Cass. civ., sez. II, sentenza 31/10/2013, n. 24563
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La funzione di anticipazione della prestazione dovuta e di rafforzamento del vincolo obbligatorio propria della caparra confirmatoria - che si perfeziona con la consegna che una parte fa all'altra di una somma di danaro o di una determinata quantità di cose fungibili per il caso d'inadempimento delle obbligazioni nascenti da un diverso negozio ad essa collegato (c.d. contratto principale) - ben può essere assolta anche dalla dazione di effetti cambiari in epoca successiva alla stipulazione di un contratto preliminare, così differendosi la consegna ad un momento successivo alla conclusione del contratto principale, ma a condizione che la scadenza della promessa di pagamento contenuta nei pagherò cambiari sia anteriore a quella delle obbligazioni pattuite con il preliminare.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. G U - Presidente -
Dott. B B - rel. Consigliere -
Dott. P I - Consigliere -
Dott. G A - Consigliere -
Dott. S A - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S
sul ricorso iscritto al n. r.g. 6840/11 proposto da:
- S.r.l. S.I.T.A.T. in liquidazione (p.iva: 01662030830) in persona del legale rappresentante, l'amministratore unico dr. P S;
rappresentata e difesa dall'avv. C G, domiciliato ex lege presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione;
- ricorrente e controricorrente al ricorso incidentale - contro
- s.r.l. VETRERIA MODERNA (p. Iva: 01879720835) in persona del legale rappresentante sig.ra G A I rappresentata e difesa dall'avv. C D e domiciliata ex lege presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro la sentenza n. 604/2010 della Corte di Appello di Messina;
depositata il 1 dicembre 2010;
Udita la relazione della causa svolta nell'udienza pubblica del 15 ottobre 2013 dal Consigliere Dott. B B;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. C L, che ha concluso per l'accoglimento dei primi due motivi del ricorso principale, assorbito in parte l'ottavo e per l'intero il nono;
rigetto dei restanti;
rigetto del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - La s.r.l. Vetreria Moderna citò, con atto notificato il 21 marzo 2000 innanzi al Tribunale di Messina, la s.r.l. S.I.T.A.T. chiedendo che venisse risolto il preliminare di vendita stipulato nel marzo 1995, in forza del quale essa attrice si era impegnata ad acquistare dalla convenuta in immobile facente parte di un costruendo complesso polifunzionale in Messina, per il corrispettivo di un miliardo e trecento milioni di lire, oltre IVA, di cui 450 milioni versati alla firma del preliminare a titolo di caparra confirmatoria, giusta espressa previsione contrattuale, impegnandosi altresì ad esborsare ulteriori 200 milioni di lire entro il 31 dicembre 1995 e la restante somma di lire 650 milioni al momento del trasferimento definitivo;
sostenne altresì la società attrice che nell'art. 5 della promessa di vendita sarebbe stato pattuito che, se parte acquirente non avesse osservato le scadenze di pagamento come sopra indicato, il contratto si sarebbe risolto, previa comunicazione a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno;
in detto caso la promittente venditrice avrebbe potuto trattenere, a titolo di penale, il 30% delle somme versate a qualsiasi titolo ed in qualunque forma dalla promissaria acquirente, mettendo a disposizione della controparte il restante 70% di quanto versato.
2 - In relazione alla caparra confirmatoria parte attrice sostenne che, il giorno successivo alla sottoscrizione del preliminare, avrebbe emesso una fattura di lire 238 milioni in acconto di lavori e di fornitura di materiali da destinare al cantiere, impiantato dalla convenuta, per l'edificazione del complesso polifunzionale;
avrebbe emesso effetti cambiati per lire 297.500.000, nonché ulteriore fattura di acconto per un ammontare complessivo di lire 535.500.000, pari alla somma delle cambiali e dell'importo della precedente fattura;
detti titoli non sarebbero stati però onorati, così da comportare la richiesta di applicazione della risoluzione del contratto, con gli effetti previsti dall'art. 5, vale a dire la restituzione del ricordato 70%, quantificato nella misura di 315 milioni di lire, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
3 - La società convenuta, nel costituirsi, negò di aver ricevuto l'importo di 450 milioni sostenendo che i titoli cambiali sarebbero stati più volte rinnovati, previa la restituzione dei precedenti, e chiese a sua volta la risoluzione del contratto per inadempimento di controparte, oltre al risarcimento dei danni patiti.
4-11 Tribunale adito ritenne che il pagamento eseguito dalla Vetreria Moderna non potesse ritenersi caparra confirmatoria, rappresentando invece un acconto sul prezzo;
rigettò la richiesta di risoluzione come formulata dalla società attrice, ritenendo che la clausola n.5 del preliminare dovesse valutarsi come clausola risolutiva, con conseguente diritto potestativo di risolvere il contratto da parte della S.I.T.A.T.;
riconobbe l'inadempimento della parte attrice e pronunziò la risoluzione, condannando però la convenuta alla restituzione del 70% di quanto asseritamente versato dalla promissaria acquirente, considerandolo acconto sul prezzo;
respinse infine la domanda riconvenzionale della S.I.T.A.T. relativamente al risarcimento dei danni, ulteriori rispetto alla già riconosciuta penale del 30%.
5 - Contro tale decisione propose appello principale la Sitat;
la Vetreria Moderna formulò a sua volta gravame incidentale, invocando una diversa decorrenza degli interessi legali.
6 - L'adita Corte del merito, pronunziando sentenza n. 604/2010, respinse l'impugnazione principale ed accolse quella incidentale, facendo decorrere gli interessi legali sulla somma di Euro 195.762,99 dal 20 aprile 2000, giorno della domanda riconvenzionale di risoluzione.
7 - La Corte di Appello pervenne a tale decisione sull'appello principale: a - rilevando che dovevano dirsi pagate le 18 cambiali emesse dalla Vetreria Moderna, sia perché gli originali erano in possesso di tale società - facendo sorgere la presunzione di solutio - sia perché non vi era adeguata prova dell'effettivo rinnovo dei medesimi titoli (sussistendo la dimostrazione solo della richiesta di rinnovo ma non del seguito di tale proposta) sia infine per le dichiarazioni del legale rappresentante della società appellata in sede di interrogatorio formale;
b - negando che potesse definirsi domanda tardiva quella proposta dalla Vetreria Moderna, diretta a far compensare il credito portato dalla fattura per acconti su lavori e forniture con il debito per la restituzione del 70% della somma in precedenza corrisposta, in base al rilievo che si sarebbe trattato della specificazione di una eccezione (di compensazione) sin dall'origine avanzata, relativa alla composizione del primo acconto versato il giorno dopo la sottoscrizione del preliminare;
c - statuendo che fosse condivisibile la qualificazione di acconto e non di caparra confirmatoria espressa dal