Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/12/2019, n. 34544

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In tema di bando per la selezione di personale dell'Ama S.p.A., le limitazioni di spesa in tema di reclutamento del personale non sono applicabili quando, a seguito dell'accertamento di irregolarità commesse in sede di procedura selettiva, l'accertamento e la costituzione del rapporto di lavoro siano avvenuti in via giudiziaria, con il ripristino di una situazione di legalità che tale doveva essere "ab initio", per sottrarsi ad un obbligo di assunzione già sussistente nell'ipotesi di corretto adempimento delle regole del bando.

Il bando di concorso per l'assunzione di lavoratori, ove contenga gli elementi del contratto alla cui conclusione è diretto, in quanto preordinato alla stipulazione di contratti di lavoro che esigono il consenso delle controparti, costituisce un'offerta al pubblico, ai sensi dell'art.1336 c.c., di cui è inammissibile l'integrazione o modifica in epoca successiva all'inizio del percorso di selezione, determinandosi, in caso contrario, un'alterazione della disciplina prevista per lo svolgimento della procedura. (Nella specie, il candidato, che aveva partecipato con successo ad una procedura selettiva, collocandosi in posizione utile in graduatoria ai fini dell'assunzione, era stato ritenuto non idoneo all'esito di un colloquio psicologico non previsto nel bando).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/12/2019, n. 34544
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 34544
Data del deposito : 27 dicembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

27 DIC 2019 I T IT IR D E T N E S E 34344/19 AULA'B' E T N E S REPUBBLICA ITALIANA Oggetto E Partecipata IN NOME DEL POPOLO ITALIANO pubblica LA CORTE SUPREMA DI procedura di CASSAZIONE reclutamento e SEZIONE LAVORO selezione integrazione Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: con colloquio motivazionale costituzione Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO Presidente del rapporto Dott. A TCE Consigliere R. G. N. 28494/2014 Dott. A D PO Consigliere Cron. 34544 Rel. Consigliere Dott. C MTA Rep. Dott. F SA Consigliere Ud. 15/10/2019 ha pronunciato la seguente PU SENTENZA sul ricorso 28494-2014 proposto da: - AZIENDA MUNICIPALE AMBIENTE, AMA S.P.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 201 presso lo STUDIO PIACCI DE VIVO PETRACCA, rappresentata e difesa dall'avvocato NICOLA 2019 PETRACCA;
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- ricorrente -

contro

C A, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALBALONGA 13, presso lo studio dell'avvocato SERGIO MASSIMO MANCUSI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALBERTO CARLUCCIO;

- controricorrente -

avversO la sentenza n. 3313/2014 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 23/05/2014 R.G.N. 4862/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/10/2019 dal Consigliere Dott. C MTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ALESSANDRO CIMMINO che ha concluso per accoglimento del secondo motivo;
udito l'Avvocato NICOLA PETRACCA;
udito l'Avvocato A C. R. Gen. N. 28494/2014 FATTI DI CAUSA 1. Con ricorso al Tribunale di Roma Andrea C chiedeva che fosse dichiarato il suo diritto all'assunzione alle dipendenze di AMA S.p.A. come operatore ecologico di livello 2 B c.c.n.l. Federambiente, con contratto part time verticale/misto di 18 ore settimanali, con decorrenza dall'1/10/2009, con conseguente condanna della società al pagamento di tutte le retribuzioni maturate da detta data.

1.1. A fondamento della pretesa il ricorrente allegava: - di avere presentato domanda per la procedura avviata dalla Provincia di Roma per la selezione di 648 candidati per la partecipazione al corso di formazione per operatori ecologici con esame finale finalizzato all'assunzione da parte di AMA S.p.A. dei 324 migliori candidati;
di avere superato positivamente tutte le prove e di essersi collocato - utilmente in graduatoria;
- di essere stato, quindi, illegittimamente sottoposto ad una ulteriore prova attitudinale ('colloquio psicologico') risultando, all'esito, non idoneo.

