Cass. pen., sez. II, sentenza 27/01/2023, n. 03532
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di M N, n. a Campobello di Licata il 10/6/1962, e dei terzi interessati M G, n. a Desio il 15/6/2004, rapp.to dal primo, M S, n. a Desio il 9/6/1992, M V, n. a Desio il 3/8/1994, M L, n. a Desio il 13/3/1988,
FARRUGGIO
Giuliana, n. a Desio il 12/4/1973, avverso la ordinanza in data 12/04/2022 della Corte di appello di Milano, in funzione della esecuzione, ex art. 666, comma 2, cod. proc. pen., visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere M P;
lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa F Z, che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso. bi
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'impugnata ordinanza, la Corte di appello di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, dichiarava inammissibile l'istanza proposta nell'interesse di N M e dei terzi interessati in epigrafe indicati, con la quale era richiesta al giudice della esecuzione la restituzione dei beni e dei rapporti bancari a lui intestati o, comunque, a lui stesso riconducibili, oggetto della confisca disposta con sentenza della Corte di appello di Milano, divenuta irrevocabile il 30 aprile 2015. A ragione della decisione, la Corte territoriale riteneva che nessun nuovo elemento, suscettibile di positiva valutazione ai fini del dissequestro dell'immobile, fosse stato offerto dal condannato per dimostrare la legittima provenienza della ricchezza mobiliare e immobiliare confiscata. In ogni caso, la Corte ribadiva anche che la confisca -c.d. allargata- disposta, dal giudice della cognizione, ai sensi dell'art. 12 sexies I. 356/1992 (norma oggi astretta alla sistematica codicistica all'art. 240 bis cod. pen., per effetto del principio della riserva di codice di cui all'art. 3 bis cod. pen.), non è suscettibile di revoca in sede di
FARRUGGIO
Giuliana, n. a Desio il 12/4/1973, avverso la ordinanza in data 12/04/2022 della Corte di appello di Milano, in funzione della esecuzione, ex art. 666, comma 2, cod. proc. pen., visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere M P;
lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa F Z, che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso. bi
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'impugnata ordinanza, la Corte di appello di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, dichiarava inammissibile l'istanza proposta nell'interesse di N M e dei terzi interessati in epigrafe indicati, con la quale era richiesta al giudice della esecuzione la restituzione dei beni e dei rapporti bancari a lui intestati o, comunque, a lui stesso riconducibili, oggetto della confisca disposta con sentenza della Corte di appello di Milano, divenuta irrevocabile il 30 aprile 2015. A ragione della decisione, la Corte territoriale riteneva che nessun nuovo elemento, suscettibile di positiva valutazione ai fini del dissequestro dell'immobile, fosse stato offerto dal condannato per dimostrare la legittima provenienza della ricchezza mobiliare e immobiliare confiscata. In ogni caso, la Corte ribadiva anche che la confisca -c.d. allargata- disposta, dal giudice della cognizione, ai sensi dell'art. 12 sexies I. 356/1992 (norma oggi astretta alla sistematica codicistica all'art. 240 bis cod. pen., per effetto del principio della riserva di codice di cui all'art. 3 bis cod. pen.), non è suscettibile di revoca in sede di
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