Cass. civ., sez. III, sentenza 31/07/2024, n. 21603

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Massime1

Non è configurabile una responsabilità ex art. 2050 c.c. del committente e del progettista nell'appalto di un'opera comportante rilevanti lavori di scavo e movimentazione del terreno, in quanto la norma si riferisce soltanto a chi esercita l'attività pericolosa e, cioè, all'appaltatore, a cui spetta in via esclusiva la verifica della validità tecnica del progetto fornito dal committente, nonché il rilievo e la correzione di eventuali errori, a meno che l'appaltante, anche attraverso il direttore dei lavori, mantenga un rigido potere di controllo e direzione dell'attività. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva escluso che la committenza e l'attività di progettazione dei lavori per la realizzazione della galleria sotterranea della linea di alta velocità del nodo di Bologna, e di direzione dei relativi lavori per conto della committente, integrasse attività pericolosa).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 31/07/2024, n. 21603
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21603
Data del deposito : 31 luglio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Numero registro generale 18199/2022 Numero sezionale 2068/2024 Numero di raccolta generale 21603/2024 Data pubblicazione 31/07/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE Oggetto: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: RESPONSABILITA' GIACOMO TRAVAGLINO Presidente CIVILE GENERALE LINA RUBINO Consigliere Ud.31/05/2024 PU FRANCESCA FIECCONI Consigliere ENZO VINCENTI Consigliere-Rel. PAOLO SPAZIANI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 18199/2022 R.G. proposto da: EMILIANAUTO BOLOGNA S.R.L., GOLDEN CAR S.R.L., EMILIANAUTO GROUP S.P.A., MABER S.R.L., tutte in persona della loro legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, C.SO VITTORIO EMANUELE II, n. 308, presso lo studio dell'avvocato UGO RUFFOLO (ugoruffolo@ordineavvocatiroma.org) che le rappresenta e difende unitamente all'avvocato VALTER LOCCISANO (valter.loccisano@pec.it);
-ricorrenti-

contro

IT S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI PORTA PINCIANA N. 6, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI C. Numero registro generale 18199/2022 Numero sezionale 2068/2024 Numero di raccolta generale 21603/2024 CC (giovannicrisostomosciacca@ordineavvocatiroma.org) che Data pubblicazione 31/07/2024 la rappresenta e difende;
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elett.te domiciliata in ROMA, VIA DI PORTA PINCIANA N. 6, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI C. CC (giovannicrisostomosciacca@ordineavvocatiroma.org) che la rappresenta e difende;
-controricorrenti- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA n. 1196/2022, depositata il 25/05/2022. Udita la relazione svolta nell'udienza pubblica del 31/05/2024 dal Consigliere ENZO VINCENTI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale ALESSANDRO PEPE, che ha concluso per l'accoglimento del secondo e del terzo motivo di ricorso e per il rigetto dei restanti motivi;
uditi gli Avvocati VALTER LOCCISANO e RICCARDO ARBIB.

