Cass. pen., sez. I, sentenza 09/02/2022, n. 04555

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 09/02/2022, n. 04555
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 04555
Data del deposito : 9 febbraio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SOLTANI HICHEM - C.U.I. 04YVP9T nato il 02/01/1997 avverso l'ordinanza del 31/05/2021 del TRIBUNALE di IMPERIAudita la relazione svolta dal Consigliere MONICA BONI;
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2.Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l'interessato a mezzo del suo difensore, avv.to P B, il quale lamenta violazione degli artt. 671 e 442 cod. proc. pen. per avere il giudice dell'esecuzione omesso di considerare che i reati, unificati per continuazione, erano stati giudicati in procedimenti celebrati secondo il rito abbreviato e per non avere applicato la diminuente di un terzo di pena prevista dall'art. 442 cod. proc. pen.. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, dr. G R, ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, condividendo i motivi di ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è fondato e va dunque accolto.

1.11 provvedimento impugnato ha risolto positivamente l'incidente di esecuzione proposto e ha unificato per continuazione i reati giudicati: a) con la sentenza del G.i.p. del Tribunale di Imperia del 20 giugno 2016, irrevocabile il 23 marzo 2018, di condanna alla pena di un anno, quattro mesi di reclusione ed euro 4.000,00 di multa;
b)con la sentenza del G.i.p. del Tribunale di Imperia del 7 giugno 2017, irrevocabile il 6 giugno 2018, di condanna alla pena di anni due, mesi otto di reclusione ed euro 6.000,00 di multa;
c) con la sentenza del G.u.p. del Tribunale di Imperia del 6 marzo 2019, parzialmente riformata dalla sentenza della Corte di appello di Genova del del 30 settembre 2019, irrevocabile il 15 novembre 2019, di condanna alla pena di anni due, mesi otto di reclusione ed euro 1.000,00 di multa, rideterminando la pena unica in anni sei di reclusione ed euro 9.000,00 di multa.
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