Cass. pen., sez. VII, ordinanza 02/11/2020, n. 30331
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: B I nato a SAN DANIELE DEL FRIULI il 22/08/1988 avverso la sentenza del 18/03/2019 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere A M;RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO Baricevic Ivan ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in rubrica con cui la Corte d'appello di Venezia ha confermato la condanna inflitta all'imputato dal giudice di primo grado per il reato a lui ascritto, deducendo violazione di legge in relazione ai criteri di cui all'art. 133 cod.pen. nella determinazione della pena irrogata. Il ricorso, proposto dopo l'entrata in vigore dell'art. 1 comma 63 della legge n. 103 del 2017, che ha novellato il testo dell'art. 613 comma 1 cod.proc.pen., risulta sottoscritto dall'imputato personalmente e deve perciò essere dichiarato inammissibile perché proposto da soggetto non legittimato. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 cod.proc.pen. che si ritiene equo determinare in 3.000 euro.