Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 01/09/2020, n. 18171

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 01/09/2020, n. 18171
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18171
Data del deposito : 1 settembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

ORDINANZA sul ricorso 23315-2014 proposto da: C A, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

ANTONIO MORDINI

14, presso lo studio dell'avvocato M A, che lo rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

- I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONELLA PATTERI, SRGIO PREDEN e LUIGI CALIULO;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1334/2014 della CORTE D'APPELLO di PERMO, depositata il 24/07/2014, R.G.N. 368/2012.

RILEVATO CHE

1. C A, premesso di essere stato iscritto al Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti delle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, di cui alla legge n. 377 del 1958, sino al 31 maggio 1997, adiva il Tribunale di Palermo esponendo di essere titolare di pensione di anzianità, a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ottenuta, prima del compimento del 65° anno di età, previa ricongiunzione, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 29 del 1979, nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti dei contributi versati nel Fondo di previdenza degli impiegati dipendenti delle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette;

2. chiedeva che il Tribunale volesse accertare, e riconoscere, il suo diritto ad ottenere, con decorrenza dal 1° settembre 2009, la pensione di vecchiaia integrata secondo le norme del Fondo di previdenza degli impiegati dipendenti delle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, ai sensi della citata legge n. 377 del 1958, art. 2, comma 1, punto 1, e art. 3 e successive modificazioni e integrazioni, inutilmente richiesta all'Inps;

3. il Tribunale accoglieva la domanda e la Corte d'appello di Palermo riformava la sentenza di primo grado, rigettando la domanda;

4. per la Corte territoriale, dall'esercizio dell'opzione per un beneficio pensionistico, anticipato ed alternativo a quello preteso, era derivata la perdita del diritto a conseguire l'integrazione correlata ad altro e diverso titolo previdenziale. ormai estinto alla data di raggiungimento dell'età pensionabile;

5. C A ha proposto ricorso, affidato a tre motivi, ulteriormente illustrato con memoria, cui ha resistito l'Inps, con controricorso;

CONSIDERATO CHE

6. con i motivi di ricorso si deduce violazione degli artt. 112, 435,421 cod.proc.civ., per avere la Corte di merito omesso di pronunciare sulla domanda (così in ricorso) di inammissibilità o improcedibilità dell'appello per la mancata notifica dello stesso nei termini di legge (primo motivo);
violazione degli artt. 32 della legge n.377 del 1958, 1 della legge n.29 del 1979, 2,3,10 della legge n.377 del 1958, per avere i giudici del gravame ritenuto la ricongiunzione all'assicurazione generale obbligatoria dei contributi versati al fondo, relativi alla pensione IVS, preclusiva del riconoscimento del diritto all'integrazione della pensione al raggiungimento dell'età pensionabile in relazione alla contribuzione integrativa versata al Fondo (secondo motivo);violazione dell'art. 2033 cod.civ. in quanto, pur volendo accedere alla tesi espressa dalla sentenza impugnata, i contributi versati al Fondo per l'erogazione dell'integrazione, e a ciò esclusivamente finalizzati, non rientrano nel principio solidaristico tipico del sistema previdenziale generale e, rimanendo non utilizzati dall'iscritto, costituiscono un indebito arricchimento per il Fondo con diritto alla restituzione e ciò anche al fine di evitare disparità di trattamento tra iscritti che detta somma abbiano riscattato e coloro ai quali, pur nelle medesime condizioni, venga negata la possibilità di percepire il trattamento a carico del Fondo, nella misura del 75 per cento, per non averlo riscattato nel termine previsto dall'art. 7, legge n.587 del 1971, decorso il quinto anno precedente il compimento dell'età pensionabile, secondo le norme del Fondo (terzo motivo);

7. il ricorso è da rigettare;

8. il primo motivo, che si limita, peraltro, ad una mera sintesi narrativa della vicenda processuale come asseritamente svoltasi, è inammissibile per l'evidente devoluzione del vizio di omessa pronuncia in luogo della denuncia della nullità della sentenza per error in procedendo;

9. una violazione dell'art. 112 cod.proc.civ. è denunciabile, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4 cod.proc.civ. soltanto ove l'omessa pronuncia riguardi domande od eccezioni di merito e non anche eccezioni di rito o mere difese e, nella specie, trattasi per l'appunto di eccezione di rito e non di domanda, come erroneamente qualificata dal ricorrente la dedotta inammissibilità/improcedibilità del gravame;
10. inoltre non si versa in ipotesi di mancata decisione su un punto specifico, quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto sul medesimo, come nella
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