Cass. pen., sez. II, sentenza 21/03/2023, n. 11988
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Testo completo
ato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: GIACCHETTO CARMELO MARCO nato a PALERMO il 08/06/1993 ARGENTO CONCETTA nata a BAGHERIA il 26/05/1963 GIACCHETTO FAUSTINO nato a CANICATTI' il 30/11/1963 avverso il decreto del 18/02/2022 della CORTE DI APPELLO DI PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D'AGOSTINI;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale G D L, che ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi;
lette le conclusioni degli avvocati G D B (per C M G), I G (per C A) F D e F B (per F G), che hanno chiesto l'accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto del 18 febbraio 2022, depositato il 2 maggio 2022, la Corte di appello di Palermo confermava in larga parte il decreto in data 21 giugno 2018 con il quale il Tribunale di Palermo aveva disposto nei confronti di F G, ritenuto socialmente pericoloso a far data dall'anno 2007, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale per la durata di tre anni nonché la misura patrimoniale della confisca di un appartamento, di denaro (giacente in parte sui conti correnti intestati a C M G e a C A, rispettivamente figlio e moglie del proposto) nonché del capitale sociale e del complesso dei beni aziendali di tre società. In parziale riforma del decreto emesso dal primo giudice, la Corte di appello disponeva soltanto la restituzione della somma di 16.000 euro a C M G e a C A.
2. Hanno proposto ricorso, a mezzo dei rispettivi difensori, F G e, quali terzi interessati, C M G e C A, chiedendo l'annullamento del decreto, sulla base dei motivi qui enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Con un motivo comune ai tre ricorsi, ripreso poi nelle memorie di replica alla requisitoria del Procuratore generale, le difese hanno dedotto la sopravvenuta inefficacia del decreto di confisca perché la Corte di appello si è pronunciata oltre il termine previsto dall'art. 27, comma 6, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Le difese hanno poi articolato altri motivi inerenti alla ritenuta illegittimità della confisca dell'appartamento e - quanto ai ricorsi presentati nell'interesse del proposto e della moglie - di vari beni mobili.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi vanno accolti, avuto riguardo alla fondatezza della preliminare eccezione difensiva circa la sopravvenuta inefficacia del provvedimento di confisca, ai sensi dell'art. 27, comma 6, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, secondo il quale «[i]n caso di appello, il provvedimento di confisca perde efficacia se la corte d'appello non si pronuncia entro un anno e sei mesi dal deposito del ricorso. Si applica l'articolo 24, comma 2».
2. Il testo dell'articolo 24, comma 2, del decreto applicabile nel caso di specie è quello vigente anteriormente alle modifiche apportate dalla legge della legge 17 ottobre 2017, n. 11, in forza della norma transitoria di cui all'art. 36 della stessa legge, secondo la quale - per quanto qui rileva - la modifica all'art. 24, comma 2, «per la parte in cui prevede un termine più breve per la pronuncia della confisca senza che si determini l'inefficacia del sequestro», non si applica ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore della stessa legge, era già stata formulata - come nel caso di cui si tratta - la proposta di applicazione della misura di prevenzione (il nuovo testo di detta disposizione ha ridotto le proroghe di sei mesi da due a una e ha fissato un termine massimo di novanta giorni per la sospensione dovuta alla necessità di procedere all'espletamento di accertamenti peritali). Detto testo prevedeva che «[i]l provvedimento di sequestro perde efficacia se il tribunale non deposita il decreto che pronuncia la confisca entro un anno e sei mesi dalla data di immissione in possesso dei beni da parte dell'amministratore giudiziario. Nel caso di indagini complesse o compendi patrimoniali rilevanti, tale termine può essere prorogato con
udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D'AGOSTINI;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale G D L, che ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi;
lette le conclusioni degli avvocati G D B (per C M G), I G (per C A) F D e F B (per F G), che hanno chiesto l'accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto del 18 febbraio 2022, depositato il 2 maggio 2022, la Corte di appello di Palermo confermava in larga parte il decreto in data 21 giugno 2018 con il quale il Tribunale di Palermo aveva disposto nei confronti di F G, ritenuto socialmente pericoloso a far data dall'anno 2007, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale per la durata di tre anni nonché la misura patrimoniale della confisca di un appartamento, di denaro (giacente in parte sui conti correnti intestati a C M G e a C A, rispettivamente figlio e moglie del proposto) nonché del capitale sociale e del complesso dei beni aziendali di tre società. In parziale riforma del decreto emesso dal primo giudice, la Corte di appello disponeva soltanto la restituzione della somma di 16.000 euro a C M G e a C A.
2. Hanno proposto ricorso, a mezzo dei rispettivi difensori, F G e, quali terzi interessati, C M G e C A, chiedendo l'annullamento del decreto, sulla base dei motivi qui enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Con un motivo comune ai tre ricorsi, ripreso poi nelle memorie di replica alla requisitoria del Procuratore generale, le difese hanno dedotto la sopravvenuta inefficacia del decreto di confisca perché la Corte di appello si è pronunciata oltre il termine previsto dall'art. 27, comma 6, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Le difese hanno poi articolato altri motivi inerenti alla ritenuta illegittimità della confisca dell'appartamento e - quanto ai ricorsi presentati nell'interesse del proposto e della moglie - di vari beni mobili.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi vanno accolti, avuto riguardo alla fondatezza della preliminare eccezione difensiva circa la sopravvenuta inefficacia del provvedimento di confisca, ai sensi dell'art. 27, comma 6, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, secondo il quale «[i]n caso di appello, il provvedimento di confisca perde efficacia se la corte d'appello non si pronuncia entro un anno e sei mesi dal deposito del ricorso. Si applica l'articolo 24, comma 2».
2. Il testo dell'articolo 24, comma 2, del decreto applicabile nel caso di specie è quello vigente anteriormente alle modifiche apportate dalla legge della legge 17 ottobre 2017, n. 11, in forza della norma transitoria di cui all'art. 36 della stessa legge, secondo la quale - per quanto qui rileva - la modifica all'art. 24, comma 2, «per la parte in cui prevede un termine più breve per la pronuncia della confisca senza che si determini l'inefficacia del sequestro», non si applica ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore della stessa legge, era già stata formulata - come nel caso di cui si tratta - la proposta di applicazione della misura di prevenzione (il nuovo testo di detta disposizione ha ridotto le proroghe di sei mesi da due a una e ha fissato un termine massimo di novanta giorni per la sospensione dovuta alla necessità di procedere all'espletamento di accertamenti peritali). Detto testo prevedeva che «[i]l provvedimento di sequestro perde efficacia se il tribunale non deposita il decreto che pronuncia la confisca entro un anno e sei mesi dalla data di immissione in possesso dei beni da parte dell'amministratore giudiziario. Nel caso di indagini complesse o compendi patrimoniali rilevanti, tale termine può essere prorogato con
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