Cass. pen., sez. II, sentenza 06/06/2023, n. 24306
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COVIELLO LEONIDA nato a NAPOLI il 12/07/1975 avverso la sentenza del 03/05/2022 della CORTE di APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere S R;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PASQUALE SERRAO D'AQUINO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Il difensore, Avv. F T insisteva per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di Appello di Roma, dopo avere disposto la notifica del decreto di citazione a giudizio, dichiarava inammissibile l'istanza di revisione presentata nei confronti della sentenza che aveva condannato L C per il reato di truffa aggravata ai sensi dell'articolo 61 n. 7) cod. pen. La Corte rilevava (a) che non poteva essere effettuato un processo funzionale alla raccolta di prove mai acquisite;
(b) che le prove nuove allegate, ovvero le testimonianze di A D N e di Michele D'Addio erano sub ludice, in quanto riversate nel procedimento per calunnia aperto a carico di G V, vittima della truffa per la quale C era stato condannato con la sentenza della quale chiedeva la revisione.
2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:
2.1. violazione di legge (634 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione: si deduceva (a) che la decisione sarebbe stata illegittimamente caratterizzata da valutazioni estranee al perimetro che circoscrive la valutazione della ammissibilità dell'istanza di revisione;
(b) che la Corte di appello avrebbe fatto illegittimo richiamo alle valutazioni contenute nella richiesta di archiviazione presentata dal pubblico ministero nel procedimento per calunnia a carico di G V;
(b) che era illegittimo ritenere che la revisione fosse preclusa dalla pendenza del procedimento per calunnia;
(c) che le testimonianze di N e D'Addio sarebbero decisive, (d) che il ricorrente non aveva chiesto di esplorare il contenuto di prove mai acquisite, ma si era limitato ad allegare la lista dei testi da assumere nel giudizio di revisione. Nel merito si insisteva per la rilevanza (a) della testimonianza di N, che avrebbe ascoltato la ritrattazione extragiudiziale di G V , (b) della testimonianza di D'Addio, cliente della banca ove G V aveva il conto, che avrebbe assistito alla effettuazione da parte della Valentini di un bonifico al padre della somma di centossantamila euro, con la causale "risarcimento del danno";
bonifico che risaliva all'il febbraio 2011, ovvero ad una data che sarebbe antecedente alla presunta, tardiva, presa di coscienza del risarcimento, individuata nel marzo 2011, in corrispondenza della richiesta di onorario del C.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato.
1.1. In via preliminare deve essere ribadita la legittimità della dichiarazione di inammissibilità dell'istanza di revisione intervenuta, come nel caso di specie, dopo l'emissione del decreto di citazione a giudizio, ma prima dell'avvio del dibattimento. Sul punto si registra una autorevole decisione delle Sezioni Unite secondo cui l'inammissibilità della richiesta di revisione può essere dichiarata, oltre che con l'ordinanza prevista dall'art. 634 cod. proc. pen., anche con sentenza, successivamente all'instaurazione del giudizio di revisione ai sensi dell'art. 636 cod. proc. pen.. Segnatamente, si è ha affermato che sebbene il processo di revisione si sviluppi di regola in due fasi, l'una rescindente - nel corso della quale si valuta de plano l'ammissibilità dell'istanza -, e l'altra rescissoria - che prevede lo sviluppo del processo di revisione -, tuttavia, anche dopo la notifica del decreto di citazione a giudizio, è consentito alla Corte d'appello "rivalutare" le condizioni di ammissibilità dell'istanza e, dunque, respingerla senza dare corso al giudizio sul merito (Sez. U. n. 18 del 10/12/1997, dep. 2018, Pisco, Rv. 210040) Le Sezioni unite hanno chiarito che «l'emissione del
udita la relazione svolta dal Consigliere S R;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PASQUALE SERRAO D'AQUINO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Il difensore, Avv. F T insisteva per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di Appello di Roma, dopo avere disposto la notifica del decreto di citazione a giudizio, dichiarava inammissibile l'istanza di revisione presentata nei confronti della sentenza che aveva condannato L C per il reato di truffa aggravata ai sensi dell'articolo 61 n. 7) cod. pen. La Corte rilevava (a) che non poteva essere effettuato un processo funzionale alla raccolta di prove mai acquisite;
(b) che le prove nuove allegate, ovvero le testimonianze di A D N e di Michele D'Addio erano sub ludice, in quanto riversate nel procedimento per calunnia aperto a carico di G V, vittima della truffa per la quale C era stato condannato con la sentenza della quale chiedeva la revisione.
2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:
2.1. violazione di legge (634 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione: si deduceva (a) che la decisione sarebbe stata illegittimamente caratterizzata da valutazioni estranee al perimetro che circoscrive la valutazione della ammissibilità dell'istanza di revisione;
(b) che la Corte di appello avrebbe fatto illegittimo richiamo alle valutazioni contenute nella richiesta di archiviazione presentata dal pubblico ministero nel procedimento per calunnia a carico di G V;
(b) che era illegittimo ritenere che la revisione fosse preclusa dalla pendenza del procedimento per calunnia;
(c) che le testimonianze di N e D'Addio sarebbero decisive, (d) che il ricorrente non aveva chiesto di esplorare il contenuto di prove mai acquisite, ma si era limitato ad allegare la lista dei testi da assumere nel giudizio di revisione. Nel merito si insisteva per la rilevanza (a) della testimonianza di N, che avrebbe ascoltato la ritrattazione extragiudiziale di G V , (b) della testimonianza di D'Addio, cliente della banca ove G V aveva il conto, che avrebbe assistito alla effettuazione da parte della Valentini di un bonifico al padre della somma di centossantamila euro, con la causale "risarcimento del danno";
bonifico che risaliva all'il febbraio 2011, ovvero ad una data che sarebbe antecedente alla presunta, tardiva, presa di coscienza del risarcimento, individuata nel marzo 2011, in corrispondenza della richiesta di onorario del C.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato.
1.1. In via preliminare deve essere ribadita la legittimità della dichiarazione di inammissibilità dell'istanza di revisione intervenuta, come nel caso di specie, dopo l'emissione del decreto di citazione a giudizio, ma prima dell'avvio del dibattimento. Sul punto si registra una autorevole decisione delle Sezioni Unite secondo cui l'inammissibilità della richiesta di revisione può essere dichiarata, oltre che con l'ordinanza prevista dall'art. 634 cod. proc. pen., anche con sentenza, successivamente all'instaurazione del giudizio di revisione ai sensi dell'art. 636 cod. proc. pen.. Segnatamente, si è ha affermato che sebbene il processo di revisione si sviluppi di regola in due fasi, l'una rescindente - nel corso della quale si valuta de plano l'ammissibilità dell'istanza -, e l'altra rescissoria - che prevede lo sviluppo del processo di revisione -, tuttavia, anche dopo la notifica del decreto di citazione a giudizio, è consentito alla Corte d'appello "rivalutare" le condizioni di ammissibilità dell'istanza e, dunque, respingerla senza dare corso al giudizio sul merito (Sez. U. n. 18 del 10/12/1997, dep. 2018, Pisco, Rv. 210040) Le Sezioni unite hanno chiarito che «l'emissione del
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