Cass. civ., sez. II, sentenza 23/06/2005, n. 13487
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiMassime • 1
In tema di nullità del testamento olografo, la finalità del requisito della sottoscrizione, previsto dall'art. 602 cod. civ. distintamente dall'autografia delle disposizioni in esso contenute, ha la finalità di soddisfare l'imprescindibile esigenza di avere l'assoluta certezza non solo della loro riferibilità al testatore, già assicurata dall'olografia, ma anche dell'inequivocabile paternità e responsabilità del medesimo che, dopo avere redatto il testamento - anche in tempi diversi - abbia disposto del suo patrimonio senza alcun ripensamento; d'altra parte, nel caso in cui sia accertata la non autenticità della sottoscrizione apposta al testamento, non può trovare applicazione l'art. 590 cod. civ. che, nel consentirne la conferma o l'esecuzione da parte degli eredi, presuppone l'oggettiva esistenza di una disposizione testamentaria che, pur essendo affetta da nullità, sia comunque frutto della volontà del "de cuius".
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. C V - Presidente -
Dott. C V - Consigliere -
Dott. O M - Consigliere -
Dott. G U - Consigliere -
Dott. M V - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
V D elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 48, presso lo studio dell'avvocato F M, che la difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
F E per procura speciale rilasciata a MIANI il 17/2/02 dal console Generale d'Italia rep. n. 39/02, D A S, quale unico erede del sig. A D ATA per procura speciale a margine del controricorso, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA BARBERINI 3, presso lo studio GUTTIERES REMIDDI CORDELLI, difesi dagli avvocati G M, L R, R C, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 1716/01 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 17/05/01;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 10/01/05 dal Consigliere Dott. V M;
udito l'Avvocato F M, difensore della ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
uditi gli Avvocati G M e C R, difensori dei resistenti che ha che hanno chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 28.6.1989 A D A e S D A convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma Diana V chiedendo dichiararsi la nullità per apocrificità del testamento olografo recante la data del 22.7.1988, che si presentava come interamente redatto in stampatello con l'eccezione della sottoscrizione, apparentemente attribuibile a C V D A, e pubblicato per atto notaio Clemente di Roma il 10.1.1989;
gli attori chiedevano quindi dichiararsi che la V non era chiamata all'eredità del suddetto defunto, essendo tali "ex lege" gli attori, fratelli germani del "de cuius" nella quota del 50% ciascuno, e condannarsi la convenuta alla restituzione di tutti i beni caduti in successione.
Costituendosi in giudizio la V contestava la fondatezza delle domande attrici di cui chiedeva il rigetto.
Con sentenza del 28.12.1995 l'adito Tribunale, accertata l'apocrificità del testamento olografo sopra menzionato, accoglieva le domande attrici.
Avverso tale sentenza proponeva impugnazione la V cui resistevano A e S D A;deceduto nel corso del giudizio A D A, si costituiva quale sua erede universale la moglie Esther F.
Con sentenza del 17.5.2001 la Corte di Appello di Roma rigettava il gravame.
La Corte territoriale, premesso che nel testamento olografo la individualità della scrittura si presenta come qualità assolutamente indefettibile in relazione alla funzione probatoria della autografia, rilevava che nella fattispecie le tre Consulenze Tecniche d'Ufficio espletate rendevano evidente l'impossibilità di riferire il testamento olografo a C V D A, date le caratteristiche della grafia utilizzata, priva di individualità e di una sua precisa costanza;Tali conclusioni erano valide anche per la Consulenza svolta nel giudizio di appello, dove gli esperti, pur avendo rilevato l'autenticità della scritturazione a stampatello del testo, avevano poi escluso l'autenticità della firma. Il Giudice di Appello poi escludeva l'applicabilità nella specie dell'art. 590 c.c. sia per la non riferibilità del testamento alla volontà del "de cuius" sia perché gli appellati non avevano posto in essere alcuna esecuzione del testamento in questione, non avendo offerto l'attribuzione di alcuna quota ma solo proposto il bonario componimento della vicenda attraverso l'offerta di alcuni beni. La sentenza impugnata inoltre riteneva infondata la pretesa dell'appellante di volersi avvalere di un altro testamento avente uguale contenuto e pari data rispetto a quello per cui è causa, non essendo risultato provato che si fosse provveduto alla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 620 primo e quinto comma c.c.. La Corte territoriale infine rilevava che, contrariamente all'assunto dell'appellante, ricadeva su quest'ultima l'onere di provare la validità del suddetto testamento olografo, atteso che gli appellati lo avevano disconosciuto e che l'olografo, anche dopo la sua pubblicazione, rimane una scrittura privata.
