Cass. civ., sez. V trib., sentenza 01/07/2024, n. 17973

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In tema di benefici fiscali ex art. 6, comma 4 bis, del d.l. n. 185 del 2008, conv. con modif. dalla l. n. 2 del 2009, per i soggetti residenti in Molise e Puglia colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002, la particolare deroga contenuta nella determinazione del direttore dell'Ader dell'11 marzo 2009, diretta a consentire la presentazione in via eccezionale delle dichiarazioni fiscali, scadenti nel periodo di sospensione dal 31 ottobre 2002 al 30 giugno 2008, entro la data del 16 giugno 2009, non in via telematica, bensì utilizzando i modelli di dichiarazione annessi ai rispettivi provvedimenti di approvazione del Direttore dell'Ader, pubblicati in G. U., non è applicabile agli adempimenti scaduti in data successiva al periodo di sospensione.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 01/07/2024, n. 17973
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17973
Data del deposito : 1 luglio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Numero registro generale 27068/2018 Numero sezionale 335/2024 Numero di raccolta generale 17973/2024 Data pubblicazione 01/07/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Oggetto: presentazione dichiarazione – sisma Mo- Composta da lise e Puglia – principio di diritto Biagio Virgilio - Presidente - Enrico Manzon - Consigliere - R.G.N. 27068/2018 Tania Hmeljak - Consigliere - Cron. Francesco Federici - Consigliere - PU - 13/3/2024 Pierpaolo Gori - Consigliere Rel. - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 27068/2018 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12;
– ricorrente –

contro

IE EL Numero registro generale 27068/2018 Numero sezionale 335/2024 Numero di raccolta generale 17973/2024 Data pubblicazione 01/07/2024 – intimata – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Molise n.60/2/2018 depositata il 14 febbraio 2018, e non notificata. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 13 marzo 2024 dal consigliere Pierpaolo Gori. Udita per l'Avvocatura dello Stato l'Avv. Mattia Cherubini. Udite le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Pro- curatore Generale dott. Tommaso Basile, nel senso dell'accoglimento del ricorso.

Fatti di causa

1. Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Molise ve- niva parzialmente accolto l'appello proposto da IE NE av- verso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Campo- basso n. 172/3/13 la quale aveva rigettato il ricorso introduttivo della contribuente, avente ad oggetto la cartella di pagamento n. 02720120031213 emessa per IVA 2008 e 2007. 2. L'Agenzia delle Entrate, in sede di controllo automatizzato di cui all'art. 54 bis del d.P.R n. 633/1972, ha disconosciuto il credito IVA maturato nell'anno 2007 e riportato dalla contribuente nella dichiara- zione relativa all'anno di imposta successivo, ritenendo omesse sia la dichiarazione relativa all'anno 2007 presentata irritualmente in quanto in forma cartacea e non telematicamente, sia la dichiarazione relativa all'anno 2008 presentata in data 4/10/2010 tardivamente.

3. A differenza del giudice di prime cure, il giudice d'appello, disattese le questioni preliminari, accoglieva la prospettazione della contribuente per due ragioni. In primo luogo, alla luce della disciplina speciale di cui godeva la ricorrente, in conseguenza dell'evento sismico del Molise del 31/12/2002 di cui ai commi 4 bis e 4 ter dell'art. 6 del d.l. n. 185/2008, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 2/2009. In secondo luogo, in Numero registro generale 27068/2018 Numero sezionale 335/2024 Numero di raccolta generale 17973/2024 Data pubblicazione 01/07/2024 quanto riteneva che la cartella di pagamento potesse essere emessa all'esito della procedura automatizzata di cui all'art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del d.P.R. n. 633/1972 solo nel caso di controllo meramente cartolare della dichiarazione, escluso nel caso in esame per la complessità e difficoltà di "lettura" del rapporto tributario, data, per un verso, dalla spettanza del credito d'imposta esposto dal contri- buente nelle dichiarazioni e, dall'altra, dalla riscontrata omessa pre- sentazione delle stesse.

4. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate, per due motivi, mentre la contribuente è rimasta inti- mata. Ragioni della decisione 5. Con il primo motivo di ricorso, senza specificazione del paradigma pertinente all'art.360 primo comma cod. proc. civ. comunque indivi- duabile nel n.3, viene dedotta la violazione degli artt. 54 bis e 19 del d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione all'art. 360 comma 1 cod. proc. civ., per non aver la CTR tenuto conto del fatto che l'Amministrazione finanziaria può legittimamente disconoscere il credito IVA in contesta- zione senza necessità di emettere un previo apposito avviso di accer- tamento.

6. Il motivo è fondato.

6.1. Questa Corte ha più volte affermato (Cass. Sez. 6 - 5, Ordi- nanza n. 39331 del 10/12/2021, conforme a Cass. Sez. 6 - 5, Ordi- nanza n. 4360 del 20/02/2017) che, in tema di controlli delle dichiara- zioni tributarie, l'attività dell'Ufficio accertatore, correlata alla conte- stazione di detrazioni e crediti indicati dal contribuente, qualora nasca da una verifica di dati indicati da quest'ultimo e dalle incongruenze dagli stessi risultanti, non implica valutazioni, sicché è legittima l'iscri- zione a ruolo della maggiore imposta ai sensi degli artt. 36-bis del Numero registro generale 27068/2018 Numero sezionale 335/2024 Numero di raccolta generale 17973/2024 Data pubblicazione 01/07/2024 d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, non essendo necessario un previo avviso di recupero.

6.2. Inoltre, è stato affermato dalle Sezioni Unite con sen- tenza n. 17758 dell'8/09/2016 che, in caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA, è consentita l'iscrizione a ruolo dell'im- posta detratta e la consequenziale emissione di cartella di pagamento. Infatti, il fisco può operare, con procedure automatizzate, un controllo formale che non tocchi la posizione sostanziale della parte contribuente e sia scevro da profili valutativi e/o estimativi nonché da atti di inda- gine diversi dal

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