Cass. civ., sez. III, sentenza 10/06/2020, n. 11118
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
ato la seguente SENTENZA sul ricorso 14345-2016 proposto da: S M, elettivamente domiciliata in ROMA, V.R. MALLET 29, presso lo studio dell'avvocato A I A, rappresentata e difesa dall'avvocato • F P;- ricorrente - 2020 contro 155 A ALO, DI MOTOLI LUCIA;- intimati - nonchè contro MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - RAGIONERIATERRITORIALE DELLO STATO DI BRINDISI , in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;- resistente - avverso la sentenza n. 2110/2015 del TRIBUNALE di BRINDISI, depositata il 14/12/2015;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/01/2020 dal Consigliere Dott. F F;udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. M F che ha concluso per raccoglimento del l° motivo del ricorso con assorbimento dei rimanenti;RG 14345/16 Fatti di causa 1.Con atto di citazione notificato in data 23/2/2012, M S conveniva in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Francavilla Fontana i coniugi A A e L D M, nonché la Ragioneria Territoriale dello Stato di Brindisi, per ottenere la restituzione di somme in tesi illegittimamente trattenute, versate ed incassate dai coniugi, per il tramite dell'ente tesoriere, nonché gli interessi ed i danni derivanti ex art. 67, comma 2, cod. proc. civ. I coniugi si costituivano in giudizio, deducendo in via preliminare l'eccezione di incompetenza per territorio del giudice adito. La Ragioneria Territoriale dello Stato restava contumace. Con sentenza n. 191/2013, notificata in data 5/4/2013, il Giudice di Pace respingeva l'eccezione di incompetenza e accoglieva la domanda di parte attrice, condannando i convenuti al pagamento della somma di C 952,00 oltre interessi legali e spese di lite. 2.Avverso tale pronuncia i coniugi Andriulo-Di Mitoli e la Ragioneria Territoriale dello Stato proponevano due distinti appelli, innanzi al Tribunale di Brindisi, che venivano poi riuniti in un unico procedimento. In particolare, la Ragioneria Territoriale dello Stato si costituiva per dedurre la nullità della citazione in primo grado in quanto erroneamente notificata direttamente all'Amministrazione convenuta, anziché all'Avvocatura dello Stato, in violazione dell'art. 25 cod. proc. civ., nonché la non addebitabilità del danno arrecato. 3.Con sentenza n. 2110/2015, il Tribunale di Brindisi, dopo aver riunito i processi, accoglieva l'eccezione preliminare sollevata dall'Amministrazione dello Stato appellante in merito alla nullità della notifica dell'atto di citazione e rinviava gli atti al primo giudice, compensando le spese di giudizio ex art. 354 cod. proc. civ. 4.Con atto notificato via pec in data 12/6/2016, M S ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza di secondo grado, deducendo tre motivi di doglianza.5. A A e L D M non hanno svolto attività difensiva. 6.11 Ministero intimato non ha notificato controricorso, ma ha depositato atto di costituzione al fine di eventualmente partecipare ad una discussione in pubblica udienza. 7.La trattazione del ricorso veniva fissata nell'adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-bis.1 del 14/2/2019, ma all'esito il Collegio rinviava la causa a nuovo ruolo affinché venisse discussa in pubblica udienza, in relazione alle questioni preliminari di rilievo nomofilattico inerenti alla vocatio in ius di organi dello Stato e al "foro erariale". Ragioni della decisione 1. In via preliminare il Collegio rileva che la notificazione del ricorso al Ministero era nulla, per essere stata effettuata presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, ma la costituzione dell'Avvocatura Generale ha sanato la nullità. Sempre in via preliminare occorre poi interrogarsi sulla natura del ricorso. Là dove esso, con il primo motivo, pone un problema di competenza, relativo alla competenza in grado di appello, addebitando alla sentenza di avere omesso di pronunciare sull'eccezione di insussistenza della competenza del Tribunale di Brindisi in quel grado a beneficio di quella del Tribunale di Lecce, il ricorso ha natura di impugnazione proposta sulla competenza e sul merito ai sensi dell'art. 43 cod.proc.civ. 2. Con il primo motivo la ricorrente denuncia - ex art. 360, comma 1, nn. 2 e 4, cod. proc. civ. - la nullità, inesistenza ed inefficacia della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 25 cod. proc. civ. e 6, 7 e 9 R.D. n. 1611/1933, là dove il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice di secondo grado assume, infatti, che la competenza sull'appello avverso le sentenze del Giudice di Pace - in base all'art. 7 R.D. n. 1611/1933 - sarebbe spettata al Tribunale di Lecce , sede del foro erariale, in quanto detta norma aveva un rango speciale, indicando per l'appello il luogo dove ha sede l'Avvocatura dello Stato nel cui distretto la sentenza è pronunciata. In forza del disposto normativo, dunque, nel caso di specie la competenza sarebbe spettata al Tribunale di Lecce, anziché a quello di Brindisi. 2.1. Il motivo è infondato. In via preliminare si osserva che il foro erariale rilevava in ordine all'appello su cui è stata pronunciata la sentenza impugnata: in proposito giova richiamare i principi affermati da Cass. (ord.) n. 11987 del 2015, che si è posta il problema dell'eccezionalità del principio affermato dalle SS.UU. con la sentenza n. 23285 del 2010 per le opposizioni a sanzione amministrativa e per talune altre tipologie di controversie e si è così espressa: «Alla luce del novellato art. 341 cod.proc.civ., stante il quale l'appello avverso le pronunzie del giudice di pace si propone al tribunale, appare legittimo individuare tale giudice secondo il principio generale di cui al citato art. 6 r.d. n. 1611 del 1933, in assenza di una norma derogatrice di tale principio, allorché il tribunale decida quale giudice di appello (senza la necessità di giungere allo stesso risultato attraverso un'interpretazione estensiva dell'art. 1, 2° co., r.d. n. 1611 del 1933, come sostenuto da una parte della dottrina). Ne consegue che competente territorialmente per l'appello avverso le sentenze del giudice di pace emesse nei confronti dello Stato è il tribunale del luogo ove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato, nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie (cfr. Cass., 17/7/2008, n. 19781), laddove non ricorrano le eccezioni a tale regola indicate da Cass., Sez. Un., 18/11/2010, n. 23285 (controversie previdenziali, di opposizione a sanzioni amministrative, sulla disciplina dell'immigrazione, di convalida di sfratto) nonché da Cass., 5/6/2014, n. 12668 (controversie di opposizione al decreto di pagamento delle competenze del difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato), per effetto di specifiche disposizioni del legislatore sulla base di elementi diversi ed incompatibili rispetto a quelli risultanti dalla regola 6 6212/2014 del foro erariale e pertanto destinati a prevalere su questa (v. Cass., 17/7/2008, n. 19781. Cfr. altresì Cass., Sez. Un., 2/7/2008, n. 18036). Eccezioni per le quali soltanto l'esenzione dal "foro erariale" ex art. 25 cod.proc.civ. si è da questa Corte ritenuta estesa anche all'appello (v., con riferimento ai giudizi di appello in materia di sanzioni amministrative, Cass., Sez. Un., 22/11/2010, n. 23594).».In precedenza si vedano: Cass.(ord.) n. 17701 del 2010;(ord.) n. 19781 del 2008;(ord.) n. 11242 del 2009;(ord.) n. 8996 del 2010)., L'appello doveva, dunque, certamente proporsi osservando la regola del foro erariale.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi