Cass. civ., SS.UU., sentenza 14/11/2018, n. 29284

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La controversia relativa alla ripetibilità, a mezzo trattenute da operare mensilmente sulla pensione di un pubblico dipendente, di importi indebitamente percepiti nel corso del rapporto di lavoro, non rientra nella giurisdizione della Corte dei conti, ma appartiene a quella del giudice del rapporto di pubblico impiego, da individuare - per situazioni soggettive relative a fatti materiali o atti successivi al 30 giugno 1998 - nel giudice ordinario. (Nella specie, il dipendente in quiescenza aveva contestato la ripetibilità di miglioramenti economici ricevuti sulla base di un titolo giudiziale esecutivo, poi riformato in appello).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 14/11/2018, n. 29284
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 29284
Data del deposito : 14 novembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

292841 18 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: RIC. CONTRO RENATO RORDORF - Primo Pres.te f.f. - DECISIONI DI GIUDICI SPECIALI VINCENZO MAZZACANE - Presidente Sezione - - Ud. 12/09/2017 - - Presidente Sezione - PU GIOVANNI AOROSO - R.G.N. 14824/2015 - Consigliere - GIUSEPPE BRONZINI Con 29284 Rep. Consigliere - ROSA MARIA DI VIRGILIO - CI. Ar U A - Consigliere - Rel. Consigliere - ANTONIO GRECO FELICE MANNA Consigliere - U B Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 14824-2015 proposto da: M C, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POMPEO MAGNO 2/B, presso lo studio dell'avvocato G P, rappresentato e difeso dall'avvocato O M C; - ricorrente- contro 567 17 RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A., in persona dell'Institore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA C. MONTEVERDI 16, presso lo studio dell'avvocato G C, che la rappresenta e difende; · controricorrente - contro MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; - resistente - avverso la sentenza n. 54/2015 della CORTE DEI CONTI TERZA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO, depositata il 27/01/2015. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/09/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO GRECO; A udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARMELO SGROI, che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'Avvocato Mario Bassaro per delega orale dell'avvocato Giuseppe Consolo. FATTI DI CAUSA Cosimo M impugnò dinanzi alla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, il provvedimento della Direzione provinciale del tesoro del 22 dicembre 1997 con il quale era stata applicata la ritenuta pensionistica mensile di lire 222.894 dal febbraio 1998 al gennaio 2000, per conto dell'ex datore di lavoro Ente Ferrovie dello Stato, ritenuta costituente il rimborso delle somme percepite a seguito del riconoscimento del periodo di servizio militare agli effetti dell'inquadramento economico e dell'anzianità lavorativa ai fini del Ric. 2015 n. 14824 sez. SU - ud. 12-09-2017 -2- trattamento previdenziale, per effetto della sentenza del 1991 del Pretore del lavoro di condanna dell'ex datore di lavoro, sentenza successivamente riformata nel 1993 in accoglimento dell'appello proposto dall'Ente Ferrovie dello Stato di Bari. Il ricorrente lamentava la violazione dell'art. 7, comma 2, della legge n. 412 del 1991, che stabilisce la compensazione del debito con i miglioramenti economici intervenuti nel trattamento di quiescenza, e comunque l'erroneità nel quantum della ritenuta applicata. Le Ferrovie dello Stato spa eccepivano anzitutto il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, trattandosi di controversia concernente un'obbligazione estranea alla spettanza ed alla misura del

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