1.2. Assumeva l'illegittimità di tale prova attitudinale, per non essere stata la stessa prevista nel bando di selezione originario e, dunque, per essere stata disposta in violazione degli obblighi di correttezza e buona fede, ex art. 1175 e 1375 cod. civ.. 2. Il Tribunale accoglieva la domanda dichiarando costituito tra le parti tra le parti un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e condannando AMA S.p.A. al pagamento in favore del ricorrente di tutte le retribuzioni maturate dall'1/10/2009. Я 3. La decisione era confermata dalla Corte d'appello di Roma.

3.1. Riteneva la Corte territoriale l'illegittimità della sottoposizione del ricorrente ad una ulteriore prova attitudinale non prevista dal bando.

3.2. Considerava, pertanto, che il risultato utile ai fini dell'assunzione dovesse essere quello di cui alla graduatoria formata dal Consorzio Elis così come previsto dal bando.

3.3. Rilevava che in base a tale graduatoria il C fosse collocato in posizione utile ai fini dell'assunzione.

3.4. Riteneva che l'ammissibilità di una pronuncia costitutiva si fondasse sulla specifica predeterminazione in sede di bando delle condizioni negoziali del contratto di lavoro (natura, decorrenza, inquadramento, disciplina applicabile, retribuzione). 3 R. Gen. N. 28494/2014 3.5. Evidenziava che nessuna circostanza fosse stata allegata in riferimento all'aliunde perceptum.

4. Avverso tale sentenza AMA S.p.A. ha proposto ricorso con due motivi.

5. Andrea C ha resistito con controricorso.

6. Entrambe le parti hanno depositato memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia falsa applicazione degli artt. 1336 cod. civ., 115 cod. proc. civ. e 116 cod. proc. civ.. Censura la sentenza impugnata per aver respinto il gravame sulla base di una lacunosa e contraddittoria motivazione' che non avrebbe tenuto conto di 'altri atti e documenti' che costituivano, insieme all'avviso originario, la lex specialis, e così del documento denominato 'Esame selettivo Operatori ecologici - regolamento d'esame', del documento denominato 'Il processo d'esame', della lettera di 'Convocazione per la partecipazione all'esame selettivo finale', né tenuto conto della firma per accettazione di regolamento effettuata dal candidato in data 22 settembre 2009 oltre che delle delibere AMA 150 e 160 del 2009. 2. Il motivo è infondato.

2.1. La ricorrente denuncia la violazione di norme di diritto ma non formula le censure così come richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte, trascurando di considerare che il vizio ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., va dedotto, a pena di inammissibilità, non solo con l'elencazione delle norme di diritto asseritamente violate ma anche mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, così da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni, non risultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazionė (v. Cass. 12 gennaio 2016, n. 287;
Cass. 15 gennaio 2015, n. 635;
Cass. 1° dicembre 2014, n. 25419;
Cass. 26 giugno 2013, n. 16038). Nella specie, il motivo, nonostante la veste formale della denuncia di violazione e falsa applicazione di legge, nella sostanza censura quelli che sono stati accertamenti in fatto della Corte territoriale concernenti l'individuazione dell'atto (avviso dell'11/6/2009, prot. n. 363982 della Provincia di Roma di pubblicazione di una 'selezione corso di formazione con esame finalizzato 4 R. Gen. N. 28494/2014 all'assunzione') che fissava tutti i requisiti di partecipazione alla selezione ed indicava le tappe fino all'assunzione finale.

2.2. Si aggiunga che la dedotta violazione dell'art. 115 cod. proc. civ. non è ravvisabile nella mera circostanza che il giudice di merito abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, ma soltanto nel caso in cui il giudice abbia giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (v. ex aliis Cass., Sez. Un., 5 agosto 2016, n. 16598;
Cass. 10 giugno 2016, n. 11892) e che la violazione dell'art. 116 cod. proc. civ. è configurabile solo allorché il giudice apprezzi liberamente una prova legale, oppure si ritenga vincolato da una prova liberamente apprezzabile (Cass., Sez. Un., n. 11892/2016 cit.;
Cass. 19 giugno 2014, n. 13960;
Cass. 20 dicembre 2007, n. 26965), situazioni queste non sussistenti nel caso in esame.

2.3. La Corte di appello ha dato

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