FATTI DI CAUSA

1. - Emilianauto Group S.p.A., Emilianauto Bologna s.r.l., Golden Car s.r.l., Best Service s.r.l., Maber s.r.l., convennero in giudizio TAV S.p.A. (odierna Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.;
di seguito anche solo R.F.I.), quale committente dei lavori, Società Italiana per Condotte d'Acqua S.p.A., quale appaltatrice dei lavori, e IT S.p.A., in qualità di progettista e direzione lavori per conto del committente, al fine di sentirli condannare, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni asseritamente subiti in occasione dei lavori di realizzazione della galleria sotterranea della linea Alta Velocità del nodo di Bologna. 1.1. – L'adito Tribunale di Bologna, accertati danni strutturali agli immobili di Emilianauto Group e danni alle attività commerciali delle società del gruppo, dichiarò parzialmente fondate le pretese 2 di 19 Numero registro generale 18199/2022 Numero sezionale 2068/2024 Numero di raccolta generale 21603/2024 attoree condannando le parti convenute, ritenute responsabili in Data pubblicazione 31/07/2024 solido tra loro ai sensi dell'art. 2050 c.c., a rifondere alle società attrici i danni da queste ultime subiti, così come quantificati in giudizio. 2. - Impugnata la sentenza in via principale dalle società attrici e in via incidentale da R.F.I. S.p.A. e IT S.p.A., la Corte di appello di Bologna, con sentenza resa pubblica il 20 maggio 2022, in accoglimento degli appelli incidentali e in parziale riforma della pronuncia gravata, rigettava le domande proposte dalle società attrici nei confronti di R.F.I. e IT, condannando le stesse alla rifusione in favore delle appellanti incidentali delle spese del doppio grado di giudizio, e, con separata ordinanza, rimetteva la causa in istruttoria in relazione ai rapporti delle parti attrici con Condotte d'Acqua S.p.A. 2.1. - La Corte territoriale, a fondamento della decisione, osservava che: a) era insussistente la responsabilità, anche concorrente, di R.F.I. e di IT e ciò in quanto: a.1) non rilevava, nei loro confronti, la fattispecie di cui all'art. 2050 c.c., non essendo l'attività del committente e del progettista qualificabile come esercizio di attività pericolosa, riferendosi la norma solo a chi esercita una tale attività e, dunque, all'appaltatore (Cass. n. 7499/2004);
a.2) in ragione del principio per cui dei danni a terzi derivati da esecuzione di opere appaltate risponde solo l'appaltatore, salva l'ipotesi di responsabilità esclusiva del committente per culpa in eligendo o per aver impartito direttive vincolanti e salva l'ipotesi di responsabilità concorrente di entrambi in caso di direttive del committente che abbiano solo ridotto l'autonomia dell'appaltatore: a.2.1) da un lato, “alcun difetto di progettazione” era stato rilevato dalle c.t.u. espletate in corso di giudizio;
b.2) dall'altro lato, non era stata “accertata alcuna ingerenza da parte della committente nella esecuzione delle opere affidate all'appaltatore”;
b) inoltre, il fatto che, in base alla c.t.u. 3 di 19 Numero registro generale 18199/2022 Numero sezionale 2068/2024 redatta dall'ing. Stumpo, “si sia messo in conto l'eventualità di Numero di raccolta generale 21603/2024 modesti danneggiamenti ai fabbricati in superficie e si sia ritenuta Data pubblicazione 31/07/2024 questa soluzione meno onerosa rispetto ad opere di presidio preventivo degli stessi immobili, non consent(iva) di imputare a tutte le società la responsabilità per i danni effettivamente prodotti e non eliminati, in quanto la opzione ipotizzata dal C.T.U. non escludeva la riparazione dei modesti danneggiamenti, il cui obbligo ovviamente incombeva a carico dell'impresa appaltatrice”;
b.1.) tanto era confermato dalle disposizioni del contratto d'appalto (artt. 12, 16 e 21), le quali venivano in rilievo “non già per essere opposta alle società danneggiate, terze rispetto al contratto, bensì a dimostrazione della piena autonomia con cui l'impresa appaltatrice ha operato”;
c) andava, invece, ribadita – in forza di quanto ritenuto dal primo giudice - la responsabilità di Condotte d'Acqua S.p.A. ai sensi dell'art. 2050 c.c., non avendo la società convenuta fornito in giudizio la prova liberatoria. 3. – Per la cassazione di tale sentenza ricorrono Emilianauto Group S.p.A. (anche quale succeduta per intervenuta fusione per incorporazione a Best Service s.r.l.), Emilianauto Bologna s.r.l., Golden Car s.r.l. e Maber s.r.l., affidando le sorti dell'impugnazione a sei motivi. Resistono con distinti controricorsi Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e IT S.p.A. Tutte le parti hanno depositato memoria ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c. 4. – Con ordinanza interlocutoria n. 1076 del 10 gennaio 2024, questa Corte ha disposto il rinvio della causa per la discussione in udienza pubblica ravvisando gli estremi della “particolare rilevanza”, ai sensi del primo comma dell'art. 375 c.p.c., nella questione di diritto - posta dal primo motivo di ricorso - avente ad oggetto la riconducibilità, o meno, dell'attività di 4 di 19 Numero registro generale 18199/2022 Numero sezionale 2068/2024 Numero di raccolta generale 21603/2024 progettazione edile nell'alveo della fattispecie di cui all'art. 2050 Data pubblicazione 31/07/2024 c.c. in quanto configurabile come attività pericolosa. Il pubblico ministero, con la memoria depositata ai sensi dell'art. 378 c.p.c., ha chiesto il rigetto del primo motivo di ricorso, riservando le proprie conclusioni sugli altri motivi alla discussione in udienza. Hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c. anche le società ricorrenti ed entrambe le parti controricorrenti. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. - Con il primo mezzo è prospettata, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e/o falsa applicazione di legge: a) dell'art. 2050 c.c., per avere la Corte territoriale erroneamente escluso la “pericolosità” dell'attività edilizia di R.F.I. e IT, concretizzatasi nella committenza e progettazione di opera comportante rilevanti lavori di scavi e movimentazione del terreno, accettando il rischio di recare danni a terzi (ossia agli immobili di superficie di proprietà del Gruppo Emilianauto) che il progetto comunque contemplava in ragione, segnatamente, della prevista, e utilizzata, tecnica di iniezione di malta cementizia – c.d. jet grouting - nonostante la correttezza dei relativi parametri;
b) dell'art. 1372, comma secondo, c.c., per avere la Corte erroneamente fatto dipendere la sussistenza della responsabilità civile verso terzi da un contratto cui esse danneggiate sono rimaste estranee, in violazione del principio di relatività degli effetti del contratto;
c) del combinato disposto degli artt. 2050 e 2055, c.c., per avere il secondo giudice erroneamente ritenuto insussistente la responsabilità di IT che, in qualità di direttore dei lavori, ha attivamente contribuito all'esecuzione dei lavori e, dunque, all'esercizio dell'attività pericolosa svolta da Società Condotte d'Acqua S.p.A. 1.1. – Il motivo è infondato. 5 di 19 Numero registro generale 18199/2022 Numero sezionale 2068/2024 Numero di raccolta generale 21603/2024 1.1.1. - E' principio consolidato che la nozione di attività Data pubblicazione 31/07/2024 pericolosa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2050 c.c., non deve essere limitata alle attività tipiche, già qualificate come tali da una norma di legge, ma deve essere estesa a tutte quelle attività che, per la loro stessa natura o per le caratteristiche dei mezzi adoperati, comportino una rilevante possibilità del verificarsi di un danno, dovendosi, di conseguenza accertare in concreto il requisito della pericolosità con valutazione svolta caso per caso, tenendo presente che anche un'attività per natura non pericolosa può diventare tale in ragione delle modalità con cui viene esercitata o dei mezzi impiegati per espletarla. A tal riguardo, l'indagine fattuale deve essere svolta seguendo il criterio della prognosi postuma, in base

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