Cass. civ., sez. II, sentenza 22/01/2018, n. 01527

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 22/01/2018, n. 01527
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 01527
Data del deposito : 22 gennaio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sui ricorsi 4772-2014 e 1071-2015 proposto da: C N, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ATTILIO REGOLO

12-D, presso lo studio dell'avvocato I C, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato L M;

- ricorrente -

contro

C C M, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CAGLIARI

15, presso lo studio dell'avvocato R C (Studio FEDELE), che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato A F;

- controricorrente -

avverso ordinanz della CORTE D'APPELLO di BRESCIA,- -1212_013, Cron.n. òd A 1-1 )e,( ,‘ 3 udita la relazione della causa svolta nella pubblicà77 udienza del 25/10/2017 dal Consigliere R S;
As--1/14/11,1 udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. C M che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
udito l'Avvocato L M, difensore della ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi;
udito l'Avvocato G F R, con delega dell'Avvocato A F difensore del controricorrente, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi.

FATTI DI CAUSA

1. C M C ha convenuto N C innanzi al tri- bunale di Mantova con atto di citazione notificato in data 19.3.2007, con il quale, premesso di essere comproprietario pro indiviso in ragione di 1/3 del fondo rustico "Baghina" in San Be- nedetto Po, dell'estensione di ha. 12.40.51 circa, con fabbricati colonici e rustici, ha chiesto disporsi lo scioglimento della comu- nione sul bene, la cui residua quota di 2/3 del fondo appartiene alla convenuta;
tanto con assegnazione in favore dell'attore dell'intero immobile, ove non fosse stata possibile la divisione in natura.

2. Si è costituita in giudizio N C, la quale ha sostenuto che dalla primavera del 1986 abitasse stabilmente nella casa colonica insistente sul fondo "Baghina", conducendo l'intero fondo con il proprio lavoro manuale e operando in modo esclu- sivo;
che, nel corso degli anni, avesse apportato importanti mi- gliorie, sopportando integralmente le relative spese e ponendo in atto interventi manutentivi e di ristrutturazione inerenti sia ai fabbricati rustici, sia all'abitazione;
che avesse apportato nume- rosi interventi di miglioria ai terreni;
che, dal 1986 all'attualità, avesse posseduto uti dominus l'intero fondo Baghina, esercitan- do sullo stesso una signoria di fatto mai contestata né inibita dall'attore, che si era sempre disinteressato della conservazione e conduzione dell'immobile in questione;
che ella avesse pro- mosso davanti al tribunale di Mantova azione giudiziale nei con- fronti del fratello per accertare l'intervenuto acquisto per usu- capione della quota (1/3) formalmente a lui intestata. Alla stregua di tali considerazioni la convenuta ha chiesto preli- minarmente disporsi la sospensione del giudizio in attesa che venisse definito quello di usucapione e, in via subordinata, lo scioglimento della comunione con attribuzione in suo favore, in caso di non comoda divisibilità, dell'intero immobile, essendo ti- tolare della quota maggiore.

3. Disposta c.t.u., il tribunale di Mantova con sentenza non de- finitiva depositata il 15.11.2011 ha dichiarato il fondo "Baghina" con insistenti fabbricati colonici e rustici comodamente divisibi- le, ha sciolto la comunione tra le parti e approvato il progetto divisionale predisposto dal c.t.u. e, per l'effetto, ha assegnato ai condividenti i beni individuati nella relazione peritale.

4. Con sentenza definitiva depositata il 15.11.2013 il tribunale ha confermato l'assegnazione dei lotti e ha disposto il congua- glio.

5. Avverso la sentenza non definitiva ha proposto appello Nori- na Cenna, chiedendo la revisione del progetto divisionale sotto il profilo delle stime e dei valori attribuiti all'immobile oggetto di divisione, nonché la rinnovazione della c.t.u.

6. Si è costituito in giudizio C M C, eccependo pre- liminarmente che con sentenza del 26.7.2011 il tribunale di Mantova aveva rigettato la domanda di usucapione proposta dalla sorella e contestando integralmente le avverse deduzioni.

7. La corte d'appello di Brescia, con ordinanza ex art. 348 bis cod. proc. civ. del 17.12.2013, ha dichiarato inammissibile l'appello.

8. Avverso la sentenza definitiva del tribunale ha proposto ap- pello N C, deducendo di avere reperito nell'aprile 2014 un contratto da cui risulta la sua qualità di affittuario col- tivatore diretto della quota del fondo di proprietà del fratello ed eccependo l'incompetenza del tribunale, per essere competente la sezione specializzata agraria.
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