Cass. civ., sez. I, sentenza 14/06/2018, n. 15627
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15627-18 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Opposizione al ANTONIO DIDONE Presidente passivo-documenti specifica indicazione CARLO DE CHIARA Consigliere acquisizione Consigliere Rel. FRANCESCO TERRUSI - Consigliere ALBERTO PAZZI Ud. 10/04/2018 PU Cron. 15622 Consigliere GIUSEPPE FICHERA R.G.N. 14350/2014 SENTENZA sul ricorso 14350/2014 proposto da: MO GA, AL EN, AL SS, AL TE ON, tutti nella qualità di eredi di AL TE, elettivamente domiciliati in Roma, Viale dell'Università n.11, presso lo studio dell'avvocato Fabbri Francesco, che li rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
-ricorrenti - contro 91 2018 -IA Linee Aeree Italiane s.p.a. in Amministrazione Straordinaria, in persona dei Commissari Straordinari pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Mazzini n.27, presso lo studio dell'avvocato Mainetti Francesco, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;
-controricorrente - avverso il decreto n. 194/2014 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 05/05/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/04/2018 dal cons. TERRUSI FRANCESCO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale ZENO IMMACOLATA che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito, per i ricorrenti, l'Avvocato Angela Stani, con delega orale avv. Fabbri, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito, per la controricorrente, l'Avvocato Francesco Mainetti che ha chiesto il rigetto.
Fatti di causa
Il tribunale di Roma, con decreto del 22-4-2014, rigettava l'opposizione ex art. 98 legge fall. proposta da GA MO e da EN, SS e TE ON AL, nella loro qualità di eredi di TE AL, tesa a ottenere l'ammissione allo stato passivo di IA Linee Aeree Italiane s.p.a., in amministrazione straordinaria, di crediti del de cuius relativi alla costituzione di una rendita vitalizia e a differenze per ricalcolo della pensione. 2 Il tribunale riteneva difettare la prova dei crediti controversi in quanto gli eredi AL non avevano prodotto il fascicolo di parte della fase di verifica, contenente i documenti allegati alla domanda di ammissione, dei quali era stata inammissibilmente domandata l'acquisizione ai sensi dell'art. 210 cod. proc. civ.;
parimenti dichiarava inammissibile il giuramento decisorio deferito dagli opponenti alla controparte solo in sede di comparsa conclusionale. Avverso il decreto gli eredi AL hanno proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui l'intimata ha resistito con