Cass. civ., sez. III, sentenza 20/10/2021, n. 29027

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 20/10/2021, n. 29027
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 29027
Data del deposito : 20 ottobre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

ciato la seguente R.G.N. 17001/2019

SENTENZA

Cron. 2 qc, 2, sul ricorso 17001-2019 proposto da: Rep. HDI ASSICURAZIONI SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, Ud. 28/04/2021 VIA

COSTANTINO MORIN

45, presso lo studio dell'Avvocato M A D C, che la rappresenta e PU "cameralizzata" difende;

- ricorrente -

contro

CATTOLICA ASSICURAZIONI SCARL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GIOVANNI NICOTERA

24, presso lo studio 1250 dell'Avvocato A N, che la rappresenta e difende unitamente all'Avvocato M P;

- controricorrente -

nonché

contro

U S I, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DONATELLO

39, presso lo studio dell'Avvocato F I, che lo rappresenta e difende;
- controrícorrente - nonché

contro

DALL'AGLIO ALBERTO, DALL'AGLIO ADRIANO;

- intimati -

avverso la sentenza n. 1963/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 21/03/2019;. udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/04/2021 dal Consigliere Dott. S G G.

FATTI DI CAUSA

1. La società HDI Assicurazioni ricorre, sulla base di cinque motivi, per la cassazione della sentenza n. 1963/19, del 21 marzo 2019, della Corte di Appello di Roma, che - accogliendo il gravame esperito, in via di principalità, dalla società Cattolica Assicurazioni S.c.a.r.l. (d'ora in poi, "Cattolica"), nonché, in via incidentale, da Umile S I, avverso la sentenza n. 953/14, del 28 aprile 2014, del Tribunale di Latina, sezione distaccata di Terracina - ha posto a carico dell'odierna ricorrente l'obbligo, già riconosciuto dal primo giudice nei confronti di A e A Dall'Aglio, in qualità di soci dell'estinta società Dall'Aglio Yacht Service S.r.l., di corrispondere alla società Cattolica e allo. Iacovino, rispettivamente, le somme di C 82.000,00 e di C 38.000,00. 2. Riferisce, in punto di fatto, l'odierna ricorrente che lo Iacovino ebbe ad adire il Tribunale latinese, convenendo in giudizio la società Dall'Aglio Yacht Service S.r.l. per chiederle il risarcimento del danno subito in conseguenza della distruzione, a causa di incendio, di un'imbarcazione da diporto di sua proprietà, custodita nel cantiere della società per l'esecuzione di opere di manutenzione e per il rimessaggio invernale. Autorizzata la società convenuta a chiamare in causa HDI Assicurazioni (d'ora in poi, "HDI"), per essere dalla stessa manlevata dall'eventuale condanna risarcitoria (in forza di polizza assicurativa con essa contratta), nel giudizio interveniva pure la società Cattolica, la quale agiva in rivalsa, sul presupposto di aver già liquidato, in favore dell'attore, la somma di C 82.000,00. Il primo giudice, riconosciuta la responsabilità della convenuta, la condannò al risarcimento del danno, con decisione gravata, mediante appello principale, da Cattolica, per chiedere l'estensione della condanna a carico di HDI (non avendo il Tribunale provveduto sulla domanda di manleva proposta dall'allora convenuta). Siffatta domanda veniva proposta, in appello, in via surrogatoria, ex art. 2900 cod. civ., stante l'inerzia della società convenuta, o meglio - per essa ormai estinta, giacché cancellata dal registro delle imprese - dei suoi già soci, ovvero i predetti A e A Dall'Aglio. Appello incidentale di analogo tenore era esperito pure dallo Iacovino, lamentando anch'egli la mancata pronuncia sulla domanda di manleva. Per la reiezione di tali domande - in particolare, sul presupposto sia del loro difetto di validità (visto che A Dall'Aglio non avrebbe potuto essere citato personalmente in appello, essendo intervenuto il suo fallimento nelle more della instaurazione del giudizio di secondo grado), sia della tardività dei gravami esperiti da Cattolica e dallo Iacovino - proponeva appello incidentale anche HDI. Il giudice di seconde cure, tuttavia, mentre accoglieva i gravami di Cattolica e dello Iacovino, rigettava quello di HDI.

3. Avverso la sentenza della Corte capitolina ha proposto ricorso per cassazione la società HDI, sulla base - come detto - di cinque motivi.

3.1. Il primo motivo denuncia - ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3) e 4), cod. proc. civ. - violazione dell'art. 2945 cod. civ., dell'art. 102 cod. proc. civ., dell'art. 43 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché dell'art. 291 cod. proc. civ., oltre alla nullità della sentenza impugnata. Si duole la ricorrente che la Corte territoriale abbia disatteso la sua denuncia di violazione del contraddittorio. Invero, essendo stata la società Dall'Aglio Yacht, in origine convenuta in giudizio, cancellata dal registro delle imprese, ed essendo intervenuto il fallimento di uno dei già soci della stessa, vale a dire A Dall'Aglio, l'appello di Cattolica e dello Iacovino, sebbene potesse indirizzarsi nei confronti degli ex soci, avrebbe dovuto essere proposto - quanto a quello dei due soci dichiarato fallito - nei confronti della curatela e non dello stesso personalmente, come invece avvenuto. La nullità conseguente a tale circostanza avrebbe imposto la rinnovazione della citazione in appello nei confronti della curatela, la mancanza della quale ha comportato, secondo l'odierna ricorrente, un difetto di integrazione del contraddittorio, considerato che i soci di una società estinta sono litisconsorti necessari. Di qui, dunque, l'ipotizzata nullità della sentenza impugnata.

