Cass. civ., sez. I, sentenza 12/07/1976, n. 2659
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Ai sensi dell'art 66 legge 30 aprile 1969 n 153 gli accessori dei crediti per le retribuzioni dovute sotto qualsiasi Forma ai prestatori di lavoro subordinato vanno collocati, come i crediti, al primo posto dell'ordine di graduazione di cui all'art 2778 cod civ, mentre gli accessori dei crediti per contributi assistenziali e previdenziali, limitatamente al cinquanta per cento, vanno collocati al quinto posto. ( Conf 3626/74, mass n 372146).*
Sul provvedimento
Testo completo
Ai sensi dell'art 66 legge 30 aprile 1969 n 153 gli accessori dei crediti per le retribuzioni dovute sotto qualsiasi Forma ai prestatori di lavoro subordinato vanno collocati, come i crediti, al primo posto dell'ordine di graduazione di cui all'art 2778 cod civ, mentre gli accessori dei crediti per contributi assistenziali e previdenziali, limitatamente al cinquanta per cento, vanno collocati al quinto posto. ( Conf 3626/74, mass n 372146).*