Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/02/2023, n. 05187
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Testo completo
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. ZZ RI, nata in [...] il [...];
2. LA ZI BE LI, nato in [...] il [...];
avverso la sentenza del 14 dicembre 2021 emessa dalla Corte di appello di Bologna;
visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabrizio D'Arcangelo;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ciro Angelillis, che ha chiesto di dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. RITENUTO IN FATI-0 1. Il Pubblico Ministero del Tribunale di Bologna ha tratto a giudizio RI ZZ e ZI BE LI LA per rispondere, in concorso, del reato di cui agli artt. 81, secondo comma, 110 cod. pen., 73, primo e quarto comma, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per aver ceduto due involucri contenenti sostanza stupefacente del tipo cocaina per un peso complessivo di grammi 0,7, per un valore di settanta euro, a OL IE e per aver detenuto 13,6 grammi di cocaina, suddivisi in 25 dosi termosaldate, custoditi all'interno del reggiseno della ZZ, 170 grammi di manjuana e 384 grammi di hashish occultati nell'interno di un frigorifero da viaggio, posto nei pressi dell'ingresso della cantina della loro abitazione;
fatto commesso in Bologna il 26 gennaio 2021. 2. Il Tribunale di Bologna, all'esito dei giudizio abbreviato, con sentenza emessa in data 18 marzo 2021, ha dichiarato gli imputati colpevoli del reato a loro contestato, riqualificato ai sensi dell'art. 73, quinto comma, d.P.R. n. 309 del 1990 e applicata la diminuente per il rito, li ha condannati alla pena di due anni di reclusione ed euro 1.032,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali. Il Tribunale ha anche disposto la sospensione condizionale della pena nei confronti della ZZ e la confisca e la distruzione della sostanza stupefacente in sequestro.
3. Con la decisione impugnata la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza di primo grado, appellata dagli imputati, ha ridotto la pena nei confronti di entrambi gli imputati a un anno e sei mesi di reclusione ed euro 900 di multa, confermando nel resto la sentenza impugnata.
4. L'avvocato Pier Francesco Uselli ricorre avverso tale sentenza nell'interesse degli imputati e ne chiede l'annullamento, deducendo due motivi di ricorso.
4.1. Con il primo motivo il difensore deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. la nullità della sentenza per inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 530 cod. proc. pen. e, comunque, la mancanza e la contraddittorietà della motivazione sul punto. Rileva il ricorrente che dalla lettura della sentenza impugnata non sarebbe possibile comprendere l'iter logico giuridico che ha condotto la Corte d'appello di Bologna a escludere la sussistenza di un ragionevole dubbio in merito all'attribuibilità agli imputati del possesso del quantitativo di sostanza stupefacente rinvenuto nella cantina. Dalla lettura della sentenza impugnata emergerebbe, inoltre, inequivocabilmente che la Corte d'appello non ha in alcun modo considerato l'album