazione della valutazione espressa dal giudice del riesame.
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