Cass. pen., sez. I, sentenza 15/11/2022, n. 43373

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 15/11/2022, n. 43373
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 43373
Data del deposito : 15 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SARACINO AO nato a GROTTAGLIE il 06/12/1999 avverso la sentenza del 25/06/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO A M;
ildito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCA ZACC0( [che ha concluso chiedendo i Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa F Z, Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso con ogni conseguente statuizione.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Taranto, dopo aver rigettato l'istanza dell'imputato A S, di definizione mediante oblazione del procedimento pendente nei suoi confronti per i reati di detenzione abusiva di armi, ex art. 697 cod. pen., e di detenzione di parti di arma comune da sparo, ex artt. 2 e 7, legge n. 895 del 1967, accoglieva l'istanza di giudizio abbreviato. Con sentenza del 2 ottobre 2020, il Giudice, computata la riduzione per il rito, condannava l'imputato alla pena di due mesi di arresto per la contravvenzione di cui all'art. 697 cod. pen. e lo assolveva, per insussistenza del fatto, dal delitto di cui agli artt. 2 e 7 legge n. 895 del 1967. 2. La difesa dell'imputato proponeva gravame, che veniva rigettato dalla Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, con sentenza del 25 giugno 2021. 3. La difesa di S ha proposto ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza di appello per violazione della disciplina normativa in tema di oblazione. In base alle doglianze difensive, il Giudice dell'udienza preliminare avrebbe dovuto immediatamente rilevare l'erroneità della qualificazione del fatto effettuata dal Pubblico Ministero e invitarlo a modificare il capo di imputazione con il solo riferimento alla fattispecie contravvenzionale;
quindi, avrebbe dovuto accogliere la domanda di ammissione all'oblazione, rituale e tempestiva. Il ricorrente sostiene inoltre che il Procuratore generale presso la Corte di appello aveva richiesto la sospensione del dibattimento, affinché venisse assegnato all'imputato il termine per effettuare il pagamento di una somma di denaro ai fini dell'estinzione del reato per oblazione, e precisa che sarebbe del tutto illogica la considerazione effettuata dal giudice di appello circa la mancata reiterazione della domanda di oblazione in sede di discussione finale, poiché il giudice del primo grado aveva la disponibilità del fascicolo, nel quale la domanda di ammissione all'oblazione era inserita.
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