Cass. pen., sez. IV lav., sentenza 22/02/2023, n. 07609
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SABATINI FEDERICO nato a AVEZZANO il 25/10/1988 avverso la sentenza del 11/10/2021 del GIP TRIBUNALE di AVEZZANOudita la relazione svolta dal Consigliere A E;lette le conclusioni del PG GIUSEPPINA CASELLA che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;i, RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe, su conforme richiesta delle parti, il G.I.P. del Tribunale di Avezzano ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di S F la pena di mesi 2 e giorni 20 di arresto ed euro 1.000 di am- menda, da sostituirsi con il lavoro di pubblica utilità, nonché la sanzione amministra- tiva accessoria della sospensione della patente di guida per anni due, in relazione al reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), e comma 2 sexies, d.lgs. 285 del 1992. 2. Il S, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione, proponendo due motivi di impugnazione. 2.1. Violazione degli artt. 444 e 448 cod. proc. pen. per aver applicato la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida in modo difforme dall'accordo intercorso tra le parti, col quale si stabiliva la durata di anni uno, senza tener conto del periodo già scontato in sede di applicazione della sospensione condizionale della patente di guida già irrogata dal Prefetto.