Cass. pen., sez. I, sentenza 28/04/2023, n. 17897

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 28/04/2023, n. 17897
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17897
Data del deposito : 28 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: KAPA3 ARTAN nato il 27/04/1971 avverso l'ordinanza del 28/09/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere V S;
lette le conclusioni del PG, SILVIA SALVADORI, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe, resa il 28 settembre 2022, la Corte di appello di Brescia, in funzione di giudice dell'esecuzione, adita in sede di opposizione (così qualificato il pregresso ricorso per cassazione) avverso il provvedimento negativo emesso dallo stesso giudice il 4 gennaio 2020, ha rigettato l'opposizione volta all'accoglimento dell'istanza formulata da A K di revoca del sequestro preventivo e della confisca dei beni immobili di proprietà della Amica Sr., ablati in forza di provvedimenti emessi ai sensi dell'art. 322-ter cod. pen., in relazione all'art. 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nei confronti di M A, amministratore della società e detentore del 67% delle quote del capitale sociale, nell'ambito del processo conclusosi con statuizioni irrevocabili. Il giudice dell'esecuzione ha osservato che: premessa la definitività della confisca, all'esito del sequestro attuato con trascrizione del 25 giugno 2013, era da rilevare che alcuni dei beni oggetto di tale confisca risultavano essere stati poi trasferiti a K, nell'ambito della procedura esecutiva iniziata con pignoramento trascritto il 16.03.2015 nei confronti di Amica Sri, a soddisfacimento dei crediti derivanti dal contratto di mutuo fondiario stipulato da Immobiliare SARP, dante causa di Amica Sri, con la Banca di Credito Cooperativo di Pompiano e della Franciacorta, garantito da ipoteca volontaria iscritta il 9.03.2007;
data tale vicenda, K aveva sostenuto l'estraneità dei relativi beni rispetto alla sfera di quelli di cui il soggetto passivo aveva la disponibilità, essendo, i beni attinti dall'iscrizione ipotecaria e poi dal pignoramento del 16.03.2015, appartenenti a persona estranea al reato e dovendo escludersi che la confisca avesse determinato l'estinzione del diritto reale di garanzia;
tale prospettazione non era da condividersi, per essere stato eseguito e trascritto - il sequestro emesso dall'Autorità giudiziaria penale - in data antecedente alla trascrizione del pignoramento immobiliare promosso dal creditore.

2. Avverso l'ordinanza ha interposto ricorso per cassazione il difensore di K chiedendone l'annullamento e affidando l'impugnazione a due motivi.

2.1. Con il primo motivo si deduce l'erronea applicazione degli artt. 2808, 2644 e 2919 cod. civ. Il ricorrente sostiene che il giudice dell'esecuzione non ha preso in considerazione il punto, evidenziato nell'istanza e nell'atto di opposizione, dell'iscrizione ipotecaria avvenuta in tempo antecedente al sequestro preventivo, per concentrarsi sulla trascrizione del pignoramento successivamente promosso dal creditore ipotecario, così escludendo di poter applicare al caso di specie il disposto degli artt. 2808 e 2644 citt.: invece, la Corte di appello avrebbe dovuto prendere atto che l'azione esecutiva promossa in sede civile dal creditore pignorante, nel caso in cui - come nella specie - il credito azionato era assistito da garanzia reale, non poteva veder opporre all'aggiudicatario i diritti iscritti o trascritti, non soltanto in epoca successiva al pignoramento, ma anche in epoca successiva all'iscrizione della garanzia reale, ossia dell'ipoteca, non essendo giuridicamente fondato opporre all'aggiudicatario gli eventuali atti di disposizione del bene staggito se il cespite era gravato da ipoteca iscritta anteriormente a tali atti, in quanto l'ipoteca attribuiva al suo titolare il diritto di sottoporre il bene a esecuzione forzata anche nei confronti del terzo che se ne fosse reso acquirente. In tal senso, secondo la difesa, i rapporti tra le misure penali e le procedure esecutive civile, al di fuori dell'ambito disciplinato dal d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, devono considerarsi regolati dall'orda temporalis che contraddistingue le formalità iscritte nei pubblici registri: non vengono, quindi, condivisi i riferimenti operati dall'indirizzo propugnato nel provvedimento impugnato che muove dall'apodittica affermazione, svincolata da un concreto aggancio al diritto positivo, della prevalenza delle esigenze pubblicistiche penali sulle ragioni del creditore del soggetto colpito dalle misure di sicurezza patrimoniali.

2.2. Con il secondo motivo si prospettano la carenza assoluta di motivazione sul tèma, implicitamente affrontato, dell'affermata prevalenza del sequestro preventivo e della confisca seguente sulla garanzia ipotecaria iscritta prima della trascrizione del sequestro e l'inosservanza degli artt. 321 e 322 cod. proc. pen. Il sequestro preventivo può legittimamente dispiegarsi - sottolinea la difesa - sulla res, ma per come essa si trova nella disponibilità dell'indagato, tenendo conto dei diritti dei terzi che comprimono il diritto del titolare, soltanto in tale ambito del resto realizzandosi il fine specifico della misura di sicurezza a cui il vincolo è finalizzato: pertanto, quando il sequestro preventivo venga attuato su un bene gravato da diritto reale di garanzia, l'effetto prenotativo determinato dalla trascrizione del sequestro stesso resta limitato dalla preesistente iscrizione del diritto reale stesso, dovendo escludersi che l'applicazione della misura di sicurezza possa determinare l'estinzione dell'altrui diritto reale di garanzia.

3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, in quanto la posizione del ricorrente avrebbe dovuto essere vagliata, in termini di tutela del diritto di affidamento del terzo acquirente, mentre il giudice dell'esecuzione l'aveva liquidata come non meritevole di considerazione, per il solo fatto che questi era edotto dell'esistenza del vincolo penale sul bene, in tal senso il provvedimento impugnato non avendo fatto corretta applicazione dell'art. 2919, secondo comma, cod. civ.

4. Hanno rassegnato memoria il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia del Demanio, rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura generale dello Stato. Con essa si è chiesto di ritenere privi di fondamento entrambi i motivi di impugnazione, avendo - il giudice dell'esecuzione - conferito giustamente preminenza al principio di cui all'art. 2915 cod. civ. in forza del quale non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione gli atti che importano vincoli di indisponibilità, se non sono stati trascritti prima del pignoramento, quando hanno per oggetto beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri, e, negli altri casi, se non hanno data certa anteriore al pignoramento, con l'effetto che, nel caso in esame, essendo stato - il sequestro penale - trascritto prima del pignoramento promosso dal creditore, esso aveva nei confronti di questo, soltanto
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