Cass. civ., SS.UU., sentenza 07/07/2023, n. 19260

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I provvedimenti disciplinari dei Consigli distrettuali di disciplina devono essere sottoscritti dal presidente del collegio e non dal relatore.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 07/07/2023, n. 19260
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19260
Data del deposito : 7 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Numero registro generale 1590/2023 Numero sezionale 114/2023 Numero di raccolta generale 19260/2023 Data pubblicazione 07/07/2023 R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: DISCIPLINARE ANGELO SPIRITO - Primo Presidente f.f. - AVVOCATI FELICE MNA - Presidente di Sezione - Ud. 07/03/2023 - DANILO SESTINI - Consigliere - PU GIACOMO MARIA STALLA - Consigliere - R.G.N. 1590/2023 MARGHERITA MARIA LEONE - Consigliere - Rep. MAURO DI MARZIO - Rel. Consigliere - ALBERTO GIUSTI - Consigliere - LINA RUBINO - Consigliere - FRANCESCO TERRUSI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 1590-2023 proposto da: Numero registro generale 1590/2023 Numero sezionale 114/2023 IN NA, rappresentata e difesa dagli avvocati MAURO Numero di raccolta generale 19260/2023 VAGLIO e CARLO ARNULFO;
Data pubblicazione 07/07/2023

- ricorrente -

contro

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FERRARA, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

- intimati -

avverso la sentenza n. 259/2022 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, depositata il 20/12/2022. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/03/2023 dal Consigliere MAURO DI MARZIO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale MAURO VITIELLO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi gli avvocati Carlo Arnulfo e Mauro Vaglio.

FATTI DI CAUSA

1. ― OS AN, avvocato ferrarese, ricorre per un mezzo, nei confronti del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Ferrara, contro la sentenza con cui il Consiglio Nazionale Forense ha respinto la sua impugnazione avverso la decisione n. 86 del 2018 del Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense del distretto della Corte d'Appello di GN, decisione che l'aveva ritenuta responsabile degli addebiti di cui ai capi di incolpazione e le aveva inflitto la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per la durata di mesi 6. 2. ― Per quanto rileva la sentenza impugnata ha così motivato: «Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta che l'impugnata decisione del CDD di GN (Sezione 7), firmata dal 2 di 9 Numero registro generale 1590/2023 Numero sezionale 114/2023 Numero di raccolta generale 19260/2023 Presidente e dal Segretario, difetta della sottoscrizione Data pubblicazione 07/07/2023 dell'estensore designato, benché nominato espressamente nel dispositivo (“La motivazione sarà depositata nel termine di sessanta giorni, estensore designato il Consigliere Avv. Stefano PIVA”). Il che, al di là della violazione formale, impedirebbe di riferire il provvedimento al designato estensore (o ad altro eventualmente nominato in sua sostituzione) e provocherebbe, secondo la ricorrente, la nullità della decisione impugnata. La censura è infondata. In conformità a quanto dispone in via generale l'art. 44 r.d. 22.1.1934 n. 37 (concernente tutte le deliberazioni del COA), l'art. 51 dello stesso r.d., con specifico riferimento alle deliberazioni in materia disciplinare, stabilisce che le decisioni devono essere sottoscritte dal Presidente e dal Segretario, e non (anche) dal relatore/estensore (per inciso, identicamente stabilisce l'art. 64 del citato decreto, a proposito delle decisioni del CNF, articolo espressamente richiamato dagli artt. 34, comma 1;
35, comma 1 lett. c;
36, comma 1;
37, comma 1, l. 31.12.2012 n. 247). Tale regola ha da valere, in assenza di disposizioni in senso difforme, anche per le decisioni del CDD, sostituito al COA come organo dotato della potestà disciplinare sugli avvocati (art. 50 e ss. l. n. 247/2012), ma esercitante - come in precedenza il COA - attività avente pacificamente natura amministrativa (cfr. anche art. 10, comma 3, Reg. CNF n. 2/2014) e non giurisdizionale. Sicché, al pari di ogni provvedimento amministrativo, è sufficiente la sottoscrizione del soggetto emanante, nella fattispecie del Presidente e del Segretario dell'organo collegiale che ha pronunciato la decisione. In ogni caso, la sottoscrizione della decisione (rectius, della motivazione, dacché del dispositivo viene data immediata lettura al termine della seduta dibattimentale ai sensi degli artt. 59 lett. l della l. n. 247/2012 e 26 Reg. CNF n. 2/2014) da parte del Presidente e del Segretario garantiscono la riconducibilità della motivazione all'Organo decidente (e per esso 3 di 9 Numero registro generale 1590/2023 Numero sezionale 114/2023 Numero di raccolta generale 19260/2023 alla Sezione designata) e la conformità della stessa a quanto Data pubblicazione 07/07/2023 deliberato dopo la discussione dibattimentale. Va altresì rimarcato che il dedotto vizio (formale) attinente alla sottoscrizione della motivazione non potrebbe

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