Cass. pen., sez. V, sentenza 13/03/2023, n. 10648
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Testo completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: SE IO nato a [...] il [...] SE DI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 28/09/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. Giovanni Di Leo, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 28 settembre 2021 la Corte d'appello di Catanzaro: a) in parziale riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di IZ SE e di ED SE, in relazione ai reati di cui agli artt. 81, 110, 681 cod. pen. e artt. 9 e 17 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (capo a), perché estinti per prescrizione;
b) ha confermato l'affermazione di responsabilità dei due imputati per il delitto di cui agli artt. 81, 110, 470, per avere, in concorso tra loro, posto in vendita biglietti contraffatti in occasione del concerto di AX (almeno 583 biglietti) e del concerto di AN NG (almeno 85 biglietti), svoltisi rispettivamente il 10 e il 10 agosto 2015 presso l'Anfiteatro dei ruderi di EL.
2. Nell'interesse degli imputati è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo si lamenta inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, in relazione agli artt. 552, comma 2, 178, comma 1, lett. c) e 180 cod. proc. pen., insistendo sull'eccezione sollevata nel corso del giudizio di primo grado, all'udienza del 5 dicembre 2017, con riguardo alla richiesta di rinvio a giudizio, non preceduta dallo svolgimento dell'interrogatorio degli imputati, tempestivamente richiesta dal difensore di fiducia nel termine di venti giorni dalla notifica dell'avviso di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen.
2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo b), rilevando: a) che l'anfiteatro di EL era stato in gestione dal Comune di Diamante alla ARI s.r.l. di TO UL, mentre la vendita dei biglietti degli spettacoli era stata affidata a due gestori esterni di biglietteria autorizzata, ossia Come on web e Ticket One nonché a varie rivendite esterne che si servivano degli stessi gestori esterni;
b) che, nei confronti di IZ SE, le risultanze probatorie e, in particolare, le dichiarazioni del dipendente SIAE RA erano del tutto generiche, al punto che neppure era emerso a chi fosse riconducibile la società Ticket Service alla quale sarebbe stata da attribuire la duplicazione dei biglietti;
c) che illogica era stata la valorizzazione dell'essere IZ SE socio della Esse Emme Musica;
d) che lo stesso IZ SE, peraltro, aveva riferito che, resosi conto che all'esterno dell'anfiteatro vi erano persone che vendevano anche biglietti di ingresso, si era prodigato per contattare immediatamente la Guardia di Finanza, secondo quanto confermato dal teste Leopardi;
e) che, quanto ad ED SE, del pari generiche erano le risultanze dibattimentali.
2.3. Con il terzo motivo si lamenta inosservanza o erronea applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., per avere la Corte territoriale valorizzato la lesione del bene giuridico della sicurezza pubblica, senza considerare che IZ SE, resosi conto della vendita non autorizzata di biglietti all'esterno dell'anfiteatro, aveva informato immediatamente la Guardia di Finanza.
3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I.