Cass. civ., SS.UU., sentenza 10/01/2006, n. 139
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Costituisce illecito disciplinare la condotta di un avvocato che, costituitosi P.C. in un processo penale, abbia sollecitato dichiarazioni nelle forme previste dall'art. 391-bis cod. proc. pen. non in favore di propri assistiti, ma in proprio favore: nel processo penale, infatti, l'obbligo della difesa tecnica, sancito dagli artt. 96 e 97 cod. proc. pen. ed esteso dall'art. 100 dello stesso codice anche alla P.C., esclude che le parti, anche se abilitate all'esercizio della funzione di avvocato, possano essere difese da sé stesse, e comporta, a norma dell'art. 391-bis cod. proc. pen., che le investigazioni difensive possono essere compiute soltanto dai difensori delle parti, dai loro sostituti o dagli investigatori privati autorizzati.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PRESTIPINO Giovanni - Primo Presidente f.f. -
Dott. VELLA Antonio - Presidente di sezione -
Dott. PAPA Enrico - Consigliere -
Dott. PROTO Vincenzo - Consigliere -
Dott. DI NANNI Luigi Francesco - rel. Consigliere -
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Consigliere -
Dott. MORELLI Mario Rosario - Consigliere -
Dott. CICALA Mario - Consigliere -
Dott. FINOCCHIARO Mario - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ET UD, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VALLE VIOLA 38, presso lo studio dell'avvocato SIBILIO ANGELO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato SPEZIA ARTEMIO, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
CONSIGLIO ORDINE AVVOCATI PIACENZA, PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE CASSAZIONE;
- intimati -
avverso la decisione n. 47/2005 del Consiglio nazionale forense di ROMA, depositata il 21/03/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/12/2005 dal Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI;
udito l'Avvocato Angelo SIBILIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PALMIERI Raffaele che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Piacenza ha aperto un procedimento disciplinare in confronto del proprio iscritto avvocato Claudio Castagnetti.
All'Interessato è stato contestato di avere violato il Codice Deontologico, artt. 5, 37, 51 e 52, avendo sollecitato dichiarazione con le forme previste dal Codice di Procedura Penale, volte a costituire prove non in favore di propri assistiti ma propri e ciò nonostante il parere contrario espresso in data 07/06/2001 dall'Ordine degli Avvocati cui si era rivolto con richiesta datata 22/05/2001, e utilizzando in questa attività informazioni assunte in occasione di precedenti mandati espletati per conto degli attuali suoi contendenti. In Piacenza dal 22/05/2001 al 27/01/2001. All'esito del procedimento, il COA di Piacenza ha ritenuto che l'avvocato Castagnetti non aveva il potere di svolgere indagini investigative in suo favore e gli ha irrogato la sanzione della censura.
2. L'avvocato Castagnetti ha impugnato la decisione davanti al Consiglio Nazionale Forense e ne ha chiesto l'annullamento. A sostegno dell'impugnazione ha eccepito che l'illecito disciplinare non ricorreva, in