Cass. pen., sez. I, sentenza 12/01/2023, n. 00779
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iato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) A R, nato ad Agrigento il 30/04/1988;Avverso la sentenza emessa il 21/02/2022 dalla Corte di appello di Palermo;Sentita la relazione del Consigliere A C;Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale A C, che ha chiesto il rigetto del ricorso;RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 21 febbraio 2022 la Corte di appello di Palermo, confermava la decisione impugnata, pronunciata dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Agrigento il 15 settembre 2021, all'esito di giudizio abbreviato, con cui l'imputato R A era stato condannato alla pena di otto mesi di reclusione, per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, accertato ad Agrigento, nella frazione di Villaseta, il 18 gennaio 2020. Nei giudizi di merito, in particolare, si accertava che R A, mentre era sottoposto alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel Comune di Porto Empedocle, irrogatagli dal Tribunale di Agrigento il 18 ottobre 2017, veniva individuato da un carabiniere libero dal servizio, che lo conosceva personalmente, all'interno di un supermercato, ubicato a Villaseta. Deve, infine, rilevarsi che i fatti di reato, nella loro consistenza materiale, sono incontroversi, atteso che il ricorrente non contestava gli addebiti che gli venivano mossi, ma si limitava a censurare la mancata riformulazione del giudizio di pericolosità sociale originariamente espresso nei suoi confronti dal Tribunale di Agrigento;riformulazione che si imponeva alla luce del periodo di carcerazione patito dopo l'irrogazione della misura di sorveglianza di cui si controverte. 2. Avverso questa sentenza R A, a mezzo dell'avvocato G A, ricorreva per cassazione, articolando un unico motivo di ricorso. Con tale censura difensiva si deduceva la violazione di legge della sentenza impugnata, in riferimento all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, conseguente al fatto che la decisione in esame non dava conto della sussistenza del requisito dell'attualità della pericolosità sociale di R A, che era stata affermata dalla Corte di appello di Palermo senza considerare che la misura di sorveglianza controversa era stata eseguita dopo che l'imputato aveva patito un periodo di detenzione. Secondo la difesa del ricorrente, la fattispecie dell'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 consentiva l'affermazione della persistente pericolosità sociale del prevenuto, dopo un periodo di carcerazione successivo all'irrogazione di una misura di sorveglianza, nel rispetto di una sequenza procedimentale rigorosa, che traeva origine dall'originario provvedimento applicativo - nel nostro caso emesso dal Tribunale di Agrigento il 18 ottobre 2017 -, che non risultava osservata.Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata.
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