Cass. civ., SS.UU., sentenza 30/07/2021, n. 21963

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 30/07/2021, n. 21963
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21963
Data del deposito : 30 luglio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

unciato la seguente SENTENZA sul ricorso 30393-2020 proposto da: F L, elettivamente domiciliato presso il proprio studio in ROMA,

VIA COMANO

95, rappresentato e difeso da sé medesimo unitamente all'avvocato M P;

- ricorrente -

contro

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;

- intimati -

avverso la sentenza n. 199/2020 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, depositata il 15/10/2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/06/2021 dal Consigliere Dott. M M;
lette le conclusioni scritte dell'Avvocato Generale Dott. F S, il quale chiede che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione vogliano rigettare il ricorso.

FATTI DI CAUSA

1.1. Con ricorso ai sensi dell'art. 36, commi 6 e 7, I. 31 dicembre 2012, n. 247 l'avvocato L F impugna avanti a queste Sezioni Unite, reclamandone la cassazione in uno con la sospensione della sua esecuzione, l'epigrafata sentenza con la quale il Consiglio Nazionale Forense, adito dal medesimo in sede disciplinare, ne ha respinto il ricorso avverso la decisione in data 15.10.2020 del CDD del Veneto che, a definizione del procedimento disciplinare aperto a suo carico in relazione ad un duplice esposto dei dipendenti SITA, per conto dei quali il F aveva prestato la propria attività professionale in relazione alla vertenza che li aveva visti opposti al proprio datore di lavoro, gli aveva irrogato la sanzione della sospensione dell'esercizio professionale per due mesi in relazione alla violazione degli attuali artt. 24, comma 1 e 26 comma 3 del Codice di deontologia forense approvato con Regolamento

CNF

21 febbraio 2014, n.

2. Gli illeciti in questione, per quanto qui ancora rileva, traevano pretesto, il primo, avendo agito il F in conflitto di interessi con i propri assistiti e con altri assistiti da lui medesimamente difesi nel corso della detta vertenza in relazione all'opposizione alla richiesta di Ric. 2020 n. 30393 sez. SU - ud. 08-06-2021 -2(V archiviazione del procedimento penale aperto avanti al Tribunale di Padova, non condividendo l'intenzione dei propri clienti di rinunciare ad essa;
il secondo, avendo il F depositato presso la cancelleria del Tribunale di Padova un ricorso ex art. 700 cod. proc. civ. giudicato inammissibile perché prodotto solo in forma di copia fotostatica. Confermando entrambe le incolpazioni con la sentenza per cui è ricorso il CNF ha osservato, riguardo alla prima, che l'illecito era comprovato tanto dalla missiva con cui il legale aveva manifestato il proprio disaccordo rispetto all'intenzione dei clienti, quanto dalle deduzioni difensive parimenti palesanti analogo dissenso, circostanze in considerazione delle quali, chiosa il decidente, era evincibile «il venir meno del rapporto fiduciario a cui doveva seguire da parte del medesimo la rinunzia al mandato difensionale»;
riguardo alla seconda, che la circostanza dedotta a discarico, secondo cui il ricorso presentato in originale era andato smarrito a causa di un disservizio di cancelleria, non era stata dimostrata né poteva rilevare alcunché il fatto che il giudice avrebbe potuto concedere un termine per sanare il vizio, trattandosi di «osservazioni», annota ancora il decidente, «che non hanno alcun pregio in ordine all'esclusione della responsabilità disciplinare». Per la cassazione della decisione qui impugnata, nonché perché ne sia sospesa l'esecuzione, il F - che pure insiste per la riunione del presente giudizio ad analogo ricorso iscritto al
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