Cass. civ., SS.UU., sentenza 27/05/2022, n. 17244
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nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OFFICINE RONCAGLIA S.R.L. (già s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. DEPRETIS 86, presso lo studio dell'avvocato P C, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati CINZIA VALENTE e R GDOTTI;- ricorrente -contro MOULINS EL AMINE ETS DJERAD KHELIL;- intimata - nonché contro BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A., iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario BNL, quale mandataria con rappresentanza di BUSINESS PARTNER ITALIA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VAL GARDENA 3, presso lo studio dell'avvocato L D A, che la rappresenta e difende;- controricorrente e ricorrente incidentale - e sul ricorso proposto da: BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A., iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario BNL, quale mandataria con rappresentanza di BUSINESS PARTNER ITALIA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VAL GARDENA 3, presso lo studio dell'avvocato L D A, che la rappresenta e difende;- controricorrente e ricorrente incidentale - contro OFFICINE RONCAGLIA S.R.L. (già s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. DEPRETIS 86, presso lo studio dell'avvocato P C, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati CINZIA VALENTE e R GDOTTI;- con troricorrente all'incidentale - nonchè contro MOULINS EL AMINE ETS DJERAD KHELIL;- intimata - avverso la sentenza n. 1413/2017 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 13/06/2017. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/03/2022 dal Consigliere ALDO CARRATO;2 dyy udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale MAURO VITIELLO, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale nei suoi primi due motivi, assorbiti il terzo, il quarto ed il quinto e nel suo settimo motivo;dichiarare inammissibili il sesto e l'ottavo motivo del ricorso principale, dichiarare inammissibile il ricorso incidentale;uditi gli avvocati Pietro Cavasola e Lucio De Angelis. FATTI DI CAUSA 1. Il 26 marzo 2002 la società Officine Roncaglia, ora s.r.l. e già s.p.a., e la società algerina Moulins El Amine Ets Djerad Kheliil stipularono un contratto con cui la prima si impegnava a vendere alla seconda un impianto per la macinazione del grano duro, con montaggio e messa in opera dello stesso, nonché addestramento dei tecnici addetti. Dopo la sottoscrizione del contratto, l'acquirente chiese il rilascio di apposita garanzia di buona esecuzione in misura corrispondente al 10°/0 del valore complessivo del prezzo, garanzia che venne rilasciata dalla venditrice in forma bancaria presso la Banca algerina BDAR, controgarantita dalla Banca Nazionale del Lavoro filiale di Modena. Successivamente alla consegna dell'impianto e alla sua messa in opera, in data 18 novembre 2003, la società acquirente segnalò la presenza di guasti all'impianto stesso;la venditrice rispose imputando il guasto ad erronea manutenzione e inviando, comunque, alcun pezzi di ricambio. Senonché, a fronte della necessità di trasferire l'impianto in Italia per le eventuali trasformazioni, la società algerina sospese le trattative ed attivò la garanzia di buona esecuzione. Pertanto, in data 2 aprile 2004, la BNL invitò la società venditrice a provvedere alla copertura finanziaria della garanzia posta in esecuzione dalla società algerina e, per essa, dalla banca algerina di riferimento. Dopo il vano tentativo della Officine Roncaglia di ottenere l'inibitoria ai sensi dell'art. 700 cod. proc. civ. nei confronti della BNL (inibitoria inizialmente concessa dal Tribunale di Modena, ma poi revocata in sede di reclamo), quest'ultima procedette al versamento in favore della società acquirente, presso la banca BDAR, della somma garantita, che addebitò quindi nel conto corrente della società venditrice. La Officine Roncaglia, pertanto, con atto di citazione notificato nel giugno 2006, convenne dinanzi al Tribunale di Modena la società algerina acquirente e la BNL, affinché venissero accertati il corretto funzionamento dell'impianto oggetto di vendita e l'illegittimità dell'escussione della garanzia, con conseguente inibizione alla BNL di provvedere al suo pagamento e/o negazione dell'azione di regresso della banca e condanna della stessa alla restituzione di quanto pagato, nonché condanna dell'acquirente al risarcimento dei danni causati dalla abusiva escussione della garanzia. La convenuta società algerina rimase contumace, mentre la BNL, costituendosi in giudizio, eccepì la presenza di clausola compromissoria, nonché la rinuncia dell'attrice a qualsiasi eccezione relativa al rapporto fondamentale. Il Tribunale, con sentenza del 22 febbraio 2011, statuì quanto segue: a) con riferimento alla questioni riguardanti il rapporto di vendita tra Officine Roncaglia e Moulins El Amine Ets Djerad Kheliil, dichiarò d'ufficio, ai sensi dell'art. 11 della legge 31 maggio 1995, n. 218, stante la contumacia della società algerina, il difetto di giurisdizione del giudice italiano per effetto della previsione, contenuta nella clausola n. 25 del contratto di compravendita, che tutte le controversie derivanti o relative al contratto dovessero essere risolte, in difetto di accordo, a mezzo di un arbitrato estero applicando il regolamento arbitrale della Camera di commercio internazionale di Parigi e secondo il diritto algerino;b) quanto alle questioni riguardanti il rapporto di garanzia prestata nell'interesse della società venditrice dalla BNL, rigettava le domande attoree per avere la Officine Roncaglia rinunciato al diritto di formulare eccezioni e contestazioni in ordine alla fondatezza della richiesta del creditore garantito.
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