Cass. pen., sez. V, sentenza 26/01/2023, n. 03424
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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile RECUPERO CARMELO nato a CATANIA il 17/10/1951 dalla parte civile SQUADRITO FILIPPONERI nato a CASTROREALE il 19/06/1949 nel procedimento a carico di: SQUADRITO DOMENICO nato a CASTROREALE il 24/06/1950 nel procedimento a carico di quest'ultimo avverso la sentenza del 16/05/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;il procedimento si è svolto in forma scritta: lette le conclusioni del PG L B che ha chiesto l'accoglimento del ricorso delle parti civili e l'inammissibilità del ricorso dell'imputato. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 16 maggio 2022, la Corte di appello di Messina, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Barcellona P.G. che aveva ritenuto D S colpevole del delitto di cui all'art. 491, comma 2, cod. pen., - per avere fatto uso, senza concorrere alla sua formazione, del falso testamento attribuito allo zio S S - ne confermava la responsabilità e la pena irrogata, ma estrometteva dal processo le parti civili C R, F S e V S, revocando così le statuizioni civili poste, a loro favore, a carico del prevenuto. 1.1 In risposta ai dedotti motivi di appello, la Corte territoriale osservava quanto segue. Quanto alla pretesa violazione del disposto dell'art. 516 cod. proc. pen. (per essere stato, il prevenuto condannato per l'uso del falso testamento, essendogli stato, in origine, contestato il concorso nella sua formazione), la Corte ricordava che, all'udienza, davanti al Tribunale, del 15 dicembre 2020, il Presidente del collegio aveva, appunto, invitato le parti ad interloquire sulla possibile riqualificazione del fatto contestato ai sensi dell'art. 491, comma 1, cod. pen., il concorso dell'imputato, con altri soggetti rimasti ignoti, nella formazione del falso testamento, nell'ipotesi di cui al secondo comma della norma, l'utilizzo della sceda testamentaria falsa, senza avere concorso alla sua formazione. Su tale prospettazione, il difensore dell'imputato aveva chiesto un rinvio per meglio argomentare. Era stato disposto il richiesto rinvio e, alla successiva udienza del 26 febbraio 2021, il pubblico ministero aveva deciso di contestare, in via alternativa, entrambe le ipotesi sanzionate dall'art. 491 cod. pen.. Sull'ulteriore censura di appello relativo al mancato avviso all'imputato, nella seconda udienza, che, a seguito della integrazione dell'imputazione, avrebbe potuto chiedere un termine a difesa, la Corte distrettuale osservava come, nel caso di specie, si versasse proprio nell'ipotesi di cui all'art. 516 cod. proc. pen. e che la difesa, nulla replicando alla ulteriore contestazione, alternativa, operata dal p.m., avesse mostrato come non intendesse avvalersi di alcuna delle facoltà previste dall'art. 519 del codice di rito. Rilevava poi la Corte come l'omesso avviso circa la possibile richiesta di un termine a difesa configuri un'ipotesi di nullità a regime intermedio, che, intervenuta in presenza della difesa, avrebbe dovuto essere immediatamente, in quella stessa udienza, eccepita. 1.2. Quanto al merito dell'accusa, la Corte distrettuale considerava come lo stesso imputato avesse riferito di avere ricevuto il testamento, falso, dalle mani dello zio (che, invece non l'aveva redatto) ed era pertanto certo che tale ricostruzione del fatto, inequivocabilmente mendace, dimostrasse la piena consapevolezza dell'imputato circa la falsità della scheda. Oltre a ciò, sul piano logico, si rilevava come le disposizioni di ultima volontà contenute nel falso testamento giovassero al solo imputato. 1.3. Quanto all'invocata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., la Corte considerava il fatto non di speciale tenuità posto che era volto a spogliare gli altrimenti legittimi eredi legittimi dell'intero patrimonio del de cuius. 1.4. La Corte territoriale riteneva, infine, revocate le costituzioni di parte civile avendo queste esercitato la medesima azione in sede civile, chiedendo anche a quel giudice che accertasse la falsità della scheda testamentaria e decidesse di conseguenza sul regolamento successorio. 2. Propongono ricorso le parti civili, nelle persone di C R e F S, e l'imputato, tutti a mezzo dei rispettivi difensori. 2.1. L'Avv. C C, per le parti civili, articola due motivi di ricorso. 2.1.1. Con entrambi i motivi deduce la violazione di legge ed il difetto di motivazione in ordine alla presunta revoca della costituzione di parte civile ai sensi dell'art. 82, comma 2, cod. proc. pen. ed alla disposta estromissione dal processo delle stesse. La Corte territoriale aveva erroneamente ritenuto che l'azione proposta dalle parti civili ricorrenti in sede civile - di accertamento negativo dell'autenticità del testamento - comportasse la revoca della loro costituzione di parte civile, reiterando le richieste già avanzate in sede penale. Al contrario, invece, con la costituzione nel processo penale, le parti civili si erano limitate a chiedere il risarcimento del danno cagionato dal delitto per cui era processo, la formazione del falso tentamento. Diversamente, in sede civile, seppure muovendo dal medesimo presupposto della falsità del testamento, si era adito il giudice affinchè approntasse le tutele prodromiche all'apertura della successione legittima e la dichiarasse aperta. Peraltro, si osservava che anche l'esito processuale nei due giudizi avrebbe potuto divergere, smentendo pertanto l'ipotizzata sovrappcnibilità dei giudizi, posto che, nel processo penale, si doveva accertare la consapevolezza del prevenuto circa la falsità dell'atto (consapevolezza che l'imputato negava, pur non contestando la materialità della contraffazione) mentre nel giudizio civile, esclusa comunque l'autenticità del testamento, si sarebbe, di conseguenza, dichiarata aperta la successione legittima.
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