Cass. civ., sez. V trib., sentenza 19/04/2023, n. 10584
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unciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CASTALDOS.p.A., in persona del legale rappresentate, rappresentat a e difesa da gli Avv.ti E S e C S, elettivamente domiciliata in Roma, via Arenula 21, presso lo studio dell’Avv. L D B;–ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;- resistente – avverso la sentenza n. 353 6 /4 5 /2016 della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata il 14 aprile2016. Ires –Irap – Accertamento – Promissory note Udita la relazionedella causa svolta dal Consigliere A F Ealla pubblica udienza del 23 febbraio 2023. Lette le conclusioni scritte del P.G., S V, che ha chiesto il rigetto del ricorso. FATTI DI CAUSA L’Agenzia delle entrate –Direzione Regionale della Campania – Ufficio Antifrode, a conclusione di una verifica fiscale effettuata nei confronti della Castaldo S.p.A. notificavaalla predetta società, in data 25 luglio 2013, processo verbale di constatazione . Rilevava l’Ufficio che, nell’anno 2008, la società aveva acquistato un titolo denominato promissory note emess o da una società portoghese , con sede in Madeirareperendo la liquidità necessaria per effettuare l’operazione da una società slovacca. Al prestito iniziale della somma di denaro impiegata per la sottoscrizione della promissory notesi contrapponeva l’obbligo da parte della società emittente il titolo di corrispondere gli interessi (nella misura dell’80% annuo) e di restituire il capitale in funzionedell’andamento del prezzo del petrolio nel periodo prestabilito. Corrispondentemente sussisteva l'obbligo della società Castaldo – creditrice della promissory note ma deb itrice per il finanziamento ricevuto -di restituire il capitale preso in prestito e di corrispondere gli interessi passivialla società slovacca. A norma dell’art. 165, comma 1, t.u.i.r. e in forza della Convenzione sottoscritta dall’Italia e dal Portogallo il 14 maggio 1980, la Castaldo S.p.A.,con la sottoscrizione della promissory note, veniva ad usufruire di un credito di imposta figurativo pari al 15% dell’ammontare degli interessi attivi ;ciò in quanto la società emittente il titolo aveva sede a Madeira (zona franca) e l’art. 22 della Convenzione prevedeva il riconoscimento di un credito di imposta pur in assenza di tassazione.Con tale operazione la società Castaldo era certa di conseguire la corresponsione da parte della società portoghese di interessi attivi esclusi dalla tassazione in Madeira con collegati crediti di imposta figurativi, in ogni caso sempre superiori agli eventuali esiti economici negativi che sarebbero potuti derivare dall’alea correlata all’andamento del prezzo del petrolio. Nel contratto atipico formalmente aleatorio sottoscritto dalla società contribuente, pertanto, l’incertezza era solo apparente e fittiziamente prevista;la causa concreta e cioè il risultato realizzato si sostanziava in un illecito e fraudolento risparmio diimposta, posto che la società contribuente avrebbe conseguito un risultato sempre positivo qualunque evento si fosse verificato. Sulla base delle risultanze del processo verbale di constatazione l’Agenzia delle entrate –Direzione provinciale di Napoli – notificava, in data 6 novembre 2013, dopo aver notificatoalla Castaldo S.p.A. avviso di accertamento con il quale recuperava a tassazione IRES ed IRAPper l’anno 2008, conrelative sanzioni, notificava atto di contestazione con il quale veniva irrogata un’ulteriore sanzione ex art. 8, comma 2, d.l. n. 16 del 2012. Contro l’atto atto di contestazione la società contribuente ha proposto ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Napoliche lo respingeva. La Commissione tributaria regionale della Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la decisione di primo grado.Osservava la CTR – per quanto ancora rileva in questa sede - che, per affermazione della stessa società, il contratto in questione doveva essere ricondotto alla categoria dei contratti aleatori, caratterizzati dall’incertezza;tuttavia, non poteva rinvenirsi alcuna alea nelcomplesso negoziale posto in essere dalla società contribuente in cui il rischio connesso all’andamento del prezzo del petrolio era nella sostanza insussistente e non avrebbe comunque determinato conseguenze apprezzabili, mentre la Castaldo S.p.A. avrebbe in ogni caso conseguito un considerevole vantaggio economico in relazione al credito per le imposte figurative sugli interessi attivi. L’assenza di alea determinava la nullità della complessiva operazione per illiceità della causa posto che la causa concreta si identificava in un illecito e fraudolento risparmio di imposta. Rilevava che l’avviso di accertamento era stato notificato nel rispetto del termine dilatorio di cui all’art. 12, comma 7, l. n. 212 del 2000, posto che la sospensione dei termini nel periodo feriale aveva natura processuale e non si applicava quindi ai termini concernenti il procedimento amministrativo . Riten e va, infin e, che l’atto impositivo era stato legittimamente emesso sulla base della verifica operata dalla Direzione Regionale dell’Agenzia delle entrate. Avverso la sentenza della CTR la società contribuente propone ricorso per cassazione, affidato asei motivi. L’Agenzia delle entrateresiste con controricorso.
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