Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/02/2023, n. 05621

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La sentenza analizzata è stata emessa dalla Corte di Cassazione. I ricorrenti, accusati di tentato furto pluriaggravato di carburante, hanno contestato la decisione della Corte d'Appello di Torino, che aveva confermato la loro condanna. Le loro richieste si sono concentrate su presunti vizi di motivazione e violazioni di legge, sostenendo che gli elementi indiziari non fossero sufficienti a dimostrare la loro responsabilità. In particolare, hanno evidenziato contraddizioni nella motivazione riguardo alla mancanza di strumenti per la manomissione dell'oleodotto e alla tempistica del rinvenimento di un serbatoio.

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, argomentando che le doglianze dei ricorrenti si limitavano a ripetere motivi già disattesi in appello, senza fornire una critica argomentata. Inoltre, ha ritenuto che le argomentazioni della Corte d'Appello fossero coerenti e non manifestamente illogiche, evidenziando che la ricostruzione dei fatti proposta dai ricorrenti non fosse in grado di confutare quella dei giudici di merito. Infine, ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e a una somma in favore della parte civile, Eni s.p.a.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/02/2023, n. 05621
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 05621
Data del deposito : 9 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: S A G nato il 04/08/1991 G D nato il 07/10/1997 avverso la sentenza del 02/12/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere F A;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore O M, che ha concluso nel senso del rigetto del ricorso;
udito l'avvocato S F M, del foro di MILANO, in difesa della parte civile ENI s.p.a., che ha concluso nel senso del rigetto del ricorso e della condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese processuali (con deposito di conclusioni e nota spese);
udito l'avvocato M A, del foro di TORINO, in difesa degli imputati S A G e G D che ha concluso nel senso dell'accoglimento del ricorso congiunto.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'appello di Torino, con la pronuncia di cui in epigrafe, ha confermato la condanna di A G S e D G per il reato di tentato furto pluriaggravato di carburante da un oleodotto di proprietà dell'ENI s.p.a., da realizzarsi mediante spillatura, e successivo collocamento in cinque cisterne della capienza di 1.000 litri ciascuna, da eseguirsi all'esito di un foro già praticato sul citato oleodotto idoneo al travaso in ragione dell'applicazione di tubi in ferro, raccordi, puntali e valvole;
fattispecie non consumata in ragione del sopraggiungere in loco delle forze dell'ordine in tempo di notte.

2. Avverso la sentenza di secondo grado gli imputati, tramite il comune difensore, hanno proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo (di seguito enunciato ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc, pen.), con il quale si deducono violazioni di legge oltre che l'omessa motivazione e vizio motivazionale cumulativo, anche in termini di travisamento della prova. Ci si duole, in particolare, della mera apparenza motivazionale supportante l'iter logico-giuridico sotteso al rigetto dei motivi d'appello in quanto, per i ricorrenti, gli stessi elementi indiziari valorizzati dai giudici di merito in ipotesi di c.d. «doppia conforme», complessivamente considerati, non sarebbero univocamente conducenti nel senso della responsabilità degli imputati, pur essendo gli stessi presenti nei luoghi sia il giorno del loro controllo in loco dalle forze dell'ordine sia quello antecedente (cioè il 22 e il 23 febbraio 2016). Sarebbe altresì contraddittoria la motivazione nella parte in cui, da un lato, evidenzierebbe l'assenza di strumentazione nella disponibilità degli imputati all'atto del loro controllo nei pressi dell'oleodotto utile per l'esecuzione del foro e, dall'altro, sosterrebbe che gli arnesi ritrovati nella disponibilità degli stessi fossero funzionali alla manomissione dell'oleodotto e allo spillaggio del carburante. A quanto innanzi si aggiungerebbe il travisamento della prova. I giudici di merito avrebbero argomentato anche dal rinvenimento nella disponibilità degli imputati, insieme ad altro materiale idoneo allo spillaggio, anche di un manometro, avente la funzione di impedire il realizzarsi di uno sbalzo della pressione del flusso del liquido nell'oleodotto durante la sottrazione del carburante che avrebbe attivato il sistema d'allarme, laddove, invece, dal processo
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