Cass. civ., sez. II, sentenza 23/07/2015, n. 15538
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L'art. 83, comma 3, cod. proc. civ., nell'attribuire alla parte la facoltà di apporre la procura in calce o a margine di specifici e tipici atti del processo, fonda la presunzione che il mandato così conferito abbia effettiva attinenza al grado o alla fase del giudizio cui l'atto che lo contiene inerisce, per cui la procura per il giudizio di cassazione rilasciata in calce o a margine del ricorso, in quanto corpo unico con tale atto, garantisce il requisito della specialità del mandato al difensore, al quale, quando privo di data, deve intendersi estesa quella del ricorso stesso, senza che rilevi l'eventuale formulazione genericamente omnicomprensiva (ma contenente comunque il riferimento anche alla fase di cassazione) dei poteri attribuiti al difensore, tanto più ove il collegamento tra la procura e il ricorso per cassazione sia reso esplicito attraverso il richiamo ad essa nell'intestazione dell'atto di gravame.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. P L - Presidente -
Dott. B G A - Consigliere -
Dott. N L - Consigliere -
Dott. M L - Consigliere -
Dott. L L G - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 17291/2010 proposto da:
PALEOLOGO GIOVANNI PLLGNN39B06D086L, TRASSELLI ANNA TRSNNA40P70G273R, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA TRIONFALE 21, presso lo studio dell'avvocato F C, rappresentati e difesi dall'avvocato A A;
- ricorrenti -
contro
NICASTRO LUCIANO NCSLCN38D04H163K, elettivamente domiciliato in ROMA, V.ANTONIO GRAMSCI 54, presso lo studio dell'avvocato T F, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato A R;
- controricorrente -
e contro
NICASTRO FILIPPO, LINDBERG MARGARETA, NICASTRO GIUSEPPINA, NICASTRO ISABELLA MAJA, IOPPOLO ADRIANA, PIRANDELLO ROSA ANNA, IOPPOLO GIOVANNI, IOPPOLO PAOLA, PALEOLOGO GIUSEPPINA, SANSONE DI CAMPOBIANCO MARIA MADDALENA, PALEOLOGO MARCO, PALEOLOGO ANTONINO, PALEOLOGO ELENA ;
- intimati -
avverso la sentenza n. 429/2009 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 15/06/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/05/2015 dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO;
udito l'Avvocato Trotta Francesco difensore del controricorrente che si riporta agli atti depositati;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per l'accoglimento del quarto motivo del ricorso e per il rigetto dei restanti motivi;
per il rigetto dell'istanza ex art. 96 c.p.c., proposta dal controricorrente. RITENUTO IN FATTO
1. - Ioppolo Diego, Ioppolo Giuseppa, Ioppolo Adriana e Ioppolo Giovanni (classe 1948) convennero in giudizio, innanzi al Tribunale di Patti, Ioppolo Elena, chiedendo l'apertura della successione della comune madre Sciacca Paola e la divisione dei beni ereditali sulla base del testamento olografo dalla stessa stilato.
La convenuta non si oppose alla chiesta divisione, chiedendo, tuttavia, in riconvenzionale, anche la divisione dei beni ereditati dal comune padre Ioppolo Giovanni.
Con sentenza del 17.12.1996, il Tribunale di Patti, dichiarata aperta la successione di Sciacca Paola e sulla base del progetto divisionale redatto dal C.T.U. e dichiarato esecutivo, attribuì in comunione pro-indiviso a Ioppolo Adriana e Ioppolo Giovanni (classe 1948) la quota "D" del progetto di divisione, con il conguaglio di L.
9.650.000 posto a carico delle altre parti;
dispose inoltre il sorteggio delle restanti quote "A", "B" e "C" tra Ioppolo Giuseppa, gli eredi di Ioppolo Diego e gli eredi di Ioppolo Elena, nel frattempo costituitisi a seguito del decesso dei loro rispettivi ascendenti;
nominò per le operazioni di sorteggio e assegnazione il notaio Guido Fazio, ponendo le relative spese a carico della massa;
dichiarò inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta.
2. - Su ricorso di alcuni condividenti, il Tribunale di Patti, con ordinanza del 7.10.2004, dispose la correzione della sentenza di cui sopra, sostituendo il notaio Guido Fazio - che, nel frattempo, aveva cessato la sua attività per sopravvenuti limiti di età - col notaio Antonino Fazio.
3. - Sul gravame proposto da Paleologo Giovanni e dalla di lui moglie Trasselli Anna (acquirenti della quota ereditaria di Ioppolo Giovanni), la Corte di Appello di Messina, con sentenza del 15.6.2009, dichiarò inammissibile l'appello dagli stessi proposto, ritenendo che fosse ormai trascorso il termine per impugnare la sentenza di primo grado e che la successiva ordinanza di correzione avrebbe dovuto essere impugnata mediante reclamo, per la proposizione del quale i termini erano comunque ormai parimenti scaduti. 4. - Avverso tale sentenza propongono ricorso per cassazione P G e T A, formulando quattro motivi. Resiste con controricorso N L, che ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. - Preliminarmente va