Per la cassazione di tale sentenza la V ha proposto un ricorso articolato in cinque motivi cui S D A e la F hanno resistito con controricorso;la ricorrente ha successivamente depositato una memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione degli articoli 602 c.c. - 115 e 116 c.p.c. nonché vizio di motivazione, censura la sentenza impugnata per aver affermato che le tre Consulenze Tecniche d'Ufficio espletate rendevano evidente la oggettiva impossibilità di riferire il testamento olografo per cui è causa a C V D A.
La V assume che tale valutazione si pone in contrasto con le conclusioni raggiunte dal Collegio peritale nominato nel secondo grado di giudizio, che si era espresso affermando con assoluta certezza la veridicità e l'autenticità della data e del testo contenuti nella scheda testamentaria in questione e formulando un parere di "probabilità di autografia" per quanto invece riguardava la firma contenuta nella scheda stessa;ne' d'altra parte la sentenza impugnata ha tenuto conto delle articolate argomentazioni del Consulente Tecnico di parte Professor G a sostegno della tesi della sicura autografia di tale firma del testatore. La ricorrente rileva poi che il Giudice d'Appello non ha esposto le ragioni per le quali ha ritenuto plausibile la redazione di proprio pugno di un testamento da parte di un determinato soggetto non seguita da una sua autografa sottoscrizione.
Infine la ricorrente sostiene che la Corte territoriale ha maturato il proprio convincimento senza esaminare gli altri elementi di prova acquisiti al processo.
La censura è infondata.
La sentenza impugnata, premesso in diritto che l'autografia prevista per la validità del testamento olografo deve avere i caratteri della normalità, della abitualità e della individualità, ha escluso nella fattispecie la possibilità di riferire il testamento olografo del 22.7.1988 a C V D A rilevando che nessuno dei Consulenti Tecnici d'Uffico incaricati aveva attribuito, almeno per intero, il testamento in questione al D A per le caratteristiche della grafia utilizzata, priva di individualità, di una sua precisa costanza e contrassegnata da numerose incertezze che impedivano di identificare con la dovuta certezza la reale grafia dell'autore dell'olografo;il Giudice di Appello ha poi aggiunto che anche la consulenza svolta nel secondo grado di giudizio conduceva alle medesime conclusioni, considerato che il Collegio Peritale, pur ritenendo l'autenticità della scritturazione del testo aveva peraltro escluso quella della firma, ovvero dell'elemento che suggella l'assunzione di paternità.
Pertanto la Corte territoriale ha espresso compiutamente le fonti del proprio convincimento ed ha proceduto ad un accertamento di fatto sorretto da motivazione congrua e priva di vizi logici, come tale insindacabile in questa sede.
In particolare il richiamo alle conclusioni raggiunte dalla Consulenza Tecnica d'ufficio espletata nel secondo grado di giudizio nella parte in cui, pur essendo stata ritenuta autentica la scritturazione del testo del testamento olografo, era stata esclusa l'autografia della firma, è particolarmente significativo e decisivo in quanto, ai fini di attribuire autenticità alle disposizioni scritte nella scheda testamentaria, occorre che siano accertate In termini inequivocabili la provenienza della scheda medesima dal testatore e la precisa individuazione di quest'ultimo. A tale ultimo riguardo, anzi, contrariamente all'assunto della ricorrente non è ravvisabile alcuna incongruenza nel configurare la possibilità che un soggetto, dopo aver redatto personalmente una scheda testamentaria, non proceda poi alla relativa sottoscrizione per le ragioni più varie (quali ad esempio un successivo ripensamento), ove si pensi alle finalità del requisito di tale sottoscrizione nel testamento olografo, richiesto dall'art, 602 c.p.c. distintamente dalla autografia delle disposizioni in esso
contenute per l'imprescindibile esigenza di avere l'assoluta certezza non solo della loro riferibilità al testatore, già assicurata dalla olografia, ma anche dalla inequivocabile paternità e responsabilità del medesimo nel disporre del suo patrimonio senza ripensamento alcuno dopo averlo redatto anche in tempi diversi (Cass.