Cass. civ., sez. II, ordinanza 20/08/2019, n. 21510

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, ordinanza 20/08/2019, n. 21510
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21510
Data del deposito : 20 agosto 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

21510 - 19

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.24936/15 F M - Presidente Cron. S G - Consigliere Rep . V C - Consigliere A C - Consigliere Rel. C.C. 28/3/2019 A C - Consigliere ha pronunciato la seguente Divisione ORDINANZA ereditaria (art. 380-bis.1 c.p.c.) sul ricorso (iscritto al N.R.G. 24936/'15) proposto da: M L (C.F.:

MZZ LCN

45T09 F205P) e M F (C.F.:

MZZ FNC

55E28 F2051), rappresentati e difesi, in forza di procura speciale in calce al ricorso, dagli Avv.ti G C e C P ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo, in Roma, Viale Regina Margherita, n. 290;

- ricorrenti -

contro

R M A (C.F.:

RSS MND

54S08 L118W), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dagli Avv.ti L G P e D M ed elettivamente domiciliato presso lo / studio dell'Avv. S D M, in Roma, v. G. Pisanelli, n. 2;

- controricorrente -

Avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia n. 348/2015, depositata il 17 marzo 2015 (non notificata);

RILEVATO IN FATTO

1. Con atto di citazione del gennaio 2012 R M A proponeva appello nei confronti di M L e M F avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo n. 2088/2011, che - avuto riguardo alla successione di R G (a cui era premorto il coniuge e deceduta senza figli "ab intestato"), in ordine alla quale era intervenuta una divisione tra gli eredi (alcuni dei quali succeduti per rappresentazione) - aveva rigettato la domanda ('0 /1 dell'attore da qualificarsi come richiesta di "restituzione" per indebito arricchimento degli altri condividenti avendo lo stesso R prestato il suo consenso al negozio divisorio, con la conseguente insussistenza dei presupposti per la configurazione di un ingiustificato arricchimento in suo danno.

2. Nella costituzione degli appellati la Corte di appello di Brescia, con sentenza n. 348/2015, accoglieva il gravame e, per l'effetto, condannava M L e M F a pagare all'appellante, per i titoli dedotti in giudizio, l'importo di euro 14.151,31, oltre interessi legali a far data dal 17 settembre 2005 al saldo. A sostegno dell'adottata pronuncia la suddetta Corte riteneva che, di fronte ad una ripartizione dei cespiti avvenuta bonariamente, ma in base a presupposti erronei, ed in virtù dell'assenza totale di qualsiasi prova di una rinuncia del R ai propri diritti, l'appello di quest'ultimo andava accolto, con la condanna di ciascuno degli appellati a pagare la somma innanzi indicata, oltre ai menzionati accessori.

3. Avverso la sentenza di secondo grado hanno proposto ricorso per cassazione il M L e il M F, affidandolo a due motivi, al quale ha resistito con controricorso l'intimato R M A. I difensori di entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell'art. 380- bis.1 c.p.c., ma quella dei ricorrenti risulta depositata in data 21 marzo 2019 e, quindi, oltre il termine indicato in detta norma (dieci giorni prima dell'adunanza camerale fissata, nello specifico, per il 28 marzo 2019);
essa è, perciò, tardiva. E' appena il caso, inoltre, di evidenziare che, nella sua memoria, la difesa del R M A, ha attestato il sopravvenuto decesso del suo assistito (producendo anche il relativo certificato di morte), ma - per giurisprudenza costante di questa Corte (cfr., tra le tante, Cass. SU n. 14385/2007, Cass. n. 22624/2011 e Cass. n. 1757/2016) - detto evento è inidoneo a determinare un effetto interruttivo del giudizio di legittimità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo i ricorrenti hanno dedotto - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 e 189 c.p.c., nella parte in cui con l'impugnata sentenza era stata ritenuta non rinunciata la domanda avente ad oggetto la divisione ereditaria in ragione del fatto che all'udienza del 4 maggio 2011 entrambe le parti - su richiesta del giudice di chiarimenti in ordine alla qualificazione della domanda, ovvero se si trattasse di mera causa restitutoria oppure di scioglimento di comunione ereditaria e/o di divisione tra eredi - qualificavano giuridicamente l'azione come riconducibile alla fattispecie dell'indebito arricchimento.
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