Cass. civ., sez. VI, ordinanza 01/12/2021, n. 37740

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. VI, ordinanza 01/12/2021, n. 37740
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 37740
Data del deposito : 1 dicembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 5412-2019 proposto da: PONTE ROBERTO, D'AMORE ANNA MARIA, SPADAVECCHIA ORSOLA, PASETTO ROBERTA, ZICCARDI CONCETTA, GANCITANO VITO, MERCI MARIALISA, LUISE MARTA, CATALDI VITTORIA, GRECO GIGLIOLA, CABERLETTO ROBERTA, GAMBARETTO MARIA, MARTUCCI IMMACOLATA, GARRUZZO LUIGI, BELTRAME LUCIA, CECCHI MONICA, elettivamente domiciliati in ROMA,

SALITA DI SAN NICOLA DA TOLENTINO

1/B, presso lo studio dell'avvocato D N, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato C D T;

- ricorrenti -

contro

MINISTERO DEEL' ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E

RICERCA

80185250588, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI

12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;
- controrícorrente -

contro

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO, UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI VERONA;

- intimati -

avverso la sentenza n. 327/2018 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 03/08/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. A D. Rilevato che: Con sentenza pubblicata in data 3 agosto 2018, la Corte d'appello di Venezia ha accolto l'appello proposto dal Ministero della Istruzione, Università e Ricerca contro la sentenza del Tribunale di Verona che, in parziale accoglimento della domanda proposta Roberta Caberletto e altri litisconsorti, aveva riconosciuto il diritto dei ricorrenti, assunti a tempo determinato dal Ministero, al risarcimento del danno derivante dalla illegittima reiterazione di contratti a tempo determinato. Ha invece rigettato l'appello incidentale proposto dai dipendenti, avente ad oggetto la domanda di conversione. A fondamento del decisum la Corte territoriale ha ritenuto che - indipendentemente dalla individuazione dei singoli periodi in cui ciascuno degli appellati aveva svolto supplenze su posti di organico di Ric. 2019 n. 05412 sez. ML - ud. 15-09-2021 -2- diritto e/o di organico di fatto — era assorbente il rilievo che essi, assunti in qualità di docenti o di collaboratori scolastici per oltre un triennio, erano stati tutti immessi in ruolo;
che, in forza dei principi espressi da questa Corte nella sentenza n. 27563/2016 ( punti 121 e 122 ), e nelle numerose altre pure citate, l'intervenuta stabilizzazione era idonea a sanzionare debitamente l'abuso e a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'unione, e, quindi, a riparare tutti i danni riferibili all'illegittima reiterazione dei contratti a tempo deteuninato in difetto di specifiche allegazioni circa l'esistenza di danni ulteriori diversi rispetto a quelli esclusi dall'immissione in ruolo. Contro la sentenza i dipendenti hanno proposto ricorso per cassazione, sulla base di cinque motivi;
ha resistito con controricorso il Ministero, mentre gli uffici scolastici regionale e provinciale non hanno svolto attività difensiva. La proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata.

Considerato che:

1.- con il primo motivo, parte ricorrente deduce l'estinzione del procedimento di appello per il mancato tempestivo deposito dell'atto di riassunzione del processo dopo la sua sospensione in attesa della decisione della Corte costituzionale che, con ordinanza del 3/7/2013, aveva sollevato questione di pregiudizialità dinanzi alla Corte di giustizia: assume parte ricorrente che, dopo il deposito della sentenza della Corte costituzionale, l'avvocatura distrettuale dello Stato aveva depositato l'atto di riassunzione in modalità cartacea, in violazione di quanto disposto dall'art. 16 bis del d.lgs. n. 179/2012, a norma del Ric. 2019 n. 05412 sez. ML - ud. 15-09-2021 -3- quale l'atto, avendo natura endoprocedimentale, doveva essere depositato esclusivamente in via telematica. 2.- Con il secondo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n.3 cod. proc. civ., la parte ricorrente deduce «Violazione, falsa ed erronea applicazione delle norme di legge in tema di diritto al risarcimento del danno nella misura e secondo i principi affermati nella sentenza della Corte di Cassazione Sez. Un. n.5072/2016 in favore dei docenti e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario in ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a termine stipulati ai sensi della legge n.124 del 1999, art. 4, comma 1, avveratisi a far data dal 10 luglio 2001.- Violazione falsa ed erronea applicazione del "principio di equivalenza" e del "principio di effettività della tutela"». 3.- Il terzo motivo è incentrato «Sulla questione pregiudiziale europea circa la conformità alla Direttiva Europea 1999/70/CE dell'esclusione della misura risarcitoria/indennitaria per sanzionare l'abusiva reiterazione di contratti a tempo determinato in presenza dell'immissione in ruolo per effetto di scorrimento delle graduatorie». 4.- Con il quarto motivo, parte ricorrente deduce la «Illegittimità costituzionale dell'esclusione della misura risarcitoria/indennitaria per sanzionare l'abusiva reiterazione di contratti a tempo determinato in presenza dell'immissione in ruolo per effetto di scorrimento delle graduatorie: ai sensi dell'art. 3 Cost. (principio di eguaglianza), ai sensi dell'art. 117, primo comma, Cost. in relazione alla Clausola 5, punto 1, dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva europea 1999/70/CE, (principio di equivalenza - principio di effettività), ai sensi dell'art. 117, primo comrna, Cost. in relazione all'art. 6, paragrafo 1, della Carta Europea dei diritti dell'Uomo». 5.- Con il quinto motivo, a sua volta ripartito in cinque punti, si denuncia a) la violazione, la falsa ed erronea applicazione delle norme Ric. 2019 n. 05412 sez. ML - ud. 15-09-2021 -4- di legge al) in tema di diritto all'integrale risarcimento dei danni, di accertamento e liquidazione del danno (artt. 115 c.p.c., 2727 c.c.), a2) in tema di interpretazione della domanda e onere della prova (artt. 112 e 115 c.p.c.), b) la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360, n. 4 c.p.c. per motivazione apparente con riferimento al diritto al riconoscimento delle differenze retributive e contributive, c) l'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, d) l'illegittima esclusione del risarcimento dei danni ulteriori diversi rispetto a quelli risarciti con la stabilizzazione. 6.- Il primo motivo è manifestamente infondato. La difformità rispetto al modello legale dell'atto di riassunzione del Ministero si risolve in una mera irregolarità che non comporta nullità in mancanza di espressa comminatoria ex art. 156 comma 1 c.p.c. Al riguardo si richiamano i principi già espressi da questa Corte nelle numerose ordinanze in cui è stato esaminato lo stesso motivo relativo all'estinzione del giudizio (per tutte, Cass. 1 luglio 2021, n. 18693;
Cass.11/2/2021, n. 3417).
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