3.2. Il secondo motivo denuncia - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - violazione degli artt. 324, 325 e 326 cod. proc. civ. Reitera la ricorrente, in questa sede, la censura di tardività dei gravami di Cattolica e dello Iacovino, per essere stati entrambi proposti oltre il termine breve ex art. 325 cod. proc. civ., decorrente, nella specie, dall'avvenuta notificazione della sentenza a fini esecutivi, notificazione avvenuta personalmente, nei riguardi di A ed A Dall'Aglio. Difatti, in senso contrario all'eccepita tardività, non potrebbe addursi - secondo la ricorrente - la circostanza che la notificazione utile a far decorrere il termine per impugnare sarebbe quella effettuata nei confronti del procuratore già costituito per la società Dall'Aglio, giacché - in ragione dell'avvenuta estinzione della stessa - "giuste parti" del giudizio di appello (secondo quanto si assume essere stato chiarito da Cass. Sez. Un., sent. 4 luglio 2014, n. 15295) erano divenuti i suoi ex soci.

3.3. Il terzo motivo denuncia - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - violazione degli artt. 31 e 42 del già citato r.d. n. 267 del 1942, nonché degli artt. 2900 e 2495 cod. civ. Si censura la sentenza impugnata per aver disatteso l'eccezione, già sollevata dall'odierno ricorrente, secondo cui il dichiarato fallimento del debitore, nella specie A Dall'Aglio, avrebbe determinato il venir meno dei presupposti della legittimazione del creditore - ovvero, di Cattolica - all'esercizio dell'azione surrogatoria (è citata Cass. Sez. 1, sent. 29 settembre 2005, n. 19045). Errata, inoltre, sarebbe l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata per superare tale rilievo, ovvero che l'inerzia anche del secondo dei due ex soci e debitore di Cattolica (vale a dire, A Dall'Aglio), sarebbe valsa a legittimarne l'iniziativa assunta a norma dell'art. 2900 cod. civ., per chiedere che la condanna risarcitoria fosse comminata a carico pure dell'assicuratrice del danneggiante. Difatti, secondo la ricorrente, tale affermazione traviserebbe la portata dell'art. 2945 cod. civ., ipotizzando una sostanziale solidarietà passiva dei soci nelle obbligazioni ad essi facenti capo a seguito dell'estinzione della società, in contrasto con la norma "de qua", che invece la esclude, sancendo la regola secondo cui l'obbligo del socio sussiste nei limiti delle somme riscosse in base al bilancio finale di liquidazione e che variano in relazione alla titolarità delle quote.

3.4. Il quarto motivo denuncia - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - violazione degli artt. 1201, 1260 e 1965 cod. civ., oltre che degli artt. 81 e 345 cod. proc. civ. Rileva la ricorrente che dalla "quietanza di danno", relativa all'indennizzo rilasciato da Cattolica in favore dello Iacovino, emergerebbe l'inesistenza di qualsiasi diritto in capo a quest'ultimo, avendo il medesimo dichiarato di "cedere tutti i diritti derivanti e/o dipendenti dal sinistro in oggetto alla Società Cattolica di Assicurazione, anche a termini dell'art.1201 cod. civ. nonché degli artt. 1260 cod. civ.". Spogliatosi, così, lo Iacovino di ogni diritto, egli non poteva richiedere alla danneggiante (e al suo assicuratore) la differenza tra l'indennizzo ricevuto e il valore dell'imbarcazione perduta. Il menzionato atto di quietanza avrebbe, infatti, valore di transazione, come confermato dal suo testo, nella parte in cui fa riferimento alla definizione della lite pendente "inter partes" e al regolamento delle spese di lite. Si censura, dunque, la sentenza impugnata per avere sbrigativamente rigettato tale rilievo, essendosi ritenuto, ad un tempo, che si trattasse di eccezione tardiva (perché proposta per la prima volta con la comparsa conclusionale depositata innanzi al Tribunale) e non fondata. Esito, quest'ultimo, al quale la Corte territoriale è pervenuta riconoscendo a detta quietanza valore transattivo dei soli diritti all'indennizzo, e dunque ritenendo che essa concerna i soli rapporti tra assicurato ed assicuratore, e non i diritti risarcitori verso il responsabile del sinistro, per la riscossone dei quali, dunque, lo Iacovino ha legittimamente agito in giudizio per la parte eccedente l'indennizzo, visto che la surrogazione dell'assicuratore che abbia pagato l'indennità è espressamente contenuta, dall'art. 1916 cod. civ., "fino alla concorrenza dell'ammontare di essa". Tale duplice "ratio decidendi" sarebbe, tuttavia, errata, secondo la ricorrente, innanzitutto perché la contestazione - da parte del convenuto - della titolarità del rapporto controverso costituisce non un'eccezione, ma una mera difesa (è citata Cass. Sez. Un., sent. 16 febbraio 2016, n. 2951), come tale non soggetta a preclusioni temporali. Inoltre, perché la cessione del credito a Cattolica è avvenuta senza alcuna limitazione, tanto che nella stessa si fa riferimento all'art. 1260 cod. civ., e non all'art. 1916 del medesimo codice.
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