Cass. civ., SS.UU., sentenza 28/07/2004, n. 14172

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L'art. 45, comma diciassettesimo, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (ora, art. 69 del d.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165), nel trasferire al giudice ordinario le controversie di pubblico impiego privatizzato, pone il discrimine temporale tra giurisdizione ordinaria e amministrativa con riferimento non ad un atto giuridico o al momento d'instaurazione della controversia bensì al dato storico costituito dall'avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze poste alla base della pretesa avanzata; pertanto, nel caso in cui il lavoratore - attore riferisca la lesione del proprio diritto ad un atto, provvedimentale o negoziale, emanato in data anteriore al 30 giugno 1998, ovvero ad un fatto dannoso esauritosi entro la stessa data, sussiste al riguardo la giurisdizione del giudice amministrativo. (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo in una controversia il cui oggetto era la domanda, proposta da alcune educatrici di un asilo nido, di ripristino del trattamento economico relativo al VII livello, riconosciuto come non dovuto, e pertanto soppresso, con previsione di recupero in rate mensili di quanto corrisposto in eccedenza, dalla delibera comunale del 18 agosto 1997, che aveva richiamato la disposizione dell'art. 6, comma diciassettesimo, della legge n. 127 del 1997, circa l'obbligo delle amministrazioni degli enti locali di regolarizzare i provvedimenti d'inquadramento del personale effettuati in difformità dalle disposizioni del d.P.R. 25 giugno 1983, n. 347, resi validi ed efficaci dall'art. 3, comma sesto bis, della legge n. 537 del 1993, introdotto dalla legge n. 596 del 1994, di conversione del D.L. 27 agosto 1994, n. 515, e dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza della Corte Costituzionale n. 1 del 1996; nell'occasione, la Corte Cass. ha ritenuto che la circostanza che il citato art. 6, comma diciassettesimo, della legge n. 127 del 1997, disponesse che alla copertura dei posti resisi vacanti per effetto dell'annullamento, imposto dallo stesso comma, dei provvedimenti illegittimi d'inquadramento, si provvedesse attraverso l'indizione, contestualmente all'annullamento - entro il termine, fissato successivamente dall'art. 2, comma diciannovesimo, della legge n. 191 del 1998, del 30 settembre 1998 - di concorsi interni, aperti alla partecipazione dei dipendenti in possesso di determinati requisiti d'anzianità e qualifica, concorsi in effetti non banditi dall'amministrazione comunale con la delibera del 18 agosto 1997, non comporta, come sostenuto dalle ricorrenti, che la lesione della posizione delle stesse si sia compiuta solo con l'inutile scadenza del termine del 30 settembre 1998, previsto per indire i concorsi dalla sopra richiamata disposizione, essendosi invece detta lesione definitivamente determinata alla data della delibera di cui si tratta, la quale non aveva provveduto all'annullamento degli atti di inquadramento in qualifiche di livello superiore - non ritenendosi a ciò l'amministrazione comunale obbligata per non essersi verificata l'ipotesi di vacanza di posti prevista dalla legge, ma solo quella di indebiti inquadramenti economici, - bensì esclusivamente alla soppressione dei trattamenti non dovuti, già concessi "ad personam" ai soli effetti retributivi con delibera consiliare del 17 dicembre 1986).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 28/07/2004, n. 14172
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14172
Data del deposito : 28 luglio 2004
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. G A - Primo Presidente f.f. -
Dott. E A - Consigliere -
Dott. P V - Consigliere -
Dott. A E - Consigliere -
Dott. L P M - Consigliere -
Dott. M M R - Consigliere -
Dott. T R M - Consigliere -
Dott. V G - rel. Consigliere -
Dott. M G - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SCALABRINI ANNA MARIA, FRATI PATRIZIA, COLOMBOLI FRANCESCA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA A. GRAMSCI 28, presso lo studio dell'avvocato M F, che li difende unitamente agli avvocati M C, G D COMPORTI, giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrenti -

contro
COMUNE DI SAN GIMIGNANO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL VIMINALE 43, presso lo studio dell'avvocato F L, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato P M L, giusta delega in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 444/01 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 18/07/01;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 03/06/04 dal Consigliere Dott. Guido VIDIRI;

uditi gli avvocati Mario LORIA, per delega dell'avvocato Fabio LORENZONI, Gian Domenico COMPORTI;

udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. IANNELLI Domenico che ha concluso per il rigetto del primo motivo con dichiarazione della giurisdizione del giudice amministrativo. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Siena con sentenza n. 149/2000, in parziale accoglimento della domanda proposta da Anna Maria Scalabrini. Patrizia Frati e Francesca Colombo li contro il Comune di San Gimignano, accertava l'inadempimento del Comune stesso alla indizione dei concorsi di cui alla legge 15 maggio 1997 n. 127 e lo condannava al ripristino del trattamento economico relativo al 7^ livello fino ad assorbimento del medesimo a seguito dei successivi incrementi della retribuzione del 6^ livello di inquadramento spettante alle ricorrenti quali educatrici di asilo nido. Avverso tale decisione proponeva appello il Comune di San Gimignano, che evidenziava che la pretesa delle suddette educatrici era stata lesa dalla delibera di Giunta del 18 agosto 1997 n. 127 per cui a tale atto doveva farsi riferimento agli effetti della giurisdizione ai sensi dell'art. 45, diciassettesimo comma, del d. lgs. 31 marzo 1998 n. 80, non
trattandosi nel caso in esame dell'obbligo di indire il concorso interno ai sensi dell'art. 6, comma 17 della legge n. 127 del 1997 in quanto non si era trattato di annullamento di atti di inquadramento in posti e qualifiche di livello superiore al dovuto, ma solo di soppressione di trattamento indebito concesso ad personam ai soli effetti retributivi con delibera consiliare n. 485 del 17 dicembre 1986. Le parti appellate chiedevano il rigetto delle avverse domande affermando in punto di giurisdizione che la controversia era sorta dopo che l'amministrazione comunale aveva lasciato inutilmente decorrere il termine del 30 settembre 1998 per indire il concorso interno, così come ritenuto dal Tribunale. Proponevano anche appello incidentale chiedendo il ripristino del trattamento economico di 7^ livello fino all'esaurimento delle procedure concorsuali. Con sentenza del 18 luglio 2001, la Corte d'appello di Firenze, in riforma dell'impugnata decisione, dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice adito e compensava tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Nel pervenire a tale conclusione la Corte territoriale osservava che doveva trovare applicazione il disposto dell'art. 45, comma diciassettesimo, del d. lgs. n. 80 del 1998. Ed invero con delibera
n. 278 del 18 agosto 1997 il Comune di San Gimignano, nel richiamare la disposizione di cui all'art. 6, comma diciassettesimo della legge n. 127 del 1997, circa l'obbligo di regolarizzazione dei
provvedimenti di inquadramento del personale effettuati in difformità alle disposizioni di cui al d.p.r. 25 giugno 1983 n. 347, stabiliva di rideterminare il trattamento economico da attribuire alle educatrici di asilo nido in misura corrispondente alla iniziale sesta qualifica, anziché alla settima quale a suo tempo attribuita "ad personam" con delibera consiliare del 17 dicembre 1986 n. 485. Con la stessa delibera l'amministrazione aveva, poi, disposto anche il recupero in rate mensili di quanto corrisposto in eccedenza dal 17 maggio precedente, epoca di entrata in vigore della legge n. 127. In tal modo il Comune stesso aveva dato completa attuazione all'art. 6, comma 17, della predetta legge nella parte in cui aveva previsto l'annullamento degli inquadramenti illegittimi, senza tuttavia

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