Cass. civ., SS.UU., sentenza 09/06/1982, n. 3474

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La deduzione, da parte del convenuto, della propria estraneità alla lite non incide sull'interesse del convenuto medesimo a contestare la giurisdizione del giudice davanti al quale è stato citato, e non gli preclude la facoltà di esperire ricorso per regolamento preventivo, a norma dell'art. 41 cod. proc. civ..*

In tema di prestazioni medico-specialistiche, comprese quelle di diagnostica strumentale e di laboratorio, fornite agli utenti del servizio sanitario da parte di gabinetti, ambulatori e strutture convenzionati, l'art. 3 dell'accordo collettivo nazionale del 22 febbraio 1980, reso esecutivo con d.P.R. 16 maggio 1980, così come l'art. 3 del d.l. 26 novembre 1981 n. 678 (convertito in legge 26 gennaio 1982, n. 12), che ne ha recepito il contenuto ad interpretazione ed integrazione della disciplina fissata dallo art. 25 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 istitutiva del servizio sanitario nazionale, fissando e regolamentando la preventiva autorizzazione dell'unità sanitaria locale, quale presupposto per il ricorso dell'utente ai professionisti e presidi convenzionati, non incidono, in via innovativa, sulle posizioni soggettive degli interessati, rispetto alla disciplina dettata dalla citata legge n. 833 del 1978, atteso che, anche alla stregua di quest'ultima, l'erogazione delle suddette prestazioni viene assegnata all'unità sanitaria locale, preferenzialmente e prioritariamente rispetto alle strutture convenzionate. Pertanto, dovendosi escludere, anche prima dell'indicato decreto del 1981, un diritto soggettivo dell'utente alla libera scelta per le specificate prestazioni specialistiche del professionista convenzionato, e, correlativamente, un diritto di quest'ultimo a fruire di tale libera scelta, deve ritenersi che la domanda, con la quale il professionista medesimo (specialista o titolare di laboratorio) contesti la legittimità del menzionato accordo, nella parte in cui contempla quella autorizzazione preventiva dell'unità sanitaria locale, investe posizioni di interesse legittimo, per il corretto Esercizio da parte della stessa unità locale del potere autorizzatorio, e, come tale, è devoluta alla cognizione del giudice amministrativo.*

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 09/06/1982, n. 3474
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3474
Data del deposito : 9 giugno 1982

Testo completo

In tema di prestazioni medico-specialistiche, comprese quelle di diagnostica strumentale e di laboratorio, fornite agli utenti del servizio sanitario da parte di gabinetti, ambulatori e strutture convenzionati, l'art. 3 dell'accordo collettivo nazionale del 22 febbraio 1980, reso esecutivo con d.P.R. 16 maggio 1980, così come l'art. 3 del d.l. 26 novembre 1981 n. 678 (convertito in legge 26 gennaio 1982, n. 12), che ne ha recepito il contenuto ad interpretazione ed integrazione della disciplina fissata dallo art. 25 della legge 23 dicembre 1978 n. 833
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