Cass. civ., sez. V trib., sentenza 10/05/2019, n. 12485
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to la seguente SENTENZA sul ricorso 27394-2015 proposto da: ROMA CAPITALE in persona del Commissario pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21, presso lo studio dell'avvocato D R, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato A C giusta delega in 2019 calce;- ricorrente -contro B A;- intimato - avverso la sentenza n. 2295/2015 della COMM.TRIB.REG. di ROMA, depositata il 16/04/2015;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/04/2019 dal Consigliere Dott. L M T Z;udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. S D M che ha concluso per l'accoglimento del 4° motivo di ricorso;udito per il ricorrente l'Avvocato R che ha chiesto l'accoglimento. , R.G. 27394/2013 ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA 1. B A impugnava gli avvisi accertamento Ici notificati da Roma Capitale per gli anni 2006, 2007 e 2008 relativamente a tre immobili siti in Roma. La commissione tributaria provinciale di Roma rigettava il ricorso. Proposto appello da parte del contribuente, la commissione tributaria regionale del Lazio lo accoglieva sul rilievo che la notifica dei tre avvisi di accertamento relativi agli immobili era nulla in quanto era stata effettuata a mezzo posta con l'invio di una sola busta raccomandata, senza indicazione in essa degli estremi dei singoli accertamenti, così come previsto dall'articolo 1, comma 161, della legge 269/2006. Inoltre il Comune non aveva tenuto conto che i cespiti accatastati erano stati concessi in comodato d'uso gratuito al figlio del contribuente, che li utilizzava come abitazione principale e pertinenza. Non assumeva rilievo il fatto che il ricorrente non avesse comunicato al Comune la concessione in uso gratuito dell'immobile al congiunto in quanto egli aveva prodotto comunque in giudizio prova documentale, ossia il certificato storico anagrafico rilasciato dal Comune di Roma con cui era stato attestato che il figlio risultava residente negli immobili per cui è causa. 2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione te Roma capitale affidato a quattro motivi. Il contribuente non si è costituito in giudizio. Il Procuratore Generale ha depositato memoria. ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell'articolo 360, comma 1, numero 3, cod. proc. civ., in relazione agli artt. 1, comma 161, della legge 296/2006 e 156 cod. proc. civ.. Sostiene che la CTR illegittimamente ha annullato gli avvisi di accertamento sul presupposto che la notifica di essi era irritualmente avvenuta a mezzo spedizione postale con un'unica busta raccomandata. Ciò in quanto l'irregolarità della notifica doveva ritenersi sanata per il raggiungimento dello scopo cui era destinata, posto che il contribuente aveva tempestivamente impugnato tutti gli avvisi di accertamento così notificati.
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