Cass. civ., sez. III, ordinanza 26/06/2018, n. 16819

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, ordinanza 26/06/2018, n. 16819
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16819
Data del deposito : 26 giugno 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 4605-2016 proposto da: MIGLIARI IVANA, MUGELL1 SIMONA, elettivamente domiciliate in ROMA, PIAllA DI

SPAGNA

35, presso lo studio dell'avvocato G F B, che le rappresenta e difende unitamente agli avvocati GOFFREDO MARIA BARBANTINI, FABIO DI BELLO giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrenti -

2018 contro 1110 AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA CAREGGI in persona del Legale rappresentante e Direttore Generale, Dott.ssa M C, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

MONTE ZEBIO

28, presso lo studio dell'avvocato G C, rappresentata e difesa dall'avvocato P P giusta procura in calce al controricorso;

- controricorrente -

nonchè

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA ;
- intimata - avverso la sentenza n. 80/2015 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 19/01/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/04/2018 dal Consigliere Dott. MARCO DELL'UTRI;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. CORRADO MISTRI che ha concluso chiedendo, in via principale, per la declaratoria di inammissibilità del gravame;
in subordine, nel merito, per il solo accoglimento del quarto motivo di doglianza, in esso assorbito il quinto, con rigetto dei primi tre motivi di ricorso;Rilevato che, con sentenza resa in data 19/1/2015, la Corte d'appello di Firenze, per quel che ancora rileva in questa sede, in par- ziale accoglimento dell'appello proposto da Ivana Migliari e Simona Mugelli, e in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dispo- sto l'integrale compensazione delle spese di lite riferite alla domanda proposta dalla Migliari e dalla Mugelli nei confronti dell'Azienda Ospe- daliero-Universitaria di Careggi e di Elisabetta Baronti, pur disatten- dendo nel merito detta domanda (ritualmente avanzata con interven- to autonomo, nel corso del giudizio di primo grado) per la condanna delle controparti al risarcimento del danno subito in conseguenza del- la compromissione del rapporto parentale derivata dall'inesatta ese- cuzione delle prestazioni sanitarie rese dalla struttura ospedaliera e dalla Baronti in favore di Leonello Mugelli, rispettivamente, marito e padre delle istanti;
che, a sostegno della decisione assunta, la corte territoriale, pur ritenendo ammissibile l'intervento proposto dalla Migliari e dalla Mu- gelli nel corso del giudizio di primo grado (in dissenso rispetto alla decisione del primo giudice), ha evidenziato come la domanda dalle stesse proposta fosse priva di fondamento, non avendo la Migliari e la Mugelli fornito alcuna adeguata dimostrazione del danno sofferto, te- nuto conto della mancata prova del ricorso di una "normale e pacifica convivenza" tra le parti, separate da lungo tempo, con la conseguen- te sostanziale interruzione di ogni stabile relazione, tanto materiale quanto affettiva;
che, avverso la sentenza d'appello, Ivana Migliari e Simona Mu- gelli propongono ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi d'impugnazione, illustrati da successiva memoria;
che
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